XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4139




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione delle scuole per l'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato).

        1. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati sono istituite scuole per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato di seguito denominate "Scuole".
        2. Possono accedere alle Scuole i laureati in giurisprudenza, residenti nel distretto di corte d'appello ove ha sede la Scuola, previo superamento di un esame in materie giuridiche.
        3. Il numero dei partecipanti alle Scuole è definito ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Consigli dell'Ordine degli avvocati.
        4. I Consigli dell'Ordine degli avvocati di ciascun distretto di corte d'appello possono istituire, d'intesa tra loro, Scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini del distretto medesimo.


Art. 2.

(Comitato direttivo).

        1. Il comitato direttivo sovrintende alla programmazione e alla gestione dell'attività didattica delle Scuole.
        2. Il comitato direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da magistrati, avvocati, professori universitari in materie giuridiche e funzionari del Ministero della giustizia nominati dallo stesso Ministro con proprio decreto.


Art. 3.

(Aggiornamento professionale).

        1. Le Scuole organizzano periodicamente corsi di aggiornamento professionale per coloro che esercitano la professione di avvocato.
        2. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento di cui al comma 1 sono stabilite dai comitati direttivi delle Scuole.


Art. 4.

(Abilitazione alla professione di avvocato).

        1. Le Scuole tengono corsi della durata di due anni con indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia forense.
        2. Il programma dei corsi contempla un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari condotte da professori universitari, avvocati e magistrati, esperti nelle materie oggetto del corso, nonché lo studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei frequentanti i corsi, di casi pratici.
        3. Il programma dei corsi è approvato dal Consiglio nazionale forense.
        4. La frequenza dei corsi di cui al presente articolo è obbligatoria ed abilita all'esercizio della professione di avvocato.


Art. 5.

(Commissione).

        1. La commissione che esamina i candidati per l'accesso alle Scuole è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da magistrati, professori universitari in materie giuridiche, avvocati non membri del Consiglio dell'Ordine e funzionari del Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, i giorni e le modalità di svolgimento della prova d'esame per l'accesso alle Scuole.


Art. 6.

(Regolamento).

        1. Il Ministro della giustizia, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.


Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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