XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4139
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione delle scuole per l'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato).
1. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati
sono istituite scuole per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato di seguito denominate "Scuole".
2. Possono accedere alle Scuole i laureati in
giurisprudenza, residenti nel distretto di corte d'appello ove
ha sede la Scuola, previo superamento di un esame in materie
giuridiche.
3. Il numero dei partecipanti alle Scuole è definito ogni
due anni con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i
Consigli dell'Ordine degli avvocati.
4. I Consigli dell'Ordine degli avvocati di ciascun
distretto di corte d'appello possono istituire, d'intesa tra
loro, Scuole di formazione unificate per tutti o parte degli
ordini del distretto medesimo.
Art. 2.
(Comitato direttivo).
1. Il comitato direttivo sovrintende alla programmazione e
alla gestione dell'attività didattica delle Scuole.
2. Il comitato direttivo dura in carica quattro anni ed è
composto da magistrati, avvocati, professori universitari in
materie giuridiche e funzionari del Ministero della giustizia
nominati dallo stesso Ministro con proprio decreto.
Art. 3.
(Aggiornamento professionale).
1. Le Scuole organizzano periodicamente corsi di
aggiornamento professionale per coloro che esercitano la
professione di avvocato.
2. Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento
di cui al comma 1 sono stabilite dai comitati direttivi delle
Scuole.
Art. 4.
(Abilitazione alla professione di avvocato).
1. Le Scuole tengono corsi della durata di due anni con
indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della
deontologia forense.
2. Il programma dei corsi contempla un adeguato numero di
esercitazioni interdisciplinari condotte da professori
universitari, avvocati e magistrati, esperti nelle materie
oggetto del corso, nonché lo studio, l'analisi e la
trattazione, da parte dei frequentanti i corsi, di casi
pratici.
3. Il programma dei corsi è approvato dal Consiglio
nazionale forense.
4. La frequenza dei corsi di cui al presente articolo è
obbligatoria ed abilita all'esercizio della professione di
avvocato.
Art. 5.
(Commissione).
1. La commissione che esamina i candidati per l'accesso
alle Scuole è nominata con decreto del Ministro della
giustizia ed è composta da magistrati, professori universitari
in materie giuridiche, avvocati non membri del Consiglio
dell'Ordine e funzionari del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio
decreto, i giorni e le modalità di svolgimento della prova
d'esame per l'accesso alle Scuole.
Art. 6.
(Regolamento).
1. Il Ministro della giustizia, emana entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.