XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4138




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della
Commissione di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata "Commissione", al fine di indagare sulla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi nel mese di giugno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo e degli enti gestori.
        2. I compiti della Commissione sono:

                a) ricercare le effettive motivazioni che hanno indotto i gestori dell'energia elettrica a interrompere l'erogazione della stessa energia nelle abitazioni e negli impianti produttivi di alcune zone del Paese nel mese di giugno 2003;

                b) chiarire i criteri e le modalità con cui sono state scelte le zone nelle quali è stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica;

                c) quantificare il danno economico e sociale causato dalle sospensioni dell'erogazione dell'energia elettrica;

                d) accertare le eventuali responsabilità del mancato preavviso delle sospensioni di erogazione di energia elettrica e dell'assenza di un piano di emergenza nelle zone interessate;

                e) verificare la fattibilità di un sistema di emergenza che permetta l'attivazione di meccanismi di limitazione dell'energia elettrica consumata da ogni singola utenza;

                f) accertare le eventuali responsabilità di una politica energetica di incentivazione dei consumi, in assenza di un'offerta adeguata.

Art. 2.

(Composizione e durata della
Commissione).

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
        3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.


Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale e bancario.
        4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

        1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
        2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione stessa può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
        3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
        4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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