XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4134
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondo per l'autonomia
delle persone disabili).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito il "Fondo per l'autonomia delle persone
disabili", allo scopo di finanziare progetti di ricerca
finalizzati all'innovazione tecnologica destinata ad aumentare
l'indipendenza delle persone disabili e di fornire dispositivi
tecnologici compensativi per la realizzazione delle pari
opportunità nello svolgimento di attività scolastiche e
lavorative delle persone disabili.
2. Al Fondo sono destinate le risorse derivanti
dall'utilizzo di una quota del gettito tributario dell'8 per
mille, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nella misura del 10 per cento della quota utilizzata
dallo Stato per interventi straordinari.
3. Il Fondo è altresì alimentato da erogazioni liberali di
soggetti privati e di imprese. Le donazioni sono deducibili
dal reddito imponibile, per le persone fisiche ai sensi
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in misura non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 65 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, in misura non superiore al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato.
Art. 2.
(Modalità di ripartizione del Fondo).
1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla
ripartizione del Fondo si provvede, entro il 28 febbraio di
ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro della
salute, previa intesa acquisita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonomie di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammesse al finanziamento dei progetti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni, pubbliche o
private, che dispongono sul territorio regionale di sedi, di
personale e di ogni altra struttura idonea, congruente con gli
obiettivi della ricerca stessa.