XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4133
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre
2000, n. 401, è inserito il seguente:
"2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le aziende sanitarie
locali e ospedaliere, previa autorizzazione della regione,
nonché i policlinici universitari e gli IRCCS sono autorizzati
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese
del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire
concorsi per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche
definitive e approvate, e nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ai fini della copertura del 50 per
cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle
professioni sanitarie infermieristiche e tecniche, riservati
al personale che ha prestato servizio nei cinque anni
antecedenti la data di entrata in vigore della presente
disposizione, per un periodo complessivo, ancorché non
continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto
di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di personale
assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso
le aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i
policlinici universitari e gli IRCCS".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.