XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4133




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è inserito il seguente:

        "2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aziende sanitarie locali e ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS sono autorizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi per soli titoli, nei limiti delle dotazioni organiche definitive e approvate, e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche, riservati al personale che ha prestato servizio nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo complessivo, ancorché non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti, presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i policlinici universitari e gli IRCCS".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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