XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4127
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Qualifica). - 1. I medici chirurghi, non
appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione
penitenziaria, i quali prestano la loro opera presso gli
istituti o i servizi dell'Amministrazione stessa sono
qualificati medici incaricati.
2. Negli istituti con capienza massima tollerabile
fino a duecento detenuti provvisti di servizio integrativo di
assistenza sanitaria e di servizio specialistico, il medico
incaricato con maggiore anzianità di servizio e in possesso
dei prescritti titoli professionali, è qualificato
coordinatore sanitario.
3. Negli istituti sede di ospedale penitenziario e
negli istituti con capienza massima tollerabile superiore a
duecento detenuti, il medico incaricato con maggiore anzianità
di servizio e in possesso di più titoli professionali è
qualificato dirigente sanitario".
Art. 2.
1. L'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Rapporto di incarico). - 1. Le
prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento
dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente
legge.
2. Ai medici incaricati non sono applicabili le
norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né
le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
3. Ai medici, agli infermieri e ai tecnici che
svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli
istituti penitenziari non sono applicabili, altresì, le
incompatibilità e le limitazioni normative ed economiche
previste dai contratti e dalle convenzioni che il personale
intrattiene con il Servizio sanitario nazionale e con le
università.
4. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha
diritto all'equiparazione dei punteggi previsti negli accordi
collettivi nazionali per la medicina generale e per concorsi
nel Servizio sanitario nazionale e in caso di chiusura o di
soppressione dell'istituto penitenziario ha diritto al
trasferimento in istituti limitrofi.
5. Il personale sanitario di cui al comma 3 ha
diritto alla tutela legale da parte dell'Amministrazione
penitenziaria".
Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Numero dei medici incaricati). - 1. Il
numero dei medici incaricati è fissato in cinquecento
unità.
2. Il numero dei medici incaricati è determinato in
base alla capienza massima tollerabile degli istituti
penitenziari in ragione di un medico incaricato ogni cento
detenuti e multipli di tale cifra e in base ai carichi di
lavoro, in particolare relativi ai servizi previsti nei centri
diagnostici e terapeutici e negli ospedali psichiatrici
giudiziari.
3. Il numero dei medici e la relativa ripartizione
dei posti presso i singoli istituti o servizi penitenziari
possono essere modificati con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. E' istituito l'incarico di medico del
provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria in
considerazione dei titoli e dei servizi con il riconoscimento
del plus-orario.
5. Nel caso di dimissioni del medico incaricato per
raggiunti limiti di età, o volontarie o per esoneri, i medici
già con rapporto di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria
possono chiedere di essere ammessi all'incarico in base alle
valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10.
6. Eventuali trasferimenti possono avvenire solo a
richiesta dell'interessato".
Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Sistemi di ammissione). - 1.
L'ammissione all'incarico ha luogo mediante pubblico concorso
per titoli, bandito di volta in volta per ricoprire i posti
vacanti in ogni singolo istituto o servizio".
Art. 5.
1. L'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Commissione giudicatrice). - 1. La
commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto
del provveditore regionale in riferimento al proprio
distretto.
2. La commissione giudicatrice è presieduta dal
provveditore regionale ed è composta:
a) da un medico chirurgo docente universitario o
primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici
competente per territorio;
b) dal dirigente responsabile dell'unità operativa
sanitaria penitenziaria del provveditorato regionale di
competenza che svolge funzioni di segretario;
c) da un medico incaricato dell'Amministrazione
penitenziaria addetto al provveditorato regionale.
3. Per ognuno dei componenti la commissione
giudicatrice di cui al comma 2 è nominato un sostituto di pari
grado".
Art. 6.
1. Al terzo comma dell'articolo 10 della legge 9 ottobre
1970, n. 740, le parole: "dieci punti" sono sostituite dalle
seguenti: "venti punti".
Art. 7.
1. L'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Doveri). - 1. Il medico incaricato è
tenuto a svolgere il servizio assicurando in ogni caso la sua
presenza giornaliera nei centri clinici dell'Amministrazione
penitenziaria per ventiquattro ore settimanali e per diciotto
ore, con eventuale plus orario, negli altri istituti. Qualora
superi per esigenze motivate dal servizio il monte orario
settimanale stabilito può usufruire del recupero delle ore
effettuate in esubero. E' tenuto ad osservare le disposizioni
vigenti in materia sanitaria e le regole deontologiche
professionali. Il medico incaricato svolge prestazioni
medico-legali nei confronti del personale della polizia
penitenziaria.
2. Il medico incaricato ha la responsabilità
dell'armadio farmaceutico.
3. Il medico incaricato è tenuto altresì alla
osservanza dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e
pena nonché del regolamento interno dell'istituto cui è
addetto e deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze
sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore
dell'istituto medesimo".
Art. 8.
1. L'articolo 17 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Riposo settimanale e festivo). - 1. Il
medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera
per un giorno la settimana e negli altri giorni riconosciuti
festivi, conservando il normale trattamento economico".
Art. 9.
1. L'articolo 18 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 18. - (Assenze retribuite). - 1. Il medico
incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per
trenta giorni lavorativi, anche non continuativi l'anno, più
la festività del Santo patrono della città in cui ha sede
l'istituto.
2. In caso di infermità il medico incaricato può
essere autorizzato a non prestare la propria opera per la
durata massima di sei mesi. In caso di matrimonio egli può
essere autorizzato a non prestare la propria opera per la
durata di quindici giorni.
3. Tra le assenze retribuite ai sensi del presente
articolo rientrano anche quelle dovute a partecipazione a
congressi attinenti le problematiche della sanità
penitenziaria e la partecipazione a corsi di educazione
continua permanente, obbligatori per il personale
sanitario".
Art. 10.
1. L'articolo 19 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Assenze non retribuite). - 1. Il medico
incaricato può essere autorizzato a non prestare la propria
opera, con perdita del trattamento economico, nei casi e per
la durata di seguito indicati:
a) per infermità che comporta un'assenza di durata
superiore a quella prevista dall'artico1o 18: durata massima
mesi 12;
b) per richiamo alle armi: per la durata del
richiamo stesso;
c) per motivi privati o di studio: durata massima
mesi 12.
2. I periodi di assenza di cui alle lettere a)
e c) del comma 1 non sono computabili ai fini
dell'aumento periodico della retribuzione, nonché nella
indennità di soppressione di posto, di cui a all'articolo
40".
Art. 11.
1. L'articolo 36 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Cessazione dall'incarico per limiti di
età). - 1. Il medico incaricato cessa dall'incarico dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui compie
sessantacinque anni di età.
2. Il medico incaricato può chiedere di prorogare a
settanta anni il termine di cui al comma 1".
Art. 12.
1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Compenso mensile). - 1. Al medico
incaricato spetta un compenso mensile lordo onnicomprensivo di
2.000 euro.
2. Ai medici incaricati i quali esercitano
l'incarico negli istituti o servizi penitenziari situati a
Favignana, a Gorgona e Porto Azzurro spetta un'indennità di
sede disagiata pari a 200 euro.
3. Ai coordinatori sanitari spetta un'indennità di
dirigenza pari a 150 euro.
4. Ai dirigenti sanitari spetta un'indennità di
dirigenza pari a 250 euro.
5. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è
corrisposto per tredici mensilità.
6. Il compenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è
suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,5
per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza
nell'incarico senza demerito.
7. Il compenso mensile lordo di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 deve essere rideterminato entro il mese di gennaio di ogni
triennio con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tenute presenti
le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri, in relazione al costo della
vita secondo le variazioni degli indici dei prezzi rilevati
dall'ISTAT sopravvenuto nell'ultimo triennio e ad eventuali
accresciuti compiti e funzioni".
Art. 13.
1. L'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 51. - (Servizio di guardia medica). - 1. Per
le esigenze di servizio e per garantire alla popolazione
detenuta standard assistenziali adeguati è istituito il
servizio di guardia medica che, oltre a garantire le eventuali
urgenze ed emergenze, integra il servizio dei medici
incaricati, assumendone le funzioni in assenza del
medesimo.
2. Il rapporto di lavoro degli operatori del
servizio di guardia medica è di tipo libero-professionale.
3. Per ciascun turno di guardia medica espletato al
medico spetta un compenso orario da determinare entro il mese
di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenute presenti le indicazioni della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. A
tale compenso va aggiunto l'importo obbligatorio previdenziale
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici pari al
12,50 per cento, di cui il 4,50 per cento a carico del medico
e il rimanente 8 per cento a carico dell'Amministrazione
penitenziaria.
4. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per
cento per ogni biennio di anzianità di servizio e deve tenere
conto di un'indennità per il servizio festivo e notturno.
5. Ai medici di guardia che operano negli istituti o
nei servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto
Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora
di servizio effettivo prestato.
6. L'orario mensile non può essere inferiore a 60 e
superiore a 192 ore per ogni medico di guardia e può essere
acquisito anche svolgendo servizio in più istituti.
7. Presso ogni istituto penitenziario è predisposta
una graduatoria per titoli e per servizi al fine del
conferimento di incarichi resisi disponibili".
Art. 14.
1. L'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 52. - (Servizi specialistici). - 1. Ogni
istituto penitenziario deve poter disporre di un adeguato
servizio specialistico. Il rapporto degli operatori del
servizio specialistico è di tipo libero-professionale.
2. Per l'erogazione delle prestazioni
specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale
dell'opera di medici-chirurghi specialisti i quali devono
poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali
da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento
dell'incarico a mezzo di adeguate risorse tecnologiche.
3. Al medico specialista spetta, per le sue
prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa
nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici-chirughi e odontoiatri.
4. In caso di temporanea impossibilità di garantire
la presenza nell'istituto di uno specialista in una
determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può
autorizzare il medico incaricato a svolgere le prestazioni
specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli
specialisti esterni.
5. Le prestazioni di tipo psichiatrico, al fine di
salvaguardare la continuità assistenziale e terapeutica
territoriale integrata, sono erogate dal dipartimento di
salute mentale della azienda sanitaria locale competente per
territorio".
Art. 15.
1. L'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è
sostituito dal seguente:
"Art. 53. - (Servizio di guardia infermieristica). -
1. Per le esigenze del servizio di infermieristica il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può assegnare
agli istituti un congruo numero di ore di servizio da
assicurare con infermieri libero-professionisti o mediante
convenzioni con aziende ospedaliere. Il rapporto è di tipo
libero-professionale.
2. L'infermiere presta la opera secondo i turni
prestabiliti mensilmente dal responsabile del servizio e nel
rispetto del codice deontologico.
3. Per ciascun turno espletato all'infermiere spetta
un compenso orario da determinare entro il mese di gennaio di
ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
considerate anche le indennità festiva e notturna, e tenute
presenti le indicazioni della Federazione dei collegi degli
infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia. Il compenso orario lordo è aumentato del 2,50 per
cento per ogni biennio di anzianità di servizio.
4. Agli infermieri che operano negli istituti o nei
servizi penitenziari di Favignana, di Gorgona e di Porto
Azzurro spetta un compenso aggiuntivo di 1 euro per ogni ora
di servizio effettivo prestato".
Art. 16.
1. Gli articoli 39 e 39-bis della legge 9 ottobre
1970, n. 740, sono abrogati.
Art. 17.
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
della giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di
specializzazione in medicina penitenziaria.
2. Il Ministero della giustizia ha la facoltà di iscrivere
i medici incaricati e i medici di guardia a scuole di
specializzazione in base alle esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria.
3. L'attività di medicina preventiva è resa operativa dal
dipartimento dell'azienda sanitaria locale di competenza, che,
a sua volta per motivi logistici, può avvalersi dell'opera del
responsabile dell'area sanitaria, tramite apposita convenzione
libero-professionale.
Art. 18.
1. I posti disponibili di medico incaricato
dell'Amministrazione penitenziaria non coperti mediante
concorso entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono conferiti direttamente dal Ministero
della giustizia.
2. Su richiesta dell'interessato, coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge operano con la
qualifica di medico incaricato provvisorio
nell'Amministrazione penitenziaria sono qualificati come
medici incaricati definitivi nell'istituto dove operano.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 9
ottobre 1970, n. 740, come sostituito dall'articolo 12 della
presente legge, si applicano a decorrere dal 1^ gennaio
2004.