XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4126
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge persegue le finalità generali di
promuovere i diritti della partoriente, del neonato e del
bambino ospedalizzato, di affermare la libertà di scelta circa
i luoghi dove partorire, nonché di favorire la conoscenza e
l'attuazione degli indirizzi in materia di maternità e di
ostetricia emanati a livello internazionale da istituzioni,
enti e organismi giuridicamente riconosciuti.
Art. 2.
(Organizzazione)
1. Per favorire la realizzazione delle finalità di cui
all'articolo 1, lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominate "parti", ciascuno
nel quadro delle proprie normative, delle proprie competenze e
dei propri poteri istituzionali, secondo un principio di leale
collaborazione, svolgono un'azione concertata, di seguito
denominata "partenariato", volta al conseguimento dei seguenti
obiettivi prioritari:
a) promuovere il cambiamento delle modalità di
assistenza alla salute della donna e alla nascita per:
1) rimettere la donna con i suoi bisogni individuali
al centro degli eventi, attribuendole il controllo, la scelta
e il rispetto che le spettano;
2) rendere disponibili le varie scelte e una
informazione confacente;
3) proteggere il legame tra madre e bambino, quale
ambito indispensabile per la crescita e il benessere del
figlio, salvaguardando la qualità dell'esperienza della coppia
nell'endogestazione e nell'esogestazione;
4) migliorare la qualità dei servizi di assistenza
alla nascita nel rispetto dei tempi della donna e del
bambino;
5) privilegiare l'ascolto della coppia, l'affettività
e l'intimità permettendo la totale espressione dei rituali
della nascita, in particolare attraverso il respiro, il
rilassamento, le posizioni libere, le carezze o l'acqua;
6) coinvolgere attivamente e sostenere il partner
e la famiglia;
7) favorire modelli di assistenza con carattere di
continuità, personalizzando le cure;
8) umanizzare i luoghi e le modalità del parto ovunque
e in tutte le situazioni di cura, integrando le varie
discipline;
9) salvaguardare la naturalità del parto e favorire la
consapevolezza della sua importanza;
10) ottimizzare l'uso di tutte le risorse
disponibili;
b) promuovere l'emancipazione del personale
ostetrico e degli operatori del settore materno-infantile
attraverso una formazione permanente per:
1) attuare pienamente tutte le competenze previste
dallo specifico profilo professionale del personale
ostetrico;
2) offrire all'utente un'assistenza centrata sui
bisogni individuali;
3) accompagnare e sostenere tutte le donne,
relazionarsi alle utenti senza proiezioni personali, con un
atteggiamento esente da pregiudizi e non impositivo;
4) acquisire strumenti di intervento relazionali e
conservativi da usare nelle situazioni limite;
5) imparare a lavorare in gruppo sviluppando la
coscienza dell'importanza sociale del lavoro personale;
6) essere promotori attivi dei servizi di maternità e
dell'umanizzazione della nascita;
7) essere promotori della salute della donna in tutte
le età e fasi della vita;
8) essere in grado di proporre e di guidare progetti
organizzativi innovativi;
9) poter svolgere attività di supervisione e di
insegnamento in ostetricia e attuare ricerche personali;
10) adeguarsi al livello del personale ostetrico
comunitario;
c) istituire e attivare servizi sperimentali
quali:
1) équipe di assistenza al parto e al parto a
domicilio, nonché case di maternità come luoghi di promozione
della fisiologia e della naturalità della gravidanza e del
parto;
2) progetti di educazione alla nascita e asili
d'infaniza.
2. Ai fini di migliorare e di innovare le politiche
nazionali del settore materno-infantile, le parti tengono
particolarmente conto degli sviluppi e degli orientamenti
delle corrispondenti politiche internazionali, favorendone una
appropriata e pertinente conoscenza da parte dei cittadini e
dei soggetti direttamente interessati.
3. Ai sensi del comma 2, le parti provvedono a divulgare
e, se necessario, ad attivare le raccomandazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità, tra cui, in
particolare, le seguenti:
a) il benessere psicologico della neo madre deve
essere assicurato permettendo, durante il parto, il libero
accesso a una persona di sua scelta e favorendo la possibilità
che riceva visite nel periodo post-natale;
l'équipe terapeutica deve comunque assicurare un
supporto emotivo;
b) a tutte le donne che partoriscono in una
istituzione pubblica deve essere garantito il rispetto dei
loro valori e il diritto a porre in atto quelle pratiche che
appartengono alla loro cultura;
c) l'induzione del travaglio deve essere disposta,
in via prioritaria, nelle situazioni in cui vi sono specifiche
indicazioni mediche e la relativa percentuale deve essere, ove
possibile, contenuta nel limite del 10 per cento in ogni
singola regione;
d) è vietato in ogni singola regione superare una
percentuale di parti cesarei superiore al 15 per cento;
e) la necessità di un intervento di parto cesareo
deve essere valutata caso per caso, indipendentemente da
eventuali interventi dello stesso tipo effettuati per
gravidanze precedenti; i parti vaginali, dopo un intervento di
parto cesareo, devono essere incoraggiati;
f) la rasatura del pube e il clistere prima del
parto devono essere aboliti in quanto non richiesti da alcuna
indicazione medica;
g) la rottura artificiale delle membrane deve
essere attuata solo su specifica prescrizione medica ed
esclusivamente in uno stadio avanzato del travaglio;
h) durante il travaglio e il parto la
somministrazione di analgesici o di anestetici deve, in via
prioritaria, essere limitata ai soli casi in cui risulti
necessaria o per prevenire eventuali complicazioni;
i) il monitoraggio elettronico fetale deve di
regola essere eseguito solo su prescrizione medica e in caso
di travaglio indotto;
l) la donna non deve essere in posizione supina
durante il travaglio e il parto, deve essere incoraggiata a
camminare durante il travaglio e deve esserle consentito di
scegliere liberamente quale posizione adottare durante il
parto;
m) l'uso sistematico dell'episiotomia non è
giustificato;
n) il neonato in salute deve restare con la madre
ogni volta che le condizioni di salute di entrambi lo
permettano; nessun processo di osservazione della salute del
neonato giustifica la separazione dalla madre;
o) si deve promuovere immediatamente l'inizio
dell'allattamento, anche prima che la donna lasci la sala
parto;
p) l'allattamento naturale deve essere favorito in
quanto costituisce l'alimentazione normale e ideale del
neonato e garantisce al bambino effetti benefici per il suo
sviluppo;
q) in gravidanza deve essere promossa
un'educazione sistematica sull'allattamento al seno al fine di
incentivere le donna ricorrere a tale pratica. Dopo il parto,
le madri devono essere stimolate a tenere il bambino vicino,
offrendogli il seno ogni volta che lo richieda, evitando
l'integrazione con preparati artificiali fino al compimento,
quale limite massimo, di otto mesi del bambino.
Art. 3.
(Misure specifiche).
1. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui
all'articolo 2, le parti, o, in particolare, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie
potestà legislative e regolamentari, provvedono a dare
priorità di attuazione a misure specifiche riguardanti:
a) l'educazione alla nascita, attraverso
l'istituzione di corsi idonei ad informare le madri in attesa
nella varie fasi della gravidanza, del parto e del puerpuerio,
nonché ad offrire loro uno spazio privilegiato per prendere
contatto con la propria nuova condizione;
b) l'incentivazione del parto umanizzato,
garantendo da parte delle stutture ospedaliere, il rispetto
delle condizioni psichiche e fisiche della donna e del
nascituro, in particolare, tramite la partecipazione
consapevole e attiva della donna alla scelta del parto da
effettuare; prevedendo modalità di parto fisiologico;
garantendo il contatto immediato del bambino con la madre e la
loro vicinanza durante il periodo di degenza, la presenza al
parto di persone di fiducia della partoriente; nonché
l'assistenza domiciliare alla puerpera e al neonato e
l'adeguamento della modalità di assistenza ostetrica alle
raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
c) la realizzazione di programmi di
riorganizzazione strutturale dei reparti ostetrici, con nuovi
standard per le camere di degenza basati sulla presenza
di sale per il parto naturale, e prevedendo reparti di
patologia neonatale attigui a quelli di ostetricia.
2. Nell'ambito delle misure prioritarie di cui al comma 1,
le parti possono decidere di sostenere il parto a domicilio.
In tale caso devono essere garantiti un rimborso appropriato
alla donna delle spese sostenute e l'erogazione diretta e
costante del servizio di assistenza, anche attraverso
opportune forme di convenzione.
Art. 4.
(Allattamento al seno).
1. Le parti, tenuto altresì conto delle dichiarazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'UNICEF,
adottano iniziative specifiche volte a realizzare le
condizioni adatte a promuovere l'allattamento al seno.
2. Le iniziative di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) le predisposizioni di apposite direttive atte a
promuovere l'allattamento al seno. Tali direttive devono
favorire innanzitutto un periodico aggiornamento per una
moderna gestione dell'allattamento, da includere nei programmi
di formazione dei medici, delle infermiere, delle ostetriche e
delle infermiere pediatriche;
b) informazioni alle donne in gravidanza sui
vantaggi e sulla gestione dell'allattamento al seno. In tale
ambito, il personale medico e sanitario che assiste le donne
in gravidanza è tenuto ad informarle sui vantaggi
dell'allattamento al seno e sulla sua corretta gestione. Le
strutture sanitarie competenti svolgono campagne informative
in favore dei futuri genitori, in particolare fornendoli di
materiale informativo valido, conforme alle più recenti
scoperte scientifiche riguardo all'allattamento e alla
lattazione;
c) l'utilizzazione di mezzi adeguati per un
garantire un efficace allattamento, privilegiando l'unione tra
madre e neonato durante la gravidanza e dopo il parto, e in
particolare lo stretto contatto corporeo;
d) promuovere adeguate consulenze durante
l'allattamento rese dal personale medico infermieristico,
ostetrico e incaricato dall'assistente sociale. A tale fine,
il medesimo personale deve essere abilitato a fornire ogni
aiuto relativo ai problemi connessi con l'allattamento.
Art. 5.
(Casa di maternità).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono ad istituire le "case di
maternità", consistenti in strutture di accoglienza realizzate
presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere al
fine di offrire alla donna uno spazio nel quale poter vivere
il parto come un fatto naturale e secondo una dimensione
logistica, affettiva e psico-relazionale riconducibile al
parto a domicilio.
2. Le regioni, nel definire l'organizzazione e la
disciplina di gestione delle case di maternità, tengono conto
della necessità di dotare tali case di personale ostetrico e
di personale ausiliario che operi in stretta integrazione con
gli eventuali servizi socio-sanitari interessati dall'evento
della nascita, nonché dell'opportunità di prevedere una
gestione delle medesime case anche tramite la collaborazione
con organizzazioni del volontariato e del privato sociale.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente articolo in conformità alle
rispettive norme statutarie.
Art. 6.
(Azioni innovative).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le parti provvedono a realizzare azioni
sperimentali e innovative nel campo dell'assistenza
materno-infantile, e, in via prioritaria, ad istituire
équipe integrate incaricate dell'assistenza durante le
fasi della gravidanza, del parto e del puerperio, composte da
operatori appartenenti alle unità operative ospedaliere e ai
servizi territoriali. Tali équipe operano con la presa
in carico personalizzata della gestante, definiscono i piani
di assistenza in maniera adeguata ai singoli casi,
garantiscono continuità assistenziale durante le varie fasi,
instaurano uno stretto collegamento tra consultori e presìdi
ospedalieri sulla base di strumenti condivisi, quali
protocolli comuni e cartelle ostetriche, al fine di migliorare
la trasmissione delle informazioni e l'integrazione delle
competenze.
2. Al fine di favorire un migliore reinserimento della neo
madre nel contesto sociale cui appartiene, le parti provvedono
all'istituzione di apposite équipe di psisocolgi
incaricate di offrire alla donna, almeno nei primi mesi
successivi al parto, un adeguato sostegno nella gestione di
eventuali sentimenti di inadeguatezza e insicurezza nei
confronti del figlio neonato o di isolamento nei confronti del
proprio ambiente familiare e sociale.
Art. 7.
(Fondo per il sostegno della gravidanza
e delle nascite).
1. Per concorrere al finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge, è istituito, presso il
Ministero della salute, il Fondo per il sostegno della
gravidanza e delle nascite, di seguito denominato "Fondo", la
cui dotazione iniziale è determinata in 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per gli anni successivi
si provvede ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468,
articolo 11, comma 3, lettera d), e successive
modificazioni.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno, il Ministero della
salute, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sulla base di un programma di azioni valido per il medesimo
anno, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra
le parti.
3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive agli altri
finanziamenti che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano destinano a finalità analoghe a quelle del Fondo
stesso.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per la salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.