XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4124
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della targa condominiale).
1. Al fine di agevolare l'identificazione
dell'amministrazione degli edifici condominiali è istituita la
targa condominiale.
2. Gli amministratori di condomini hanno l'obbligo di
esporre la targa di cui al comma 1, in un luogo visibile al
pubblico, in tutti gli edifici condominiali di propria
amministrazione.
Art. 2.
(Dati identificativi).
1. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono la
morfologia della targa di cui all'articolo 1, comma 1, i dati
che essa deve contenere e le modalità della sua
esposizione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino all'emanazione dei regolamenti comunali
di cui al comma 1, gli amministratori di condomini hanno
l'obbligo di esporre comunque, ai sensi dell'articolo 1, comma
2, i seguenti dati:
a) la denominazione del condominio;
b) la denominazione dell'amministrazione
condominiale;
c) l'indirizzo dell'amministratore;
d) il numero telefonico dell'amministratore.
3. Nel caso di conduzione dell'amministrazione da parte di
un inquilino o di un proprietario dell'edificio condominiale,
in luogo dei dati di cui al comma 2, può essere esposto
l'interno di riferimento.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le
amministrazioni degli enti locali provvedono a rendere noto e
a diffondere con la massima pubblicità attraverso i principali
mezzi di comunicazione e di informazione l'obbligo relativo
all'istituzione della targa di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Sono fatte salve le disposizioni legislative regionali
e le norme regolamentari comunali in materia, vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.