XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4124




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della targa condominiale).

        1. Al fine di agevolare l'identificazione dell'amministrazione degli edifici condominiali è istituita la targa condominiale.
        2. Gli amministratori di condomini hanno l'obbligo di esporre la targa di cui al comma 1, in un luogo visibile al pubblico, in tutti gli edifici condominiali di propria amministrazione.


Art. 2.

(Dati identificativi).

        1. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono la morfologia della targa di cui all'articolo 1, comma 1, i dati che essa deve contenere e le modalità della sua esposizione.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei regolamenti comunali di cui al comma 1, gli amministratori di condomini hanno l'obbligo di esporre comunque, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, i seguenti dati:

                a) la denominazione del condominio;

                b) la denominazione dell'amministrazione condominiale;

                c) l'indirizzo dell'amministratore;

                d) il numero telefonico dell'amministratore.

        3. Nel caso di conduzione dell'amministrazione da parte di un inquilino o di un proprietario dell'edificio condominiale, in luogo dei dati di cui al comma 2, può essere esposto l'interno di riferimento.
        4. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni degli enti locali provvedono a rendere noto e a diffondere con la massima pubblicità attraverso i principali mezzi di comunicazione e di informazione l'obbligo relativo all'istituzione della targa di cui all'articolo 1, comma 1.
        5. Sono fatte salve le disposizioni legislative regionali e le norme regolamentari comunali in materia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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