XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4121
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritto all'informazione).
1. Il medico è tenuto a informare il paziente, salvo
espresso rifiuto di quest'ultimo, di tutti gli aspetti della
sua condizione sanitaria e dei dati sull'evoluzione della
patologia. In particolare ha il dovere di informarlo in modo
corretto, completo e pienamente comprensibile sulla diagnosi e
sulla prognosi della sua malattia, sui vantaggi e sui rischi
delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte e su ogni
possibile alternativa.
2. Il medico fornisce le informazioni di cui al comma 1
osservando tutte le dovute cautele comunicative in relazione
alle particolari condizioni fisiche e psichiche di ogni
singolo paziente.
Art. 2.
(Diritto al consenso).
1. Ogni persona capace, sulla base dell'informazione
ricevuta ai sensi dell'articolo 1, ha il diritto di scegliere,
autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i
trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati alla
sua patologia in atto.
2. L'eventuale rifiuto, espresso ai sensi del comma 1,
valido anche per il tempo successivo ad una sopravvenuta
perdita della capacità naturale, deve essere rispettato dai
sanitari anche se dalla mancata effettuazione dei trattamenti
proposti derivi un pericolo per la salute o per la vita del
paziente, e rende gli stessi sanitari esenti da ogni
responsabilità configurabile ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
3. In caso di ricovero ospedaliero il rifiuto di cui al
comma 2 deve essere annotato nella cartella clinica
sottoscritta dal paziente.
Art. 3.
(Dichiarazioni anticipate).
1. Ogni persona capace ha la facoltà di redigere una
dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida anche
nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale
valutata irreversibile sulla base delle conoscenze attuali,
indicante i trattamenti sanitari cui vuole o non vuole essere
sottoposta. A tali fini può, tra l'altro, nel caso di malattie
allo stadio terminale o implicanti l'utilizzo permanente di
apparecchiature o di altri sistemi artificiali ovvero nel caso
di lesioni cerebrali invalidanti e irreversibili, esprimere la
propria volontà:
a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o
di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature
e di non essere sottoposta ad alcun trattamento
terapeutico;
b) di non essere sottoposta all'alimentazione
artificiale e all'idratazione artificiale;
c) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze,
degli opportuni trattamenti analgesici, anche qualora gli
stessi possano accelerare l'esito mortale della patologia in
atto.
2. La dichiarazione anticipata di cui al comma 1 può
contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale
sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità
dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che gli
competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del
rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo
stesso interessato.
3. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma
1, sempre modificabile e revocabile, formulata con atto
scritto, di data certa e con sottoscrizione autenticata da due
testimoni oltre al fiduciario, deve essere allegata, in caso
di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica, ed è
vincolante per i sanitari.
4. Le associazioni depositarie di copia delle
dichiarazioni anticipate dei propri soci possono presentarla
ai sanitari in caso di impedimento ad esibire l'originale da
parte della persona stessa o del suo fiduciario.
Art. 4.
(Mancata indicazione del fiduciario).
1. Qualora una persona si trovi in stato di incapacità
naturale, valutato irreversibile sulla base delle attuali
conoscenze scientifiche, e nelle dichiarazioni formulate ai
sensi dell'articolo 3 non abbia nominato un fiduciario, il
giudice tutelare, su segnalazione dell'istituto di ricovero e
cura, dell'associazione depositaria delle direttive ovvero di
chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità,
provvede a tale nomina.
Art. 5.
(Casi controversi).
1. Nel caso vi sia divergenza tra le decisioni della
persona nominata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero
dell'articolo 4 e le proposte dei medici curanti, è possibile
il ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto
o di chiunque vi abbia interesse, al giudice del luogo ove ha
dimora l'incapace. Il giudice qualora siano state presentate
le dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3, comma 1,
decide in conformità alle stesse.