XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4120
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è inserito il seguente:
"Art. 59-bis.- (Deducibilità delle erogazioni
liberali a favore della ricerca sulle epatiti). - 1. Le
erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a
1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari,
pubblici e privati, nonché associazioni senza scopo di lucro
che alla data di entrata in vigore della presente disposizione
svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di
ricerca scientifica sulle diverse forme di epatite e in
particolare sull'epatite da virus C, presso laboratori
universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito
complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".
Art. 2.
1. Il Ministro della salute provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
predisposizione di un progetto-obiettivo pluriennale per il
monitoraggio, la prevenzione e la cura delle epatiti, e in
particolare dell'epatite da virus C, anche avvalendosi delle
proposte avanzate dall'Istituto superiore di sanità.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede
alla predisposizione di un progetto di ricerca pluriennale per
la prevenzione e la cura delle epatiti, e in particolare
dell'epatite da virus C.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e
2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2003, 5 milioni di euro
per l'anno 2004 e 10 milioni di euro per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.