XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4120




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 59 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

        "Art. 59-bis.- (Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle epatiti). - 1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.000 euro, a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, nonché associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente disposizione svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle diverse forme di epatite e in particolare sull'epatite da virus C, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".


Art. 2.

        1. Il Ministro della salute provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla predisposizione di un progetto-obiettivo pluriennale per il monitoraggio, la prevenzione e la cura delle epatiti, e in particolare dell'epatite da virus C, anche avvalendosi delle proposte avanzate dall'Istituto superiore di sanità.
        2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla predisposizione di un progetto di ricerca pluriennale per la prevenzione e la cura delle epatiti, e in particolare dell'epatite da virus C.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2003, 5 milioni di euro per l'anno 2004 e 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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