XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4119
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge reca misure finalizzate alla lotta
contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di
dimezzare il numero delle vittime della strada a livello
comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco
presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 "La
politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle
scelte" di cui alla comunicazione (2001) 370, per il
rafforzamento dell'attività delle Forze dell'ordine di
vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al
codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per
il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza
stradale previste dalla legislazione vigente in materia.
Art. 2.
(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la
sicurezza stradale).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di
consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste
dalla legislazione vigente nonché al fine di dare attuazione
alle misure contenute nel codice della strada è istituita,
presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di
coordinamento per la sicurezza stradale.
2. La nomina dei componenti della Sala unificata di
coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2, recante, altresì,
disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento della
Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa
acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 6, i compensi spettanti ai componenti della Sala
unificata di cui al comma 1.
5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza
stradale è composta da:
a) un rappresentante della Polizia di Stato,
proposto dal capo della Polizia;
b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri,
proposto dal comandante generale dell'Arma;
c) un rappresentante del Corpo della guardia di
finanza, proposto dal comandante generale del Corpo;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno,
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, indicati, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
e) un rappresentante della Conferenza
unificata;
f) un rappresentante dell'Ente nazionale per le
strade (ANAS), designato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
g) due rappresentanti delle società concessionarie
di autostrade, designati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
h) due rappresentanti delle associazioni delle
vittime della strada, proposti dalla Consulta nazionale sulla
sicurezza stradale;
i) due rappresentanti delle associazioni
ambientaliste, proposti dal Consiglio nazionale per l'ambiente
di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
l) due rappresentanti delle associazioni di utenti
e consumatori, proposti dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.
6. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 3.
(Compiti della Sala unificata di coordinamento per la
sicurezza stradale).
1. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza
stradale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui
flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora
al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete
delle strade statali, principali e secondarie, e delle
autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e
capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine
nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità
e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei
giorni festivi;
b) fornisce informazioni, anche attraverso gli
strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini,
agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano,
limitano o comunque condizionano la fruizione della rete
stradale e autostradale;
c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati
sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;
d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla
base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da
regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società
concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane,
delle strade extraurbane e delle autostrade ritenute più a
rischio di incidenti stradali;
e) individua, sulla base degli elaborati e delle
informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli
interventi prioritari di manutenzione e di messa in sicurezza
delle strade ritenute più a rischio di incidenti;
f) individua, sulla base degli elaborati e delle
informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli
interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione
delle gallerie e delle strade ritenute più a rischio di
incidenti;
g) individua nuove modalità di intervento, anche
mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per
ridurre il numero degli incidenti nelle gallerie e nelle
strade;
h) predispone e coordina campagne di educazione
stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione
delle norme di comportamento di cui titolo V del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole
strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umane, in
corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti
mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad
un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza
stradale e di indurli a maggiore prudenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 confluiscono in un
programma approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per la realizzazione del quale è autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro nel 2003, 300 milioni di euro nel
2004 e 700 milioni di euro nel 2005.
Art. 4.
(Dispositivi per limitare il rischio
di incidente).
1. Le autovetture di nuova immatricolazione devono essere
dotate di un sistema, anche elettronico, che:
a) consente l'accensione dell'autovettura solo nel
momento in cui le cinture di sicurezza sono state
allacciate;
b) impedisce il superamento dei limiti di velocità
massima stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
c) consente la registrazione di tutte le
informazioni, con particolare attenzione a quelle di cui alla
lettera b), relative all'utilizzo dell'autovettura.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le norme e le specifiche tecniche dei
dispositivi di cui al comma 1, nonché le istruzioni, le
modalità e i termini per l'installazione dei medesimi
dispositivi sugli autoveicoli.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. A colui che manomette, elimina o rende in tutto o in
parte inservibili i dispositivi di cui all'articolo 4 della
presente legge, e nel caso di violazione degli articoli 186 e
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, relativi alla guida in stato di
ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti si
applica la sanzione della perdita totale del punteggio di cui
al comma 6 dell'articolo 126-bis del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
2. Nei casi di superamento del limite di velocità di oltre
10 chilometri orari, e di guida senza le cinture di sicurezza
allacciate se trattasi di autoveicolo e senza l'uso a norma di
legge del casco protettivo se trattasi di motoveicolo, nonché
di transito nelle corsie preferenziali, nelle piste ciclabili
e nelle corsie di emergenza, si applica la sanzione della
decurtazione di 10 punti del punteggio di cui all'articolo
126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9.
3. Sono puniti con la decurtazione di 7 punti del
punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 7
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9:
a) la violazione dell'articolo 154, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'inversione di
marcia in luoghi dove tale manovra non è comunque
consentita;
b) il mancato arresto in prossimità degli
attraversamenti pedonali;
c) l'uso del telefono portatile durante la guida
senza auricolare o senza dispositivo viva voce.
4. La perdita totale del punteggio della patente di guida
a seguito di una o più violazioni delle norme del presente
articolo comporta l'impossibilità di sostenere l'esame di
idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per tre mesi
dalla data di cessazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.
5. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 141, comma 9, terzo periodo, le
parole: "da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"da tre a nove mesi";
b) all'articolo 142, comma 9, al secondo periodo,
le parole: "da uno a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"da tre a sei mesi" e al terzo periodo, le parole: "da tre a
sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto
mesi";
c) all'articolo 186, comma 2, secondo periodo, le
parole: "da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a
sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da tre mesi a sei
mesi, ovvero da quattro mesi a otto mesi".
Art. 6.
(Misure per incrementare l'attività di prevenzione,
vigilanza e repressione delle infrazioni).
1. Per l'espletamento delle attività della Polizia
stradale e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza
e repressione delle infrazioni al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 5
della presente legge, e, in particolare, per l'incremento del
numero delle pattuglie operanti sulle strade, realizzato anche
attraverso la copertura e il potenziamento della pianta
organica della Polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento
dell'organico attuale, per l'acquisto di dispositivi tecnici
finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché
per la formazione e l'aggiornamento professionali degli
addetti, è autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, la spesa di 200 milioni di euro.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 6, valutato in 500 mila euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
comma 2, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2003, 300
milioni di euro per l'anno 2004 e 700 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6,
valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.