XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4113
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito, presso l'Istituto superiore di sanità
(ISS), il Registro nazionale degli impianti protesici mammari,
di seguito denominato "Registro nazionale", al fine di
raccogliere i dati relativi agli impianti protesici mammari
effettuati presso le strutture del Servizio sanitario
nazionale o nelle strutture dallo stesso accreditate
riferibili sia alla chirurgia ricostruttiva che estetica, di
monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le
problematiche ad esso connesse in relazione alla durata degli
impianti protesici, nonché alle eventuali complicanze
associate a tali tipi di intervento protesico.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di
rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità
di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire
la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e
le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si
applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali
degli impianti protesici mammari.
Art. 2.
1. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri
regionali possono essere consultati, solo dagli organismi
competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o
al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine
di monitorare l'andamento degli interventi chirurgici di
impianto protesico mammario, nonché acquisire le necessarie
informazioni in ordine alle patologie associate, ai materiali
usati, ai tempi e ai metodi degli eventuali interventi di
reimpianto.
Art. 3.
1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio
decreto, una commissione di esperti nel settore della
protesica mammaria, composta da un massimo di dieci membri,
alla quale è attribuito il compito di predisporre apposite
linee guida per la buona pratica degli interventi chirurgici
di protesica mammaria e per l'individuazione di adeguati
strumenti di informazione dei pazienti.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede con gli ordinari stanziamenti a carico del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente.