XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4113




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di seguito denominato "Registro nazionale", al fine di raccogliere i dati relativi agli impianti protesici mammari effettuati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o nelle strutture dallo stesso accreditate riferibili sia alla chirurgia ricostruttiva che estetica, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse in relazione alla durata degli impianti protesici, nonché alle eventuali complicanze associate a tali tipi di intervento protesico.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali degli impianti protesici mammari.


Art. 2.

        1. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali possono essere consultati, solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare l'andamento degli interventi chirurgici di impianto protesico mammario, nonché acquisire le necessarie informazioni in ordine alle patologie associate, ai materiali usati, ai tempi e ai metodi degli eventuali interventi di reimpianto.


Art. 3.

        1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto, una commissione di esperti nel settore della protesica mammaria, composta da un massimo di dieci membri, alla quale è attribuito il compito di predisporre apposite linee guida per la buona pratica degli interventi chirurgici di protesica mammaria e per l'individuazione di adeguati strumenti di informazione dei pazienti.


Art. 4.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.



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