XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4112
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di incentivi
all'occupazione e all'autoimpiego).
1. Al fine di favorire l'instaurazione di rapporti di
lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo
determinato, di durata superiore a dodici mesi, con lavoratori
di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di
un anno a causa di processi di riduzione o trasformazione di
attività o lavoro e di cessazione di attività di lavoro
autonomo, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle
rispettive potestà legislative e regolamentari, riconoscono ai
datori di lavoro e ai lavoratori apposite incentivazioni
all'espansione occupazionale e all'autoimpiego, sotto forma di
sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti
d'imposta, forme d'imposizione negativa sul reddito,
prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni
dal reddito imponibile.
2. Le disposizioni di incentivazione all'occupazione e
allo sviluppo adottate con leggi e regolamenti regionali,
nell'ambito della potestà concorrente di cui all'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, sono adottate nel rispetto
dei princìpi fondamentali stabiliti o desumibili dalla
legislazione statale vigente, delle competenze legislative
statali in materia di immigrazione, tutela della concorrenza,
perequazione delle risorse finanziarie, nonché nel rispetto
dei vincoli posti dall'articolo 120 della Costituzione.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di abolizione dei limiti di età
per l'accesso al mercato
del lavoro).
1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è sostituito dal seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,
fatta eccezione per i soli concorsi pubblici indetti per il
reclutamento di personale militare e di polizia".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto divieto di prevedere espressamente
limiti di età nell'assunzione dei lavoratori e negli annunci
pubblicitari di assunzione.
3. Ai datori di lavoro e agli intermediari pubblicitari
che violano la disposizione di cui al comma 2 è applicata la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 3.
(Percorsi formativi).
1. Presso i centri per l'impiego e gli uffici di
collocamento privati sono istituiti appositi uffici e
sportelli per i lavoratori di cui all'articolo l, finalizzati
all'organizzazione di banche dati per l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, nonché alla predisposizione di percorsi
formativi e di ricollocazione professionale dei medesimi.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di accedere
gratuitamente a puntuali informazioni in merito alle
opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti e
all'offerta formativa esistente sul territorio nazionale,
regionale e locale. Essi hanno inoltre diritto a servizi
gratuiti di orientamento e all'assistenza nella ricerca di
lavoro e nella progettazione, nel corso della vita lavorativa,
di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione
professionale.
Art. 4.
(Cooperative).
1. Alle cooperative e alle società di persone costituite
dai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Ricollocazione professionale).
1. Per la ricollocazione professionale dei soggetti di cui
all'articolo 1 sono promosse, in via prioritaria, da parte
delle amministrazioni pubbliche, convenzioni con cooperative
di produzione e lavoro, consorzi di artigiani e società di
persone a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia
costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dagli
stessi lavoratori, per l'affidamento all'esterno di attività e
servizi.
Art. 6.
(Incentivi alle assunzioni).
1. Nelle aree territoriali ricomprese nell'obiettivo 1, di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, e comunque in tutte le aree territoriali con
tasso di disoccupazione superiore al 10 per cento, l'incentivo
per l'incremento dell'occupazione, costituito dal contributo
attribuito nella forma di credito di imposta, di cui
all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
fissato, fino al 31 dicembre 2006, nella misura di 300 euro
qualora il datore di lavoro proceda all'assunzione di
lavoratori di cui all'articolo 1. Nelle altre aree
territoriali il medesimo contributo è fissato nella misura di
200 euro per l'assunzione di ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 1.
Art. 7.
(Incentivi all'autoimprenditorialità
e all'autoimpiego).
1. Possono essere ammesse ai benefìci di cui al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni, recante incentivi all'autoimprenditorialità e
all'autoimpiego, anche le società, ivi comprese le cooperative
di produzione e lavoro iscritte all'Albo nazionale degli enti
cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2
agosto 2002, n. 220, composte esclusivamente o prevalentemente
da soggetti di età compresa tra i quarantacinque e i
sessantacinque anni, che detengono la maggioranza assoluta,
numerica e di quote di partecipazione, e che presentano
progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185
del 2000.
Art. 8.
(Riassunzione di lavoratori licenziati).
1. All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"I lavoratori licenziati da un'azienda con più di quindici
dipendenti, in ragione di processi di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, hanno la precedenza
nella riassunzione presso la medesima azienda, qualora la
stessa proceda, nei tre anni successivi dalla data del
licenziamento, ad un aumento dell'organico del personale".
Art. 9.
(Disciplina dei licenziamenti individuali).
1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge
11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
nei confronti dei datori di lavoro che assumono presso la loro
azienda lavoratori licenziati di età superiore a
quarantacinque anni".
Art. 10.
(Agevolazioni contributive).
1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei
lavoratori di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi
previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un
terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque
anni.
2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto
legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: "per i
lavoratori di cui al comma 1," sono inserite le seguenti:
"nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque
anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di
riduzione o trasformazione di attività o lavoro e di
cessazione di attività di lavoro autonomo".
3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale
dei soggetti di cui al presente articolo, a decorrere dal 1^
gennaio 2003 è istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) un apposito fondo, alimentato con il
contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da una dotazione
iniziale di importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, da porre a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 11.
(Contratti di formazione e lavoro).
1. I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere
assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di
lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto
di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo
indeterminato, è attribuito il credito di imposta di cui
all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissato
nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro
può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme
vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un
periodo massimo di cinque anni.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante parziale utilizzo del
gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle
aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) articolo 26-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni;
e) articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni;
g) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre
1981, n. 692, e successive modificazioni;
h) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461;
i) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni;
l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, e successive modificazioni;
m) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni;
n) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni.