XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4108
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La presente legge, in conformità alle risoluzioni
approvate dal Consiglio dell'Unione europea in occasione
dell'Anno europeo delle persone con disabilità - 2003,
promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari
opportunità, agli spettacoli e alle manifestazioni culturali
garantendo loro, in particolare, una migliore accessibilità
alle infrastrutture e ai relativi servizi.
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 24-bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
è inserito il seguente:
"Art. 24-bis. (Accesso a sale e luoghi per spettacoli,
concerti ed eventi sportivi). 1. Nelle sale e nei luoghi
destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, è cura
degli organizzatori garantire adeguate condizioni di accesso e
di fruibilità per le persone con disabilità.
2. In particolare, le strutture e gli impianti di
cui al comma 1 devono:
a) essere dotati di posti riservati per persone
con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto
posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel
caso di strutture e di impianti con inferiore
disponibilità;
b) essere dotati, nella stessa percentuale
stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per
le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento
orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo
stazionamento di una sedia a ruote.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, si provvede ad apportare le
necessarie modificazioni al punto 5.2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in conformità a
quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, fatta
eccezione delle disposizioni relative alle sale di
ristorazione".
Art. 3.
(Convenzioni).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero per i beni e le attività
culturali provvede a stipulare con l'Associazione generale
italiana dello spettacolo e con il Comitato olimpico nazionale
italiano apposite convenzioni al fine di consentire alle
persone con disabilità l'accesso agli spettacoli e agli eventi
sportivi a condizioni gratuite, nonché di consentire
all'eventuale accompagnatore del disabile non autonomo
l'accesso a condizioni agevolate ai medesimi spettacoli ed
eventi.
Art. 4.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, sono definite le norme di attuazione della
presente legge e, in particolare, sono stabilite le modalità
di rilascio di una apposita "carta" che consenta alle persone
con disabilità di accedere agli spettacoli e agli eventi
sportivi a condizioni gratuite o agevolate sulla base delle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, sono stabilite particolari agevolazioni
fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli, di
intrattenimento e di eventi sportivi che rilasciano titoli di
accesso gratuiti o ridotti alle persone con disabilità e ai
loro eventuali accompagnatori.