XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4104




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, in attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, e della decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (L. 307 dell'8 novembre 2002, e in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza; favorisce la costruzione e l'esercizio di navi tecnologicamente avanzate per gli interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi sversati in mare in conseguenza di incidenti o di collisioni e sostiene la formazione continua del personale navigante quale elemento decisivo per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.


Art. 2.

(Divieti di iscrizione e di navigazione).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte, nei registri tenuti dalle autorità nazionali, navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo, di qualunque portata, la cui età risale a oltre quindici anni.
        2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalità, di età superiore a quindici anni e di portata superiore a 5.000 tonnellate che trasportano combustibile pesante, oli usati, greggio pesante, bitume e catrame.
        3. Per le navi cisterna a scafo singolo di portata compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate il divieto di cui al comma 2 si applica a partire dalla data anniversaria di costruzione della nave nel 2008 o dal 31 dicembre 2008 per le navi che a tale data non hanno raggiunto i quindici anni di età.
        4. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate per trasporti nei porti fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età e comunque fino al 31 dicembre 2008.
        5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le caratteristiche dei prodotti di cui al comma 2 in conformità alla nomenclatura combinata prevista dai regolamenti comunitari vigenti in materia e provvede a dare informazione a tutti gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, e all'Organizzazione marittima internazionale.


Art. 3.

(Contributo per la demolizione
del naviglio).

        . 1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura massima del limite di impegno quindicennale di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2003, risale ad oltre quindici anni.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 31 maggio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o, in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1^ gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
        3. Il contributo di cui al comma 1 è pari a:

            a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità;

            b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate. Il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda.

        4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente alla medesima data. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, penali e ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro in limiti di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Modalità di concessione del contributo, limiti di
operatività e decadenza dai benefìci).

        1. Il contributo di cui all'articolo 3 è corrisposto alle condizioni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, e alla citata decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.


Art. 5.

(Adeguamento delle sanzioni).

        1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: "da 1.033 euro a 6.197 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.066 a 12.394 euro".


Art. 6.

(Formazione del personale marittimo).

        1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi previsti all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, fino al 31 dicembre 2005. I contributi di cui al presente comma, entro la spesa massima di 20 milioni di euro, si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

(Dotazione di navi cisterna specializzate per interventi di
emergenza).

        1. Lo Stato italiano, in conformità alle conclusioni dei ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472^ sessione del Consiglio, tenutati a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM (2002) 681 final del 3 dicembre 2002) nonché alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, promuove la costruzione e la messa in uso di due navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica.
        2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le caratteristiche e le specifiche tecniche delle navi di cui al comma 1. Entro i successivi due mesi lo stesso Ministro promuove una procedura concorsuale a livello europeo per la costruzione e gestione delle navi. Il servizio è disciplinato da una convenzione stipulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e firmata, senza alcuna possibilità di riserva, dalla società aggiudicataria.
        3. La convenzione stipulata ai sensi del comma 2 prevede:

            a) la durata della concessione fino a un periodo massimo di venti anni;

            b) la tipologia del servizio;

            c) la tabella d'armamento, per la composizione degli equipaggi, da definire con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

            d) le modalità di pagamento del corrispettivo di esercizio nonché dell'ammortamento del capitale anticipato per la costruzione o l'acquisto delle navi specializzate;

            e) ogni altra determinazione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di dover prescrivere al fine di garantire un rapido ed efficace intervento di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia dell'ambiente;

            f) altri eventuali usi delle navi specializzate per il miglioramento dell'ambiente e per il contenimento dei costi di esercizio.

        4. All'impresa armatoriale concessionaria si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, si fa fronte mediante gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Istituzione di un fondo per la costruzione e per
l'esercizio delle navi specializzate).

        1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 7, di seguito denominato "fondo".
        2. Il fondo è finanziato dalle società importatrici di petrolio e prodotti derivati che sono tenute a versare allo stesso l'importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata acquistata a decorrere dal 1^ gennaio 2004 e per la durata di venti anni.
        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di corresponsione delle somme di cui al comma 2, nonché le procedure e i criteri di operatività del fondo.
        4. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, stimate in 27 milioni di euro annui, sono poste a carico di una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso Ministero provvede alle erogazioni di cui all'articolo 7.



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