XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4104
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione della legge 7 marzo
2001, n. 51, e successive modificazioni, e della decisione
della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17
luglio 2002 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (L. 307 dell'8 novembre 2002, e in
conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari,
al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei
quali sono coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi
cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati
standard di sicurezza; favorisce la costruzione e
l'esercizio di navi tecnologicamente avanzate per gli
interventi di emergenza e di recupero di prodotti petroliferi
sversati in mare in conseguenza di incidenti o di collisioni e
sostiene la formazione continua del personale navigante quale
elemento decisivo per la sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 2.
(Divieti di iscrizione e di navigazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non possono essere iscritte, nei registri
tenuti dalle autorità nazionali, navi cisterna abilitate al
trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e
chimici a singolo scafo, di qualunque portata, la cui età
risale a oltre quindici anni.
2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge è vietato l'accesso
ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di
ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di
qualsiasi nazionalità, di età superiore a quindici anni e di
portata superiore a 5.000 tonnellate che trasportano
combustibile pesante, oli usati, greggio pesante, bitume e
catrame.
3. Per le navi cisterna a scafo singolo di portata
compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate il divieto di
cui al comma 2 si applica a partire dalla data anniversaria di
costruzione della nave nel 2008 o dal 31 dicembre 2008 per le
navi che a tale data non hanno raggiunto i quindici anni di
età.
4. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi
cisterna di portata compresa tra 600 tonnellate e 5.000
tonnellate utilizzate per trasporti nei porti fino al
raggiungimento del venticinquesimo anno di età e comunque fino
al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, determina le caratteristiche dei prodotti di
cui al comma 2 in conformità alla nomenclatura combinata
prevista dai regolamenti comunitari vigenti in materia e
provvede a dare informazione a tutti gli Stati parte della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2
dicembre 1994, n. 689, e all'Organizzazione marittima
internazionale.
Art. 3.
(Contributo per la demolizione
del naviglio).
. 1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione
delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione,
nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso
collegate, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'articolo 143 del codice della navigazione può essere
concesso un contributo, entro la misura massima del limite di
impegno quindicennale di 11 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004, per la demolizione di navi cisterna, abilitate
al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e
chimici aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la
cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2003,
risale ad oltre quindici anni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese
armatoriali che vendono per la demolizione, o fanno demolire
per proprio conto, unità che alla data del 31 maggio 2003,
risultano di proprietà delle imprese stesse o, in loro piena
disponibilità con contratto di leasing o altro contratto
con obbligo di acquisto, e sono iscritte, non oltre la
medesima data, nei registri di cui all'articolo 146 del codice
della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio
nel periodo tra il 1^ gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
3. Il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda
per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda,
entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola
unità;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda
per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate. Il
contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000
tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile
alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda.
4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione
che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi
dall'ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle
imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale.
Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della
presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate
anteriormente alla medesima data. L'inosservanza di tale
condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua
restituzione con i relativi interessi, penali e ogni altro
onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del
mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 11 milioni di euro in limiti di impegno
quindicennale a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Modalità di concessione del contributo, limiti di
operatività e decadenza dai benefìci).
1. Il contributo di cui all'articolo 3 è corrisposto alle
condizioni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive
modificazioni, e alla citata decisione della Commissione delle
Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
Art. 5.
(Adeguamento delle sanzioni).
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n.
51, le parole: "da 1.033 euro a 6.197 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "da 2.066 a 12.394 euro".
Art. 6.
(Formazione del personale marittimo).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo
scopo di favorire la formazione continua del personale
navigante è autorizzato a finanziare i corsi previsti
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, fino al 31
dicembre 2005. I contributi di cui al presente comma, entro la
spesa massima di 20 milioni di euro, si intendono estesi anche
ai corsi resi obbligatori dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Dotazione di navi cisterna specializzate per interventi di
emergenza).
1. Lo Stato italiano, in conformità alle conclusioni dei
ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della
2472^ sessione del Consiglio, tenutati a Bruxelles il 5 e 6
dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo ed al Consiglio (COM (2002) 681 final del 3
dicembre 2002) nonché alle conclusioni del Consiglio europeo
di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, promuove la
costruzione e la messa in uso di due navi cisterna
specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi
quantità di idrocarburi sversati in mare in qualunque
condizione meteorologica.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina le
caratteristiche e le specifiche tecniche delle navi di cui al
comma 1. Entro i successivi due mesi lo stesso Ministro
promuove una procedura concorsuale a livello europeo per la
costruzione e gestione delle navi. Il servizio è disciplinato
da una convenzione stipulata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e firmata, senza alcuna
possibilità di riserva, dalla società aggiudicataria.
3. La convenzione stipulata ai sensi del comma 2
prevede:
a) la durata della concessione fino a un periodo
massimo di venti anni;
b) la tipologia del servizio;
c) la tabella d'armamento, per la composizione
degli equipaggi, da definire con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
d) le modalità di pagamento del corrispettivo di
esercizio nonché dell'ammortamento del capitale anticipato per
la costruzione o l'acquisto delle navi specializzate;
e) ogni altra determinazione che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ritenga di dover
prescrivere al fine di garantire un rapido ed efficace
intervento di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la
salvaguardia dell'ambiente;
f) altri eventuali usi delle navi specializzate
per il miglioramento dell'ambiente e per il contenimento dei
costi di esercizio.
4. All'impresa armatoriale concessionaria si applica
l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 26 milioni di euro annui, a decorrere dal
2004, si fa fronte mediante gli stanziamenti del fondo di cui
all'articolo 8.
Art. 8.
(Istituzione di un fondo per la costruzione e per
l'esercizio delle navi specializzate).
1. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo per la costruzione e
per l'esercizio delle due unità navali di cui all'articolo 7,
di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è finanziato dalle società importatrici di
petrolio e prodotti derivati che sono tenute a versare allo
stesso l'importo di 18 centesimi di euro per ogni tonnellata
acquistata a decorrere dal 1^ gennaio 2004 e per la durata di
venti anni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di
corresponsione delle somme di cui al comma 2, nonché le
procedure e i criteri di operatività del fondo.
4. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2, stimate in 27 milioni di euro annui, sono
poste a carico di una apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Lo stesso Ministero provvede alle erogazioni di
cui all'articolo 7.