XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4101
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale
per il sostegno dei brevetti).
1. E' istituito l'Osservatorio nazionale per il sostegno
dei brevetti, di seguito denominato "Osservatorio", che svolge
funzioni di interesse generale per l'incentivazione e per lo
sviluppo del sistema della ricerca.
2. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero delle
attività produttive.
Art. 2.
(Attribuzioni).
1. L'Osservatorio svolge funzioni di supporto e di
promozione degli interessi della ricerca in generale nonché di
sostegno e di incentivazione alla ricerca per sostenere
l'attività di ricercatori singoli e associati. Sono definiti
ricercatori gli inventori e i soggetti che, in vario modo,
propongono prodotti dell'ingegno.
2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si
provvede attraverso l'utilizzo di un fondo speciale
appositamente istituito e alimentato ai sensi dell'articolo
13.
3. Il fondo speciale è gestito dal consiglio
dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.
4. Il consiglio attua le finalità di cui al comma 1:
a) mediante l'utilizzazione del 60 per cento delle
disponibilità del fondo speciale calcolata sulle entrate nette
dell'anno precedente relative a:
1) contributi o totale presa in carico delle spese per
la realizzazione di prototipi;
2) contributi o totale presa in carico delle spese per
l'estensione all'estero dei brevetti italiani;
b) mediante l'utilizzazione del 20 per cento della
disponibilità del fondo speciale calcolata sulle entrate nette
dell'anno precedente:
1) per sovvenzioni a riviste e a giornali
specializzati in materia di invenzioni e di brevetti;
2) per sovvenzioni a singoli inventori, previa
richiesta attestante validi programmi di lavoro.
c) attraverso l'utilizzo della restante
disponibilità a copertura delle spese inerenti l'attività
dell'Osservatorio e delle relative spese di rappresentanza.
5. Le decisioni del consiglio sono definitive e
immediatamente operative.
6. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Osservatorio
può promuovere, realizzare e gestire strutture e
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, di altri
soggetti pubblici e privati, di organismi anche associativi,
di enti, consorzi e società. Può altresì costituire aziende
speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
7. L'Osservatorio può:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie
tra ricercatori e tra ricercatori e imprese;
b) predisporre e promuovere contratti tipo tra
ricercatori e imprese;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti.
8. L'Osservatorio può costituire parte civile nei giudizi
relativi ai delitti contro la tutela del diritto ai
brevetti.
9. L'Osservatorio può formulare pareri e proposte alle
amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali
sulle questioni che comunque interessano i ricercatori.
Art. 3.
(Potestà statutaria).
1. In conformità ai princìpi della presente legge,
all'Osservatorio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto
disciplina:
a) l'ordinamento e l'organizzazione
dell'Osservatorio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento
degli organi:
c) la composizione degli organi per le parti non
disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'Osservatorio
con il voto dei due terzi dei componenti ed è approvato con
decreto del Ministro delle attività produttive.
Art. 4.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sull'attività dell'Osservatorio spetta al
Ministro delle attività produttive, che ogni anno presenta al
Parlamento una relazione generale sulle attività
dell'Osservatorio stesso, con particolare riferimento agli
interventi realizzati e ai programmi attuati.
2. Le delibere dell'Osservatorio di approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione
complessiva del personale nonché quelle di variazione del
bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono
trasmesse al Ministero delle attività produttive e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del
bilancio preventivo, il Ministro delle attività produttive non
ne dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento per
vizi di legittimità ovvero il rinvio all'Osservatorio per il
riesame.
4. Le delibere riesaminate dall'Osservatorio ai sensi del
comma 3, sono soggette unicamente al controllo di legittimità,
limitatamente alle parti modificate.
Art. 5.
(Registro dei ricercatori).
1. E' istituito presso l'Osservatorio l'ufficio del
registro dei ricercatori.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro dei
ricercatori in conformità alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6, sotto la vigilanza
di un giudice delegato dal presidente del tribunale della sede
dell'Osservatorio.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente dell'Osservatorio. L'atto di nomina del conservatore
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro, dei
ricercatori nonché il funzionamento dell'ufficio sono
realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di
pubblicità per tutti i ricercatori iscritti, garantendo la
tempestività dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
5. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo è
attuato entro il termine perentorio di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro della
giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione
del presente articolo, che devono prevedere, in
particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata
attraverso il registro dei ricercatori con il Bollettino
ufficiale dei ricercatori;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne fa richiesta, di certificati di
iscrizione nel registro dei ricercatori, nonché copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti
l'iscrizione o il deposito nel medesimo registro, in
conformità alle norme vigenti in materia.
7. Ai fini dell'istituzione del registro dei ricercatori,
l'Osservatorio provvede, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca
dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione nel registro
dei ricercatori.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 7 entrano in
vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 6.
Art. 6.
(Organi).
1. Sono organi dell'Osservatorio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 7.
(Consiglio).
1. Il consiglio dell'Osservatorio è costituito da nove
membri, di cui cinque designati dal Ministro delle attività
produttive in rappresentanza delle sezioni di cui al comma 2,
due designati dai ricercatori tra gli iscritti al relativo
registro e due designati dalle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale di enti di ricerca in
posseso della personalità giuridica.
2. I consiglieri designati dal Ministro delle attività
produttive, ai sensi del comma 1, sono nominati in
rappresentanza delle seguenti sezioni dell'Osservatorio:
a) sezione invenzioni industriali e modelli di
utilità;
b) sezione modelli ornamentali;
c) sezione nuove varietà vegetali;
d) sezione topografie di prodotti e di
semiconduttori;
e) sezione prodotti medicinali e fitosanitari.
3. Il consiglio dura in carica cinque anni.
4. Il consiglio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative
modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte
votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del
collegio dei revisori dei conti dell'Osservatorio;
c) determina gli indirizzi generali e approva il
programma pluriennale di attività dell'Osservatorio;
d) approva il bilancio preventivo, e le relative
variazioni nonché il conto consuntivo;
e) determina l'utilizzo del fondo speciale di cui
all'articolo 2;
f) stabilisce gli emolumenti per i componenti
degli organi dell'Osservatorio, in conformità ai criteri
stabiliti con apposito decreto del Ministro delle attività
produttive, di intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. Il consiglio è nominato, con decreto, dal Ministro
delle attività produttive.
6. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due
sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto
consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del
bilancio preventivo, si riunisce in via straordinaria quando
lo richiedono il presidente e la giunta o almeno un terzo dei
componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli
argomenti che si intendono trattare.
7. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a
maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese,
a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a
scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende
respinta.
9. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie
estranee alle competenze del consiglio.
Art. 8.
(Giunta).
1. La giunta è l'organo esecutivo dell'Osservatorio ed è
composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore
a tre e non superiore a cinque. Dei suddetti membri almeno due
devono essere eletti in rappresentanza dei ricercatori.
Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può
esprimere un numero di preferenze non superiore a un terzo dei
membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza
con la durata del consiglio, e il mandato dei suoi membri è
rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri un vice presidente
che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne
assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su
richiesta di almeno tre membri, con indicazione degli
argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre, ai fini
dell'approvazione da parte del consiglio, il bilancio
preventivo e le relative variazioni nonché il conto
consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attività e per la gestione
delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti
l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su
proposta del segretario generale di cui all'articolo 10, ai
sensi di quanto previsto dalla presente legge e dalle relative
norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione dell'Osservatorio
a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e
servizi speciali nonché sulla costituzione di gestioni e di
aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge
e dallo statuto che non rientra nelle competenze riservate al
consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera, altresì in casi di urgenza sulle
materia di competenza del consiglio. In tali casi la
deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella
prima riunione successiva.
8. Le riunioni della giunta sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti.
9. Le deliberazioni della giunta sono assunte a
maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese,
a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a
scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende
respinta.
10. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo o su materia
estranee alle competenze della giunta.
Art. 9.
(Presidente)
1. Il presidente dell'Osservatorio è eletto, entro trenta
giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunta tale
maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede,
entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in
cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti
del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata
raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta
votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza
votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora
nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la
maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro delle
attività produttive, con proprio decreto, provvede alla nomina
di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli
con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla data di emanazione
del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta l'Osservatorio, convoca e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del
giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza
della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui
all'articolo 4, In tale caso gli atti sono sottoposti alla
giunta stessa per la ratifica nella prima riunione
successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in
coincidenza con al durata del consiglio, e può essere rieletto
una sola volta.
Art. 10.
(Segretario generale)
1. Al segretario generale, ferme restando le competenze
attrbuitegli dalle norme vigenti, in materia, competono le
funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Osservatorio, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale
sovrintende altresì al personale dell'Osservatorio.
2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è
nominato dal Ministro delle attività produttive tra gli
iscritti in un apposito elenco.
3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti,
a domanda:
a) i dirigenti di altre amministrazioni o enti
pubblici in possesso dei requisiti professionali individuati
dal decreto di cui al comma 4;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalità e, comunque, dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti criteri e modalità per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 e per la tenuta
dell'elenco medesimo.
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3,
al momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, è consentito il rientro nei ruoli
dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non
possono procedere all'ampliamento della pianta organica
qualora un proprio dirigente sia nominato segretario
generale.
Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal
consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati,
rispettivamente, dal presidente della giunta della regione ove
ha sede l'Osservatorio, dal Ministro delle attività produttive
e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due membri
supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere
iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il collegio nomina
al proprio interno il presidente.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
quattro anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti
e ai documenti dell'Osservatorio.
4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo
statuto, alle disposizioni della presente legge e alle
relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell'Osservatorio e attesta la corrispondenza del
conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una
relazione da allegare al progetto di conto consuntivo
predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti
redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle
relative variazioni.
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei
revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle
loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza
del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella
gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le
disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle
società per azioni, in quanto compatibili.
Art. 12.
(Scioglimenti degli organi).
1. Gli organi dell'Osservatorio sono sciolti con decreto
del Ministro delle attività produttive:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di
legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne può essere assicurato il normale
funzionamento;
c) quando non è approvato nei termini il bilancio
preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente ai
sensi dell'articolo 9, comma 1.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
decorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il
conto consuntivo deve essere approvato senza che sia stato
predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro
delle attività produttive nomina, con il decreto di cui al
citato comma 1, un commissario con il compito di predisporre
il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tale caso,
e comunque quando il consiglio non ha approvato nei termini il
progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo
predisposto dalla giunta, il Ministro delle attività
produttive assegna al consiglio, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni
per la relativa approvazione, decorso il quale dispone lo
scioglimento del consiglio.
Art. 13.
(Finanziamento dell'Osservatorio)
1. Al finanziamento dell'Osservatorio si provvede
mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale incentivo alla ricerca e come corrispettivo per
l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto
della pubblica amministrazione;
b) il diritto annuale determinato ai sensi dei
commi 3 e 4;
c) una percentuale sui diritti di sfruttamento dei
brevetti ai sensi del comma 5;
d) i proventi derivanti dalla gestione di attività
e dalla prestazione di servizi nonché i proventi di natura
patrimoniale;
e) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni dell'Osservatorio;
f) i diritti di segreteria sull'attività
certificata svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia;
g) i contributi volontari, i lasciti e le
donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
h) entrate e contributi diversi da quelli indicati
nelle lettere precedenti.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui
alla lettera f) del comma 1 sono modificati e aggiornati
con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto
conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi
servizi.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e
aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, la misura del diritto annuale dovuto
all'Osservatorio da parte di ogni ricercatore, applicato
secondo le modalità di cui al comma 4, gli importi minimi e
massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura
fissa. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 20 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princìpi e
dei procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente in
materia.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in
base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che l'Osservatorio è tenuto a
fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle
attribuzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo
2;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera
a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo
annuale di efficienza dell'Osservatorio nell'espletamento
delle funzioni amministrative;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti
annuali fissi per i ricercatori iscritti nel relativo
registro;
d) l'importo di tali diritti è applicato in misura
ridotta nel primo biennio di attuazione della presente
legge.
5. Coloro che usufruiscono dei contributi del fondo
speciale di cui all'articolo 2 sono tenuti a corrispondere al
fondo stesso:
a) il 10 per cento dei proventi netti derivanti
dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità
dello stesso se il contributo percepito è inferiore al 30 per
cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del
prototipo;
b) il 20 per cento dei proventi netti derivanti
dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità
dello stesso se il contributo percepito è superiore al 30 per
cento ma inferiore al 60 per cento delle spese ipotizzate per
la realizzazione del prototipo;
c) il 30 per cento dei proventi netti derivanti
dallo sfruttamento del brevetto per il periodo di validità
dello stesso se il contributo percepito è stato superiore al
60 per cento ma inferiore all'80 per cento delle spese
ipotizzate per la realizzazione del prototipo;
d) il 50 per cento di tutti i proventi netti dallo
sfruttamento del brevetto per tutto il periodo di validità
dello stesso se il contributo percepito è stato superiore
all'80 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione
del prototipo.
6. Le modalità di corresponsione delle somme di cui al
comma 5 sono stabilite con apposito regolamento adottato con
decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere
del consiglio dell'Osservatorio.
Art. 14.
(Personale dell'Osservatorio).
1. Al personale dell'Osservatorio si applicano le
disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Disposizioni in materia
di responsabilità).
1. Per gli amministratori e per i dipendenti
dell'Osservatorio si osservano le disposizioni vigenti in
materia di responsabilità degli impiegati civili dello
Stato.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto. La responsabilità degli
amministratori e dei dipendenti dell'Osservatorio è personale
e non si estende agli eredi.
Art. 16.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, le
norme statutarie sono deliberate dalla giunta
dell'Osservatorio e sono approvate con decreto del Ministro
delle attività produttive.