XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4095
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzione docente).
1. La funzione docente, quale funzione rivolta a
contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani
generazioni, è una primaria risorsa professionale della
Nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione
dell'insegnante, ne promuove l'immagine e il prestigio e ne
garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di
reclutamento, la formazione iniziale e continua, la carriera e
la retribuzione per merito.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto
degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, nonché secondo i principi e criteri stabiliti
dall'articolo 2 della presente legge, nel contesto
dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, nonché delle norme generali
e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003,
n. 53.
Art. 2.
(Princìpi e criteri
dello statuto degli insegnanti).
1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di
istruzione è definito secondo i seguenti princìpi e
criteri:
a) estensione e applicazione dello statuto degli
insegnanti a tutte le istituzioni scolastiche e formative del
sistema nazionale di istruzione;
b) individuazione degli aspetti comuni della
funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente ad
educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a
perseguire alti livelli formativi e di apprendimento tecnico,
scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto
delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della funzione docente
e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione
del pluralismo e della qualità ed efficacia della prestazione
professionale e del servizio di istruzione;
d) definizione dei diritti e dei doveri
fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre
articolazioni di tale funzione;
e) articolazione della funzione docente in
specifiche funzioni di docente tirocinante, docente ordinario
e docente esperto. In particolare, il docente esperto ha
responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale
e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di
dipartimenti o di gruppi di insegnanti, di collaborazione e di
temporanea sostituzione del dirigente scolastico. Alla
funzione di esperto si accede mediante concorso volto a
verificare il possesso dei requisiti professionali individuati
sulla base di precisi standard;
f) modalità di assegnazione delle singole funzioni
ai docenti;
g) modalità in cui si esprime l'autonomia e la
libertà di insegnamento, in particolare attraverso la
definizione del rapporto tra funzione docente, compiti
dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;
h) valutazione e verifica delle prestazioni di
ogni titolare della funzione docente ai fini della
progressione economica e di carriera;
i) istituzione di un albo nazionale dei docenti
del sistema nazionale di istruzione, suddiviso in sezioni
regionali;
l) modalità e strumenti organizzativi e
procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese
nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai
genitori e agli studenti;
m) incompatibilità con lo svolgimento di altre
specifiche funzioni, attività e professioni.
Art. 3.
(Funzioni di dirigenza e di consulenza).
1. E' ridefinita la funzione di dirigente scolastico, di
cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, caratterizzata dalla specificità del servizio di
istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami
professionali con la funzione docente.
2. E' definita la funzione ispettiva, ovvero di consulenza
tecnica, caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e
delle esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché
da comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede
mediante concorso a cui possono partecipare esclusivamente i
docenti esperti.
Art. 4.
(Organismi tecnici rappresentativi).
1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la
responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni
sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti appositi
organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, uno
nazionale ed uno per ciascuna regione.
2. I membri di ogni organismo tecnico sono determinati in
numero non superiore a trenta, la cui maggioranza è eletta da
tutti i docenti iscritti all'albo nazionale della funzione
docente o dagli iscritti alla rispettiva regione e durano in
carica tre anni. Una parte è designata dalle università o
dalle università aventi sede nella regione.
3. Le elezioni degli organismi di cui al presente articolo
sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati
rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei
titolari della funzione docente.
4. Gli organismi tecnici hanno ampia autonomia
organizzativa e sono dotati di propri mezzi.
Art. 5.
(Funzioni degli
organismi tecnici rappresentativi).
1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui
all'articolo 4 provvedono a tenere l'albo nazionale dei
docenti, a stabilire gli standard per la formazione
iniziale, l'abilitazione e il tirocinio nonché gli
standard professionali dei docenti. Provvedono inoltre a
redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e
intervengono nei casi di mancato rispetto del codice
stesso.
2. Gli organismi di cui al comma 1 formulano proposte e
pareri obbligatori in merito alla determinazione degli
obiettivi, agli standard di valutazione e ai mezzi per
il conseguimento degli obiettivi generati del sistema
nazionale di istruzione, alle tecniche e alle procedure di
reclutamento e alla relazione annuale sullo stato della
funzione docente.
3. Gli organismi tecnici regionali provvedono alla tenuta
delle sezioni regionali dell'albo di cui al comma 1 e alla
formulazione di pareri e di proposte in materie di competenza
dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda la
dimensione regionale.
Art. 6.
(Contrattazione e area autonoma).
1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente
e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie
riservate alla contrattazione nazionale e integrativa
regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità
con i princìpi fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a
livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni
di cui alla presente legge è disciplinato con una area
autonoma di contrattazione.
Art. 7.
(Soppressione delle rappresentanze
sindacali unitarie scolastiche).
1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, commi
3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1998, e al capo II del titolo I del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, del
personale del comparto scuola, di cui all'accordo 26 maggio
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, concernenti la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, convertito
dalla legge 24 marzo 1999, n. 69, è abrogato.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da emanare entro dodici mesi dalla data
di entra in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e del Ministro per la funzione pubblica, si provvede a
dare attuazione ai principi e ai criteri dello statuto degli
insegnanti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.