XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4083
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI
Art. 1.
(Diritti di informazione e consultazione).
1. Nelle imprese che occupano complessivamente più di
trentacinque dipendenti le rappresentanze sindacali unitarie
ovvero le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
essere informate e consultate, anche congiuntamente alle
associazioni sindacali territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, sulle materie e secondo
le procedure previste dalla contrattazione collettiva anche
aziendale. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori di
cui al presente comma devono essere informati e consultati:
a) sull'evoluzione recente e su quella prevedibile
delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, e della
situazione economica;
b) sulla situazione, la struttura e l'evoluzione
prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e
dell'unità produttiva, nonché sulle eventuali misure
anticipatrici previste e, in particolare, in caso di
prevedibili conseguenze negative sull'occupazione;
c) sulle decisioni suscettibili di comportare
cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del
lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle in
materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento
d'azienda.
2. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al
comma 1, il calcolo è basato sul numero medio ponderato
mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I
lavoratori con contratto a termine, con contratto di
formazione e lavoro, e con contratto di apprendistato, sono
computati nella misura del numero medio ponderato mensile
della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi
due anni. I lavoratori a tempo parziale con contratto a tempo
indeterminato sono computati per intero. Sono esclusi dal
computo i lavoratori in prova e a domicilio.
Art. 2.
(Modalità dell'informazione
e della consultazione).
1. L'informazione e la consultazione devono essere
garantite in tempo utile, secondo le modalità e le condizioni
previste dalle leggi e dalla contrattazione collettiva
vigenti. L'informazione deve essere fornita dal datore di
lavoro in tempi e con modalità tali da permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame
adeguato e di formulare, se necessario, un parere da esaminare
in sede di consultazione.
2. La consultazione avviene:
a) assicurando che la data stabilita, le modalità
di svolgimento e gli argomenti trattati siano adeguati
all'oggetto della consultazione;
b) al livello competente di direzione e di
rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni pertinenti
fornite dal datore di lavoro, in relazione all'importanza
dell'argomento trattato;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti
dei lavoratori di avere uno o più incontri con il datore di
lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale
parere;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni
che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro.
Art. 3.
(Informazioni riservate).
1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito
delle procedure di informazione e consultazione non possono
rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e
qualificate come tali dall'impresa. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano le
sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi
vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le
informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni
sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al
funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbativa
dei mercati.
3. I contratti e gli accordi collettivi possono prevedere
l'istituzione di una commissione tecnica di conciliazione per
le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie
fornite e qualificate come tali, nonché per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà
al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbativa
dei mercati.
Art. 4.
(Applicazione di disposizioni legislative
e contrattuali).
1. Sono fatti salvi le disposizioni di cui all'articolo 47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive
modificazioni, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, nonché i diritti di
informazione e consultazione regolati dalla legge, dai
contratti e dagli accordi collettivi vigenti.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e di
consultazione costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
Capo II
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 6.
(Ambito di applicazione).
1. Ferme restando le disposizioni di cui al capo I, nelle
imprese esercitate in forma di società per azioni o che sono
costituite in forma di Società europea, ai sensi del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, le quali occupano complessivamente più di trecento
lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che
l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformità agli articoli da 2409-octies a
2409-quaterdecies del codice civile, su richiesta di
almeno il 30 per cento dei dipendenti della società o delle
rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza, delle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, deve essere prevista la partecipazione di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza,
per una quota non inferiore ad un quinto e non superiore alla
metà dei componenti, ai sensi di quanto previsto dai contratti
collettivi stipulati con le associazioni di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
2. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero di
componenti, il consiglio di sorveglianza, integrato dalla
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi del
comma 1, è costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a cinque.
3. Al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2389, 2400,
terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma,
2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e
2409-septies del codice civile.
Art. 7.
(Ripartizione dei seggi spettanti ai rappresentanti dei
lavoratori nel consiglio di sorveglianza).
1. Salvo diversa previsione di contratto o di accordo
collettivo, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di
sorveglianza sono, per una quota corrispondente al 50 per
cento, eletti dai dipendenti dell'impresa che hanno
un'anzianità di lavoro di almeno un anno al momento della
presentazione delle liste e, per la restante quota, designati
dalle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. La proporzione tra le due
quote deve essere, se numericamente possibile, paritaria. In
caso di numero dispari è assicurata la prevalenza ai membri
eletti dai dipendenti.
2. Nella quota dei membri del consiglio di sorveglianza
eletti dai dipendenti devono essere rappresentate, ove
presenti, le categorie degli operai, degli impiegati, dei
quadri e dei dirigenti.
Art. 8.
(Rappresentanza nel consiglio di sorveglianza dei
lavoratori che aderiscono a piani di azionariato).
1. Tra i membri del consiglio di sorveglianza deve essere
prevista la presenza di almeno un rappresentante dei
dipendenti che aderiscono a piani di azionariato istituiti
sulla base di contratti o di accordi collettivi a livello
aziendale o multinazionale.
Art. 9.
(Procedimento e regolamento elettorale).
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione alla società
da parte delle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale dei nomi dei membri del
consiglio di sorveglianza che a loro spetta designare, le
rappresentanze sindacali unitarie ovvero le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza, le citate associazioni
territoriali di categoria indicono le elezioni per scegliere i
membri del consiglio di sorveglianza che spetta ai lavoratori
eleggere, secondo la quota, le regole sull'elettorato attivo e
passivo e la proporzione fra componenti di cui agli articoli 6
e 7, nonché i rappresentanti dei dipendenti aderenti ai piani
di azionariato di cui all'articolo 8.
2. L'elezione avviene su liste presentate dalle
rappresentanze sindacali unitarie ovvero dalle rappresentanze
sindacali aziendali nonché dai lavoratori, e sottoscritte da
almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.
3. L'elezione è a scrutinio segreto e a voto libero.
Risultano elette le persone che ottengono il numero maggiore
di preferenze espresse, osservata la ripartizione fra le
diverse componenti di dipendenti di cui all'articolo 7, comma
2.
Art. 10.
(Discipline contrattuali collettive).
1. Le regole e le procedure relative all'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza
possono essere più specificamente disciplinate da contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati con le associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel
rispetto dei criteri e delle proporzioni di partecipazione
stabiliti dalla presente legge.
2. In mancanza di specifiche previsioni contrattuali, e
fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, le
procedure elettorali hanno luogo secondo un apposito
regolamento elettorale da emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delle attività produttive e previa intesa con le
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 11.
(Istituzione del comitato consultivo).
1. Nelle società in qualsiasi forma costituite che
occupano almeno trecento lavoratori, e nelle società per
azioni nelle quali non è prevista una partecipazione dei
lavoratori nel consiglio di sorveglianza ai sensi
dell'articolo 6, è istituito un comitato consultivo composto
da rappresentanti dei lavoratori.
2. Nei gruppi di società collegate, controllanti o
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da
altre società anche estere, i quali occupino complessivamente
più di trecento lavoratori, il comitato di cui al comma 1 è
istituito in ciascuna società che occupa almeno trentacinque
lavoratori.
Art. 12.
(Informazioni obbligatorie).
1. L'organo amministrativo della società di cui
all'articolo 11 deve trasmettere ogni sei mesi ai componenti
del comitato consultivo una relazione illustrativa della
situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale
della società stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al
presente comma il comitato consultivo esprime un parere
preventivo e non vincolante.
2. Il comitato consultivo può inoltre formulare
osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione
della società concernenti:
a) la cessazione o il trasferimento di aziende o
di parti importanti delle medesime, le fusioni e le
incorporazioni, i nuovi insediamenti, la costituzione di
rapporti di cooperazione con altre società;
b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche
delle attività aziendali, le riconversioni produttive, le
modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che
comportano rilevanti conseguenze sull'occupazione, anche in
considerazione delle percentuali di manodopera femminile, e
sulla mobilità dei lavoratori.
Art. 13.
(Composizione del comitato consultivo e nomina dei
componenti. Requisiti di eleggibilità. Procedimento
elettorale).
1. I contratti e gli accordi collettivi stipulati con le
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale disciplinano la composizione del comitato
consultivo, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti
di eleggibilità e il procedimento elettorale.
Art. 14.
(Costituzione e funzionamento del comitato
consultivo).
1. Nei limiti delle disposizioni di legge e di contratto
collettivo, il comitato consultivo disciplina con propri
regolamenti la sua organizzazione e le modalità del suo
funzionamento.
Art. 15.
(Informazioni riservate).
1. I componenti del comitato consultivo non possono
rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e
qualificate come tali dall'impresa. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano,
ove compatibili, le sanzioni disciplinari previste dai
contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le
informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni
sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al
funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbativa
dei mercati.
3. I contratti e gli accordi collettivi possono prevedere
l'istituzione di una commissione tecnica di conciliazione per
le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie
fornite e qualificate come tali, nonché per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà
al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbativa
dei mercati.
Art. 16.
(Garanzie riconosciute ai componenti del comitato
consultivo).
1. Gli oneri economici per l'elezione e il funzionamento
del comitato consultivo sono a carico della società nella
quale esso è istituito ai sensi dell'articolo 11.
2. I componenti del comitato consultivo hanno diritto, se
dipendenti, a permessi retribuiti in misura non inferiore a
sedici ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a
concorrenza in caso di accordi che stabiliscono condizioni di
miglior favore rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti.
Ad essi si applicano altresì le disposizioni contenute negli
articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. In considerazione della durata prevedibile degli
incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni, la
contrattazione collettiva può prevedere il riconoscimento di
ulteriori ore annuali di permessi retribuiti.
Art. 17.
(Sanzioni).
1. Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e
consultazione del comitato consultivo costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
Capo III
NORME IN MATERIA DI RENDICONTO SOCIALE
Art. 18.
(Rendiconto sociale).
1. Le società, in qualsiasi forma costituite, che occupano
complessivamente più di trecento lavoratori devono redigere
annualmente un rendiconto sociale, da allegare al bilancio di
esercizio. Copia del rendiconto sociale deve essere consegnata
al comitato consultivo, ove istituito ai sensi dell'articolo
11, nonché alle rappresentanze sindacali unitarie ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali.
2. Il rendiconto sociale, corredato da informazioni
statistiche, deve essere redatto secondo i princìpi previsti
dal codice civile per il bilancio di esercizio. Esso in
particolare deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione economica, finanziaria e sociale della società e
deve tenere conto delle seguenti voci, le quali possono essere
ulteriormente suddivise, comprendendo in ogni caso le
seguenti: struttura societaria, situazione finanziaria,
investimenti per nuovi insediamenti e chiusura di unità
produttive, situazione occupazionale di fine anno e
revisionale, anche con specifico riferimento alle percentuali
di manodopera femminile nelle diverse categorie di
inquadramento, organizzazione del lavoro, ambiente di lavoro,
produzione, ricerca e sviluppo, gestione corrente, sistemi di
gestione, personale dipendente, qualificazione e
riqualificazione professionale, mobilità interna, orario di
lavoro, retribuzioni, forme di partecipazione economica.