XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4077
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) - 1.
E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove
il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da
cinque a diciotto mesi e con l'ammenda da seicento euro a
milleduecento euro. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da tre a sei mesi, quando lo stesso soggetto compie
più violazioni nel corso di un anno; con la sentenza di
condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5, tonnellate, ovvero
di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa a
spese dell'interessato medesimo e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la
custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento. Per i conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcolemico è effettuato, su richiesta
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, dalle strutture sanitarie di base o da quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni.
5. Qualora dall'accertamento, eseguito ai sensi del
comma 4, risulti un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al
comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma
2".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti) - 1. E' vietato guidare in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti
in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità
stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle
quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso
regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il
tasso alcolemico di cui all'artico1o 186. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni. Copia del referto sanitario positivo deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il
guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione,
che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal
regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al
comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2
dell'articolo 186".
Art. 3.
(Modifiche agli articoli 589 e 590
del codice penale).
1. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente:
"Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui
agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della
reclusione da tre a otto anni".
2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto
comma è aggiunto il seguente:
"Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in
violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".
Art. 4.
(Modifica della competenza
del giudice di pace).
1. La lettera q) del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.
Art. 5.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande
alcoliche sulle autostrade e sulle strade statali).
1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con
accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita
e la somministrazione di bevande alcoliche.