XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4077




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).

        1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
            2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da cinque a diciotto mesi e con l'ammenda da seicento euro a milleduecento euro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi, quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno; con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5, tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
            3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa a spese dell'interessato medesimo e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
            4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico è effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, dalle strutture sanitarie di base o da quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
            5. Qualora dall'accertamento, eseguito ai sensi del comma 4, risulti un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
            6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).

        1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
            2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico di cui all'artico1o 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
            3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
            4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
            5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 186".


Art. 3.

(Modifiche agli articoli 589 e 590
del codice penale).

        1. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        "Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni".

        2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        "Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".


Art. 4.

(Modifica della competenza
del giudice di pace).

        1. La lettera q) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

Art. 5.

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande
alcoliche sulle autostrade e sulle strade statali).

        1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.



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