XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4074
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 i contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo
sono determinati in base al salario reale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali č adottato, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Il recupero del debito contributivo maturato entro il
31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, relativo ai contributivi previdenziali e
assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di
manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), č sospeso fino al
31 dicembre 2003.
2. Le aziende agricole debitrici ai sensi del comma 1
entro il termine del 31 dicembre 2003 possono regolarizzare la
propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il
pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute,
al netto di sanzioni, interessi e benefėci non goduti ai sensi
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni. Le medesime aziende agricole possono altresė,
ai fini di cui al presente comma, avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni professionali di categoria.