XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4074




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali č adottato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Il recupero del debito contributivo maturato entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo ai contributivi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), č sospeso fino al 31 dicembre 2003.
        2. Le aziende agricole debitrici ai sensi del comma 1 entro il termine del 31 dicembre 2003 possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefėci non goduti ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. Le medesime aziende agricole possono altresė, ai fini di cui al presente comma, avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.



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