XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4073




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è adottato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2002, in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli stessi sono stati oggetto di cessione e di cartolarizzazione.
        2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e senza interessi, in numero massimo di trenta.
        3. I soggetti debitori di cui al comma 1 possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di rateizzazione presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Il pagamento dell'ultima rata di cui al comma 2 comporta automaticamente la piena regolarizzazione ai fini previdenziali del soggetto debitore.



Frontespizio Relazione