XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4073
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 i contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo
sono determinati in base al salario reale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è adottato, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti,
ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori a titolo
principale, che non hanno pagato i contributi e i premi
previdenziali e assistenziali, per i periodi contributivi fino
al 31 dicembre 2002, in applicazione dell'articolo 13, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta la
possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli
stessi sono stati oggetto di cessione e di
cartolarizzazione.
2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è effettuata
attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e
senza interessi, in numero massimo di trenta.
3. I soggetti debitori di cui al comma 1 possono
presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di
rateizzazione presso la sede provinciale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale competente per territorio
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Il pagamento dell'ultima rata di cui al comma 2
comporta automaticamente la piena regolarizzazione ai fini
previdenziali del soggetto debitore.