XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4069




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Animali da compagnia).

        1. La presente legge reca norme per la realizzazione di aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia, come definiti ai sensi del comma 2.
        2. Si definiscono "animali da compagnia" o "animali d'affezione" gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti, dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali utilizzati ai fini di terapia psicologica riabilitativa e di supporto per la persona disabile. Gli animali selvatici non sono considerati "animali da compagnia".


Art. 2.

(Aree destinate alla frequentazione con animali da
compagnia).

        1. La frequentazione presso strutture turistiche o balneari con animali da compagnia è consentita in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le direttive igienico-sanitarie e definiscono i criteri in base ai quali i comuni individuano, attraverso un apposito regolamento, le aree pubbliche o private da destinare alla frequentazione con animali da compagnia anche su richiesta di organizzazioni di associazioni, di società o di altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
        3. Nel caso in cui il comune non provveda ad individuare aree da destinare alla frequentazione con animali da compagnia, ai sensi del comma 2, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione per adibire tali aree alla frequentazione con animali da compagnia. L'amministrazione comunale è tenuta a rispondere per scritto e in modo motivato, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.


Art. 3.

(Aree demaniali).

        1. Al fini della realizzazione di strutture destinate alla frequentazione con animali da compagnia in aree demaniali, la gestione delle stesse aree può essere concessa a soggetti privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
        2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area demaniale in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione da parte degli utenti.


Art. 4.

(Delimitazioni e segnalazioni
delle aree).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare le aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia.
        2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve essere comunicata dai soggetti di cui al medesimo comma agli organi comunali competenti e deve altresì garantire una immediata identificazione delle aree stesse al fine di distinguerla da altri spazi pubblici o privati vietati agli animali.
        3. Gli accessi alle aree di cui al presente articolo devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o di altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia.


Art. 5.

(Norme applicabili).

        1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina del turismo.



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