XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4069
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Animali da compagnia).
1. La presente legge reca norme per la realizzazione di
aree destinate alla frequentazione con animali da compagnia,
come definiti ai sensi del comma 2.
2. Si definiscono "animali da compagnia" o "animali
d'affezione" gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti,
dall'uomo per compagnia o per affezione senza fini produttivi
o alimentari, compresi gli animali utilizzati ai fini di
terapia psicologica riabilitativa e di supporto per la persona
disabile. Gli animali selvatici non sono considerati "animali
da compagnia".
Art. 2.
(Aree destinate alla frequentazione con animali da
compagnia).
1. La frequentazione presso strutture turistiche o
balneari con animali da compagnia è consentita in ambienti e
spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le
modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi della presente
legge e del relativo regolamento di attuazione adottato con
decreto del Ministro della salute entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano stabiliscono le direttive igienico-sanitarie e
definiscono i criteri in base ai quali i comuni individuano,
attraverso un apposito regolamento, le aree pubbliche o
private da destinare alla frequentazione con animali da
compagnia anche su richiesta di organizzazioni di
associazioni, di società o di altri soggetti privati
interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
3. Nel caso in cui il comune non provveda ad individuare
aree da destinare alla frequentazione con animali da
compagnia, ai sensi del comma 2, i proprietari o i gestori di
aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive
possono chiedere all'amministrazione comunale competente
l'autorizzazione per adibire tali aree alla frequentazione con
animali da compagnia. L'amministrazione comunale è tenuta a
rispondere per scritto e in modo motivato, entro tre mesi
dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 3.
(Aree demaniali).
1. Al fini della realizzazione di strutture destinate alla
frequentazione con animali da compagnia in aree demaniali, la
gestione delle stesse aree può essere concessa a soggetti
privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone
dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area
demaniale in modo da garantirne il buon funzionamento e la
fruizione da parte degli utenti.
Art. 4.
(Delimitazioni e segnalazioni
delle aree).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni
disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di
delimitare le aree destinate alla frequentazione con animali
da compagnia.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
essere comunicata dai soggetti di cui al medesimo comma agli
organi comunali competenti e deve altresì garantire una
immediata identificazione delle aree stesse al fine di
distinguerla da altri spazi pubblici o privati vietati agli
animali.
3. Gli accessi alle aree di cui al presente articolo
devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli, o di
altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta
di aree destinate alla frequentazione con animali da
compagnia.
Art. 5.
(Norme applicabili).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, alle aree destinate alla frequentazione con animali da
compagnia e ai loro proprietari o gestori si applicano le
disposizioni vigenti in materia di disciplina del turismo.