XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4067
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle
strutture con darsene, ivi compresi i relativi moli, banchine,
specchi acquei e canali di collegamento con il mare o le acque
interne, costruite, fuori dall'ambito dei porti, marittimi e
delle acque interne, su aree di proprietà privata con i bacini
acquei scavati a secco e collegati al mare, o alle acque
interne, a mezzo di canali artificiali, e destinate in maniera
esclusiva e precipua allo stazionamento e all'assistenza
tecnica e turistica delle unità da diporto.
Art. 2.
(Programmazione e realizzazione
delle opere).
1. I progetti per la realizzazione delle strutture di cui
all'articolo 1 sono approvati dall'autorità competente nel
rispetto della programmazione regionale in materia di diporto,
di turismo e di commercio e senza pregiudizio per eventuali
competenze programmatorie delle autorità portuali.
2. Qualora il procedimento di approvazione dei progetti di
cui al comma 1 coinvolga più soggetti pubblici,
l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una
conferenza di servizi, ovvero promuove la conclusione di un
accordo di programma ai sensi della disciplina vigente in
materia.
3. L'esecuzione delle opere di realizzazione delle
strutture di cui all'articolo 1 è soggetta, in quanto relativa
ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a
quello contributivo e fiscale delle opere private non in
concessione demaniale.
4. Gli edifici costruiti intorno alla darsena, come
pertinenza della struttura e ricadenti su suolo di proprietà
privata, sono sottoposti al regime di cui ai commi 1, 2 e
3.
5. Alle opere di cui al presente articolo, nonché alle
aree di proprietà privata sulle quali insistono, non si
applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e
l'articolo 822 del codice civile.
Art. 3.
(Classificazione delle strutture).
1. L'autorità competente provvede alla ripartizione per
categorie e per classi delle strutture di cui all'articolo
1.
Art. 4.
(Strutture preesistenti).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
alle strutture per la nautica da diporto, di cui all'articolo
1, già esistenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge.
2. Qualora sulle strutture di cui al comma 1 siano in atto
concessioni demaniali, gli uffici competenti, su richiesta del
proprietario delle strutture stesse, provvedono, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, alla sostituzione
della concessione con il permesso di costruire e alla
compensazione dei relativi oneri contributivi e fiscali con le
somme già versate in relazione alle scadenze dei titoli
concessori.
3. Alle strutture di cui al presente articolo non si
applica in ogni caso il disposto dell'articolo 49 del codice
della navigazione.
Art. 5.
(Canale di collegamento).
1. Il canale di collegamento tra le strutture di cui
all'articolo 1 e il mare o le acque interne, comprese tutte le
opere che ne assicurano la funzionalità, è classificato via
d'acqua regionale a servizio del bacino artificiale delle
strutture stesse.
2. La costruzione e la manutenzione del canale e delle
opere di cui al comma 1 spettano alla proprietà delle
strutture al servizio delle quali sono stati realizzati.
Art. 6.
(Poteri di vigilanza e di polizia).
1. Per quanto attiene alla sicurezza della navigazione, le
strutture di cui all'articolo 1 restano sottoposte, per quanto
attiene allo specchio acqueo e al canale di collegamento, ai
poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità competente e
alle disposizioni generali o speciali da essa adottate in
proposito.
Art. 7.
(Norme transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per quanto attiene alle strutture di cui
all'articolo 1, cessano di avere efficacia le prescrizioni e
gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali rilasciate
anteriormente a tale data e le amministrazioni competenti
dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il
rilascio o il rinnovo delle concessioni.
2. Con proprio decreto, il Ministro delle attività
produttive adotta il regolamento di attuazione della presente
legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in
vigore.