XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4067




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle strutture con darsene, ivi compresi i relativi moli, banchine, specchi acquei e canali di collegamento con il mare o le acque interne, costruite, fuori dall'ambito dei porti, marittimi e delle acque interne, su aree di proprietà privata con i bacini acquei scavati a secco e collegati al mare, o alle acque interne, a mezzo di canali artificiali, e destinate in maniera esclusiva e precipua allo stazionamento e all'assistenza tecnica e turistica delle unità da diporto.


Art. 2.

(Programmazione e realizzazione
delle opere).

        1. I progetti per la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1 sono approvati dall'autorità competente nel rispetto della programmazione regionale in materia di diporto, di turismo e di commercio e senza pregiudizio per eventuali competenze programmatorie delle autorità portuali.
        2. Qualora il procedimento di approvazione dei progetti di cui al comma 1 coinvolga più soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una conferenza di servizi, ovvero promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della disciplina vigente in materia.
        3. L'esecuzione delle opere di realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1 è soggetta, in quanto relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non in concessione demaniale.
        4. Gli edifici costruiti intorno alla darsena, come pertinenza della struttura e ricadenti su suolo di proprietà privata, sono sottoposti al regime di cui ai commi 1, 2 e 3.
        5. Alle opere di cui al presente articolo, nonché alle aree di proprietà privata sulle quali insistono, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.


Art. 3.

(Classificazione delle strutture).

        1. L'autorità competente provvede alla ripartizione per categorie e per classi delle strutture di cui all'articolo 1.


Art. 4.

(Strutture preesistenti).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture per la nautica da diporto, di cui all'articolo 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
        2. Qualora sulle strutture di cui al comma 1 siano in atto concessioni demaniali, gli uffici competenti, su richiesta del proprietario delle strutture stesse, provvedono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, alla sostituzione della concessione con il permesso di costruire e alla compensazione dei relativi oneri contributivi e fiscali con le somme già versate in relazione alle scadenze dei titoli concessori.
        3. Alle strutture di cui al presente articolo non si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 49 del codice della navigazione.


Art. 5.

(Canale di collegamento).

        1. Il canale di collegamento tra le strutture di cui all'articolo 1 e il mare o le acque interne, comprese tutte le opere che ne assicurano la funzionalità, è classificato via d'acqua regionale a servizio del bacino artificiale delle strutture stesse.
        2. La costruzione e la manutenzione del canale e delle opere di cui al comma 1 spettano alla proprietà delle strutture al servizio delle quali sono stati realizzati.


Art. 6.

(Poteri di vigilanza e di polizia).

        1. Per quanto attiene alla sicurezza della navigazione, le strutture di cui all'articolo 1 restano sottoposte, per quanto attiene allo specchio acqueo e al canale di collegamento, ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità competente e alle disposizioni generali o speciali da essa adottate in proposito.


Art. 7.

(Norme transitorie e finali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto attiene alle strutture di cui all'articolo 1, cessano di avere efficacia le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali rilasciate anteriormente a tale data e le amministrazioni competenti dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il rilascio o il rinnovo delle concessioni.
        2. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive adotta il regolamento di attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.



Frontespizio Relazione