XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4066
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).
1. Al fine di tutelare e di salvaguardare il recupero e la
conservazione del patrimonio architettonico, artistico, urbano
e ambientale del rione "Rabatana" del comune di Tursi, in
provincia di Matera, nel rispetto delle competenze attribuite
alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, è concesso
alla regione Basilicata un contributo pari a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 2.
(Fondazione "Ravaten").
1. E' istituita dal comune di Tursi, d'intesa con la
provincia di Matera, con la regione Basilicata e con la
soprintendenza competente, la Fondazione "Ravaten"
(Rabatana).
2. Possono far parte della Fondazione di cui al comma 1
consorzi e società private, al fine di raccogliere fondi e
avviare azioni volte alla valorizzazione, al restauro e alla
tutela del patrimonio storico-artistico del rione "Rabatana"
del comune di Tursi.
Art. 3.
(Finalità del contributo.
Programma di interventi).
1. La Fondazione "Ravaten" di cui all'articolo 2 finanzia
con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, il
restauro, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione
del rione "Rabatana" del comune di Tursi, nonché delle opere
infrastrutturali che versano in condizioni di particolare
degrado, secondo un programma triennale di interventi nel
rispetto di criteri previamente determinati e finalizzati.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la regione Basilicata e il
comune di Tursi, promuove un protocollo d'intesa al fine di
individuare e definire il programma di interventi di cui al
comma 1 finalizzato:
a) alla realizzazione di interventi di protezione,
recupero statico e risanamento delle cavità;
b) all'esecuzione delle opere e dei progetti
necessari ad evitare i movimenti franosi in atto e quelli
prevedibili che possano causare pericoli per le strutture
edilizie e il patrimonio artistico;
c) alla protezione del patrimonio forestale e
paesaggistico-ambientale;
d) all'avvio di attività economiche mediante la
valorizzazione del patrimonio edilizio.
Art. 4.
(Contributo alla Fondazione "Ravaten").
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali eroga
alla regione Basilicata, che a sua volta dispone a favore
della Fondazione "Ravaten", il contributo di cui all'articolo
1, da impiegare per le finalità previste dalla presente
legge.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.