XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4066




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi e finalità).

        1. Al fine di tutelare e di salvaguardare il recupero e la conservazione del patrimonio architettonico, artistico, urbano e ambientale del rione "Rabatana" del comune di Tursi, in provincia di Matera, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, è concesso alla regione Basilicata un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.


Art. 2.

(Fondazione "Ravaten").

        1. E' istituita dal comune di Tursi, d'intesa con la provincia di Matera, con la regione Basilicata e con la soprintendenza competente, la Fondazione "Ravaten" (Rabatana).
        2. Possono far parte della Fondazione di cui al comma 1 consorzi e società private, al fine di raccogliere fondi e avviare azioni volte alla valorizzazione, al restauro e alla tutela del patrimonio storico-artistico del rione "Rabatana" del comune di Tursi.


Art. 3.

(Finalità del contributo.
Programma di interventi).

        1. La Fondazione "Ravaten" di cui all'articolo 2 finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del rione "Rabatana" del comune di Tursi, nonché delle opere infrastrutturali che versano in condizioni di particolare degrado, secondo un programma triennale di interventi nel rispetto di criteri previamente determinati e finalizzati.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Basilicata e il comune di Tursi, promuove un protocollo d'intesa al fine di individuare e definire il programma di interventi di cui al comma 1 finalizzato:

                a) alla realizzazione di interventi di protezione, recupero statico e risanamento delle cavità;

                b) all'esecuzione delle opere e dei progetti necessari ad evitare i movimenti franosi in atto e quelli prevedibili che possano causare pericoli per le strutture edilizie e il patrimonio artistico;

                c) alla protezione del patrimonio forestale e paesaggistico-ambientale;

                d) all'avvio di attività economiche mediante la valorizzazione del patrimonio edilizio.


Art. 4.

(Contributo alla Fondazione "Ravaten").

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali eroga alla regione Basilicata, che a sua volta dispone a favore della Fondazione "Ravaten", il contributo di cui all'articolo 1, da impiegare per le finalità previste dalla presente legge.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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