XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4063
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere
scelte consapevoli sulle caratteristiche dei tartufi posti in
vendita, l'etichetta del prodotto deve riportare
obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, l'indicazione del luogo d'origine o
di provenienza, definito ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge.
Art. 2.
1. Per luogo d'origine o di provenienza del tartufo si
intende il paese di origine ed eventualmente, la zona di
produzione.
2. Per i prodotti a base di tartufo, ovvero messi in
commercio con la dicitura "tartufato" o "a base di tartufo",
deve altresì essere indicata obbligatoriamente nell'etichetta
la zona di coltivazione del tartufo utilizzato nella
preparazione dei medesimi prodotti.
Art. 3.
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le modalità per
l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza dei tartufi
di cui all'articolo 2.
Art. 4.
1. La violazione delle disposizioni relative alle
indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da un minimo di 1.600 euro fino a un massimo di
9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in
tempi diversi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione
alla messa in commercio, fino a un massimo di dodici mesi, del
tartufo e dei prodotti alimentari interessati.