XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4063




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei tartufi posti in vendita, l'etichetta del prodotto deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza, definito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.


Art. 2.

        1. Per luogo d'origine o di provenienza del tartufo si intende il paese di origine ed eventualmente, la zona di produzione.
        2. Per i prodotti a base di tartufo, ovvero messi in commercio con la dicitura "tartufato" o "a base di tartufo", deve altresì essere indicata obbligatoriamente nell'etichetta la zona di coltivazione del tartufo utilizzato nella preparazione dei medesimi prodotti.


Art. 3.

        1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza dei tartufi di cui all'articolo 2.


Art. 4.

        1. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 1.600 euro fino a un massimo di 9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione alla messa in commercio, fino a un massimo di dodici mesi, del tartufo e dei prodotti alimentari interessati.



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