XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4061
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco nel comune di Ostuni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, su
richiesta del sindaco di Ostuni, previa delibera del consiglio
comunale.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro
un mese dall'inoltro della richiesta. L'autorizzazione è
concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.
Art. 2.
1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il
sindaco del comune di Ostuni deve indicare quale struttura
deve essere adibita a casa da gioco.
2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune di Ostuni.
3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
direttamente dal comune di Ostuni attraverso un'azienda
municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente
capitale pubblico, ovvero attraverso una società che operi in
regime di concessione.
Art. 3.
1. Il Presidente della giunta regionale della regione
Puglia, sentito il sindaco del comune di Ostuni, con proprio
decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta il regolamento per la
disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto per i minori di anni diciotto,
nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di
diritto pubblico della regione;
b) la specie e i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con slot machine:
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari, opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il
controllo delle risultanze della gestione medesima da parte
degli organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario e il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento al comune degli importi stabiliti per la
concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca
della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza
obbligo alcuno di risarcimento del danno o indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
f) ogni altra prescrizione e cautela idonea
alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle
attività che vi si svolgono.
Art. 4.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti come segue:
a) il 50 per cento al comune di Ostuni con
l'obbligo, per l'amministrazione comunale, di destinare la
metà di tali introiti ad attività promozionali turistiche o di
tipo turistico altamente qualificate ovvero a iniziative,
opere e servizi d'interesse pubblico, di miglioramento, di
valorizzazione e di incremento del settore turistico;
b) il 25 per cento alla provincia di Brindisi
per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di
miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore
turistico;
c) il 25 per cento alla regione Puglia che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
Art. 5.
1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, in
caso di violazione delle disposizioni della presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di
turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica,
dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata
sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o
funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono
considerati pubblici.
Art. 6.
1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, in materia di tasse di concessione
governativa.
Art. 7.
1. Al servizio cassa della casa da gioco si applicano le
disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire
operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita,
e, in particolare, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, ed il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.