XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4060
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Interventi in favore dei cittadini di origine italiana
residenti in Venezuela).
1. La presente legge reca norme per la realizzazione di
interventi in favore dei cittadini di origine italiana
residenti in Venezuela nonché delle piccole e medie imprese di
cui gli stessi sono titolari, tenuto conto della grave crisi
economica in atto nel Paese.
2. Per l'anno 2004, nell'ambito della ripartizione dei
fondi destinati all'Aiuto pubblico allo sviluppo di cui alle
leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, il Governo è autorizzato ad adottare
apposite linee guida per la realizzazione di una politica di
credito finalizzata alla realizzazione di interventi
assistenziali in favore dei cittadini di origine italiana,
residenti od operanti in Venezuela, nonché di incentivi a
benefìci economici e fiscali in favore delle piccole e medie
imprese di cui sono titolari i medesimi cittadini e situate in
territorio venezuelano.
3. Le disposizioni del decreto-legge 16 gennaio 2002, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n.
35, in materia di potenziamento degli uffici del Ministero
degli affari esteri italiano in Argentina, sono estese agli
uffici diplomatici e consolari italiani in Venezuela, nel
limite massimo di spesa di 850.000 euro. Il Ministro degli
affari esteri, con propri provvedimenti, provvede all'ottimale
ripartizione del personale assunto ai sensi del presente
comma.
Art. 2.
(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese
appartenenti a cittadini di origine italiana residenti in
Venezuela ed incremento della dotazione del fondo di
garanzia).
1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura
finanziaria delle piccole e medie imprese situate in Venezuela
di cui siano titolari i cittadini di origine italiana iscritti
all'Anagrafe degli italiani all'estero a valere sul fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono previsti
interventi gratuiti di assicurazione e di copertura dei rischi
delle operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle
medesime piccole e medie imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, il Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23
dicembre l998, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Art. 3.
(Estensione al Venezuela dei benefìci per il credito
all'esportazione).
1. Nell'ambito della delibera prevista dall'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica è
autorizzato ad inserire il Venezuela tra i Paesi beneficiari
degli impegni assicurativi a copertura dei rischi del credito,
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, e
successive modificazioni. I benefìci sono concessi
preferenzialmente alle piccole e medie imprese operanti nel
territorio venezuelano e di cui sono titolari cittadini di
origine italiana, ai fini dell'acquisto di tecnologia e di
altri beni di capitale.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3
dell'articolo 1, nel limite massimo di 500.000 euro per il
2003 e di 350.000 euro per il 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.