XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4057




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Profilo professionale).

        1. Il tecnico ortopedico è il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, progetta, costruisce, adatta, applica e opera la messa in servizio dei dispositivi medici con funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di sostegno dell'apparato locomotore o di suoi singoli segmenti quali i plantari, le calzature, i tutori, le ortesi, le eso-protesi, gli ausili tecnici e per la mobilità, i sistemi di seduta. Il tecnico ortopedico svolge la sua attività, in autonomia, previa diagnosi e prescrizione mediche, nel rispetto del piano terapeutico-riabilitativo individuale. Il tecnico ortopedico realizza, adatta e applica dispositivi medici di natura funzionale, posturale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o l'energia mista corporea ed esterna, mediante valutazioni tecniche e rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli, avvalendosi altresì sia di sistemi CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided Manufacture) sia di metodiche numeriche o per immagini ovvero di quant'altro reso disponibile dalla evoluzione tecnologica. La validazione dell'efficacia del dispositivo medico approntato, denominato "collaudo clinico", ove occorra, è effettuata dal prescrittore che ne assume la responsabilità terapeutico-riabilitativa.


Art. 2.

(Competenze).

        1. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie competenze:

            a) addestra il paziente o chi lo assiste all'uso delle protesi, delle ortesi e degli ausili tecnici applicati;
            b) opera in autonomia gli interventi, utili e necessari, di assistenza post-immissione in servizio dei dispositivi medici prodotti e adattati al fine di garantire l'efficienza dei dispositivi stessi e la sicurezza d'uso per il paziente;

            c) indica e propone, sulla base delle proprie responsabilità e conoscenze tecnico-professionali, il rinnovo di protesi, di tutori, di ortesi e di ausili tecnici e per la mobilità non più efficienti, in condizioni di usura critiche o al termine del previsto ciclo di vita, al fine di garantire al paziente l'efficienza del dispositivo e la sicurezza d'uso del presidio utilizzato;

            d) partecipa in équipe multiprofessionale alla redazione del piano terapeutico-riabilitativo per l'individuazione dei dispositivi medici e dei relativi requisiti tecnici utili al raggiungimento del fine prefissato;

            e) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

          2. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.


Art. 3.

(Titoli abilitanti alla professione
di tecnico ortopedico).

        1. II diploma universitario di tecnico ortopedico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
        2. I diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento che, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000, sono stati dichiarati equipollenti al diploma universitario di cui al comma 1, abilitano all'esercizio della professione.



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