XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4057
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Profilo professionale).
1. Il tecnico ortopedico è il professionista sanitario
che, in possesso del titolo universitario abilitante,
progetta, costruisce, adatta, applica e opera la messa in
servizio dei dispositivi medici con funzione sostitutiva,
correttiva, compensativa e di sostegno dell'apparato
locomotore o di suoi singoli segmenti quali i plantari, le
calzature, i tutori, le ortesi, le eso-protesi, gli ausili
tecnici e per la mobilità, i sistemi di seduta. Il tecnico
ortopedico svolge la sua attività, in autonomia, previa
diagnosi e prescrizione mediche, nel rispetto del piano
terapeutico-riabilitativo individuale. Il tecnico ortopedico
realizza, adatta e applica dispositivi medici di natura
funzionale, posturale ed estetica, di tipo meccanico o che
utilizzano l'energia esterna o l'energia mista corporea ed
esterna, mediante valutazioni tecniche e rilevamento diretto
sul paziente di misure e modelli, avvalendosi altresì sia di
sistemi CAD (Computer Aided Design) e CAM (Computer
Aided Manufacture) sia di metodiche numeriche o per
immagini ovvero di quant'altro reso disponibile dalla
evoluzione tecnologica. La validazione dell'efficacia del
dispositivo medico approntato, denominato "collaudo clinico",
ove occorra, è effettuata dal prescrittore che ne assume la
responsabilità terapeutico-riabilitativa.
Art. 2.
(Competenze).
1. Il tecnico ortopedico, nell'ambito delle proprie
competenze:
a) addestra il paziente o chi lo assiste all'uso
delle protesi, delle ortesi e degli ausili tecnici
applicati;
b) opera in autonomia gli interventi, utili e
necessari, di assistenza post-immissione in servizio dei
dispositivi medici prodotti e adattati al fine di garantire
l'efficienza dei dispositivi stessi e la sicurezza d'uso per
il paziente;
c) indica e propone, sulla base delle proprie
responsabilità e conoscenze tecnico-professionali, il rinnovo
di protesi, di tutori, di ortesi e di ausili tecnici e per la
mobilità non più efficienti, in condizioni di usura critiche o
al termine del previsto ciclo di vita, al fine di garantire al
paziente l'efficienza del dispositivo e la sicurezza d'uso del
presidio utilizzato;
d) partecipa in équipe multiprofessionale
alla redazione del piano terapeutico-riabilitativo per
l'individuazione dei dispositivi medici e dei relativi
requisiti tecnici utili al raggiungimento del fine
prefissato;
e) è responsabile dell'organizzazione, della
pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti
nell'ambito delle proprie mansioni.
2. Il tecnico ortopedico esercita la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 3.
(Titoli abilitanti alla professione
di tecnico ortopedico).
1. II diploma universitario di tecnico ortopedico,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
2. I diplomi e gli attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento che, ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000, sono stati dichiarati
equipollenti al diploma universitario di cui al comma 1,
abilitano all'esercizio della professione.