XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4056
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 463 del codice civile è sostituto dal
seguente:
"Art. 463 - (Casi di indegnità). E' escluso dalla
successione come indegno:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere
la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un
discendente, o un ascendente della medesima, purché non
ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma
della legge penale;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un
fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni
sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato
punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata
calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro
le persone medesime imputate dei predetti reati, se la
testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa
in giudizio penale;
4) chi è decaduto dalla potestà genitoriale a norma
dell'articolo 330;
5) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della
cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il
testamento, o ne l'ha impedita;
6) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal
quale la successione sarebbe stata regolata;
7) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto
scientemente uso.
Nell'ipotesi prevista dal numero 4) del primo comma
l'esclusione dalla successione opera automaticamente come
conseguenza della pronunzia giudiziale di decadenza dalla
potestà genitoriale".