XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4047
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di vigilanza,
di seguito denominata "Commissione", con il compito di
verificare il corretto svolgimento delle funzioni attribuite
alle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture
Spa", istituite ai sensi degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e di
suggerire miglioramenti e nuovi strumenti per adempiere a tale
funzione.
2. In particolare la Commissione ha il compito di:
a) vigilare sull'andamento gestionale e contabile
delle società di cui al comma 1, sul sistema di
amministrazione e di controllo adottato e sull'adeguatezza
dello statuto adottato;
b) accertare mediante verifica:
1) che le attività delle società di cui al comma 1
siano svolte in conformità alla legislazione vigente e ai
rispettivi statuti;
2) che gli organi delle società svolgano le funzioni
ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata
redditività e una corretta gestione, nel rispetto della
legislazione vigente;
3) che la destinazione delle risorse delle società sia
conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;
4) che la gestione del patrimonio dello Stato
trasferito alle società sia ispirata a princìpi di
valorizzazione dello stesso;
5) che il trasferimento alle società dei beni di
particolare valore artistico e storico, dei beni demaniali e,
in generale, dei beni gravati da vincoli avvenga nel rispetto
dell'ordinamento e delle disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
6) che i provvedimenti in materia di vigilanza
prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia adottati
nei confronti della società "Infrastrutture Spa" ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, siano adeguati ed efficaci.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Commissione
può:
a) chiedere al Ministro dell'economia e delle
finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di
indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
b) chiedere agli organi delle società di cui al
comma 1 di riferire in merito:
1) all'esito di eventuali operazioni di
cartolarizzazione;
2) agli andamenti gestionali, con particolare
riferimento all'emissione di titoli, al livello di
indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi
patrimoni;
3) al rispetto dei vincoli di cui al comma 2, lettera
b), numero 5), gravanti sui beni trasferiti alle
società;
c) avvalersi della consulenza di esperti dotati di
idonea professionalità in materia di contabilità pubblica,
diritto societario, diritto amministrativo, economia aziendale
ed economia finanziaria.
4. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può
svolgere audizioni degli organi delle società di cui al comma
1, ivi compresi i soggetti incaricati della revisione
contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della
Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e
la borsa, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del
demanio e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che
ritenga opportuno.
5. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere
annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno,
sull'attività da essa svolta.
Art. 2.
1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci
senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della
Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica in modo da garantire la rappresentanza paritaria
della maggioranza e delle opposizioni.
2. La Commissione elegge nel suo seno un presidente, un
vicepresidente e due segretari.
3. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di
ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera,
sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla
medesima.
5. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima
riunione delle nuove Camere.
Art. 3.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori ed
emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento,
sentiti i rispettivi Uffici di presidenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e
sulla situazione contabile delle società di cui al comma 1
dell'articolo 1.