XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4047




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di vigilanza, di seguito denominata "Commissione", con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni attribuite alle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa", istituite ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e di suggerire miglioramenti e nuovi strumenti per adempiere a tale funzione.
        2. In particolare la Commissione ha il compito di:

                a) vigilare sull'andamento gestionale e contabile delle società di cui al comma 1, sul sistema di amministrazione e di controllo adottato e sull'adeguatezza dello statuto adottato;

                b) accertare mediante verifica:

                1) che le attività delle società di cui al comma 1 siano svolte in conformità alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

                2) che gli organi delle società svolgano le funzioni ad essi attribuite in modo da assicurare una adeguata redditività e una corretta gestione, nel rispetto della legislazione vigente;

                3) che la destinazione delle risorse delle società sia conforme alla legislazione vigente e ai rispettivi statuti;

                4) che la gestione del patrimonio dello Stato trasferito alle società sia ispirata a princìpi di valorizzazione dello stesso;

                5) che il trasferimento alle società dei beni di particolare valore artistico e storico, dei beni demaniali e, in generale, dei beni gravati da vincoli avvenga nel rispetto dell'ordinamento e delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

                6) che i provvedimenti in materia di vigilanza prudenziale e di comunicazioni alla Banca d'Italia adottati nei confronti della società "Infrastrutture Spa" ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, siano adeguati ed efficaci.

        3. Per le finalità di cui al comma 2 la Commissione può:

                a) chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di riferire in ordine alle attività di vigilanza e di indirizzo ad esso attribuite dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

                b) chiedere agli organi delle società di cui al comma 1 di riferire in merito:

                1) all'esito di eventuali operazioni di cartolarizzazione;

                2) agli andamenti gestionali, con particolare riferimento all'emissione di titoli, al livello di indebitamento e alle modalità di gestione dei rispettivi patrimoni;

                3) al rispetto dei vincoli di cui al comma 2, lettera b), numero 5), gravanti sui beni trasferiti alle società;

                c) avvalersi della consulenza di esperti dotati di idonea professionalità in materia di contabilità pubblica, diritto societario, diritto amministrativo, economia aziendale ed economia finanziaria.


        4. Nello svolgimento della sua attività la Commissione può svolgere audizioni degli organi delle società di cui al comma 1, ivi compresi i soggetti incaricati della revisione contabile, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Cassa depositi e prestiti, dell'Agenzia del demanio e di ogni altro soggetto, pubblico o privato, che ritenga opportuno.
        5. La Commissione riferisce ai Presidenti delle Camere annualmente, e in ogni altro caso lo ritenga opportuno, sull'attività da essa svolta.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
        2. La Commissione elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente e due segretari.
        3. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. La Commissione è rinnovata integralmente all'inizio di ciascuna legislatura. In caso di elezione di una sola Camera, sono rinnovati esclusivamente i membri appartenenti alla medesima.
        5. La Commissione esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere.


Art. 3.

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori ed emanato di intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni sei mesi alla Commissione una relazione sulla gestione e sulla situazione contabile delle società di cui al comma 1 dell'articolo 1.



Frontespizio Relazione