XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4046
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Comitato interministeriale di
coordinamento).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, allo scopo di assicurare il coordinamento delle
amministrazioni e delle Forze dello Stato, individuate dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,
come componenti del Servizio nazionale di protezione civile, è
al fine di acquisire e gestire alloggiamenti di emergenza da
utilizzare in caso di calamità, è istituito un Comitato
interministeriale di coordinamento (CIC) presieduto dallo
stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Sottosegretario di Stato, da lui delegato.
2. Il CIC presenta, quale atto preliminare, al Governo e
al Parlamento una relazione sullo stato preesistente della
gestione degli alloggi di emergenza in caso di calamità.
Successivamente la relazione è presentata con cadenza annuale
alle Camere in sede di esame del disegno di legge recante il
bilancio di previsione dello Stato.
3. Del CIC sono chiamati a far parte i Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, della
salute, dell'interno, della difesa e degli affari esteri o
Sottosegretari di Stato da loro delegati.
4. Il CIC provvede, sentiti gli assessori regionali
competenti in materia di ambiente e di protezione civile, ad
elaborare e ad emanare linee guida e direttive per promuovere
la disponibilità di alloggi di emergenza e di idonee aree
attrezzate, nel rispetto, delle competenze delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle regioni.
Art. 2.
(Partecipazione della comunità scientifica
al CIC).
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede anche ad
istituire, presso la Commissione nazionale per la previsione e
prevenzione dei grandi rischi della protezione civile, una
sezione speciale, ad alta composizione scientifica, con lo
scopo di raccogliere periodiche informazioni sulle attività di
ricerca e di innovazione nel settore degli alloggi di
emergenza effettuate dagli enti pubblici di ricerca (EPR) e
dalle università. Tali informazioni sono finalizzate alla
predisposizione di una adeguata politica di gestione
dell'emergenza, conforme allo sviluppo delle innovazioni
tecnologiche in atto.
2. Della sezione speciale di cui al comma 1 sono chiamati
a fare parte rappresentanti delle università e degli EPR,
operanti in Italia, selezionati sulla base delle rispettive
competenze.
3. Con apposito provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la sezione speciale è dotata di
adeguati supporti burocratici, scientifici e tecnologici,
nonché di personale acquisito, per distacco e comando, dalle
amministrazioni degli enti partecipanti.
4. Il presidente della sezione speciale, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e altri due membri,
nominati dalla sezione stessa, sono chiamati a far parte del
CIC.
5. I membri del CIC decadono dal mandato con la fine della
legislatura e possono essere confermati per la successiva
legislatura.
6. Un ufficio specifico, costituito nell'ambito del CIC
provvede, sulla base delle direttive stabilite dalla sezione
speciale, al censimento e alla registrazione, in un apposito
elenco, dei prodotti e dei sistemi esistenti, nonché di
specifici progetti di ricerca e di innovazione nel settore
degli alloggi di emergenza, favorendone, anche mediante la
previsione di incentivi, la industrializzazione e la
commercializzazione.
Art. 3.
(Individuazione delle aree di insediamento degli alloggi
di emergenza).
1. Entro sei mesi dalla sua istituzione, il CIC, provvede,
con apposito provvedimento, a stabilire i criteri per
attrezzare le aree, individuate sul territorio a rischio delle
regioni, anche in difformità degli strumenti urbanistici
vigenti, da rendere subito disponibili affinché, al
verificarsi della calamità, possano ospitare gli alloggi di
emergenza.
2. Le aree individuate ai sensi del comma 1 devono essere
dotate di attrezzature igienico-sanitarie, di idonee risorse
energetiche, idrauliche ed idriche, per lo smaltimento
differenziato dei rifiuti e di quanto altro ne assicuri la
eco-compatibilità sul territorio. Gli oneri relativi alle
attrezzature di cui al presente comma sono posti a carico
degli enti locali competenti.
3. Gli enti locali competenti, entro sei mesi dalla data
di entrata della presente legge, provvedono alla
individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2 ed entro
diciotto mesi successivi alla data di emanazione delle
direttive previste dal comma 4 dell'articolo 1, alla
realizzazione delle infrastrutture indicate dal citato comma
2.
4. In caso di inadempienza o di omissione da parte
dell'ente locale, il CIC provvede ad attivare la regione
competente ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 3.
Art. 4.
(Direttive tecnico-scientifiche).
1. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita
preventivamente la Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi, e acquisito il nulla osta
del CIC, convoca la sezione speciale di cui all'articolo 2 per
la definizione di apposite direttive tecnico-scientifiche
finalizzate a predisporre i modelli di alloggi prefabbricati
da destinare alle zone colpite da calamità, tenuto conto dei
diversi aspetti climatici, meteorologici, e di altitudine.
2. Le direttive tecnico-scientifiche, approvate dal CIC,
sono trasmesse alle imprese iscritte nel registro di cui
all'articolo 5 affinché le stesse provvedano ad adeguare la
loro attività alle direttive stabilite.
3. Le direttive tecnico-scientifiche sono rese pubbliche e
sono trasmesse ai soggetti pubblici e privati interessati,
tramite le modalità ritenute più opportune.
4. Nelle more della definizione delle
direttive-tecnico-scientifiche, ai fini della scelta dei
modelli di alloggi di emergenza si provvede nell'ambito delle
offerte che hanno formato oggetto di iscrizione nel registro
delle imprese di cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Registro delle imprese).
1. E' istituito, presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
registro delle imprese che producono sistemi mobili e
flessibili, di uso duale, di alloggi di emergenza da
utilizzare in caso di calamità naturali e di disastri causati
dall'uomo, di seguito denominato "registro".
2. Per l'iscrizione nel registro le imprese interessate
devono presentare apposita domanda, redatta secondo modalità
stabilite dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e attestante, in
particolare:
a) il possesso dei requisiti tecnici, scientifici,
di esperienza e di competenza produttiva, relativamente alla
realizzazione del manufatto e alle sue intrinseche capacità di
riuso duale;
b) la disponibilità all'aggiornamento del
prodotto;
c) la presenza di requisiti di facilità di
installazione del prodotto su terreno attrezzato e di
allacciamento energetico ed igienico-sanitario, nonché di
utilizzazione di materiali ecocompatibili;
d) la indicazione delle regioni oggetto degli
interventi, allo scopo di predisporre tempestivamente la
distribuzione delle imprese sul territorio prescelto;
e) una dichiarazione d'impegno relativa agli
interventi proposti e ai relativi tempi di attuazione.
3. Le imprese iscritte nel registro sono tenute ad
effettuare verifiche sul campo dei prototipi dei modelli
preposti e a predisporre una relazione sugli esiti di tali
verifiche al fine di ottenere una certificazione preliminare
rilasciata sulla base della conformità alle direttive di cui
all'articolo 4. Tale certificazione consente di accedere alla
convenzione di cui all'articolo 7.
Art. 6.
(Iscrizione nel registro).
1. L'iscrizione nel registro costituisce titolo necessario
al fine di partecipare alle gare per l'affidamento degli
interventi di realizzazione di alloggi di emergenza da parte
di Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Art. 7.
(Convenzione con le imprese
iscritte nel registro).
1. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri propone, alle imprese
iscritte nel registro che hanno ottenuto la certificazione
preliminare di cui all'articolo 5, comma 3, la sottoscrizione
di una convenzione, redatta secondo un modello standard
approvato dal Dipartimento stesso, per la produzione di
alloggi di emergenza nelle aree attrezzate prescelte in caso
di calamità.
2. In forza della convenzione sottoscritta ai sensi del
comma 1 le imprese si obbligano:
a) a produrre un adeguato numero di prototipi di
sistemi alloggiativi di emergenza;
b) a porre a disposizione del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
i prototipi di cui alla lettera a) ai fini della
relativa valutazione. All'esito positivo di tale valutazione
alle imprese è rilasciata una certificazione di qualità che le
abilita a partecipare alle gare per la fornitura dei modelli,
nel numero stabilito in base alle esigenze ed ai costi
preventivamente previsti.
Art. 8.
(Svolgimento delle gare).
1. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede
all'espletamento delle gare tra le imprese che hanno
sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 7 al fine di
individuare le imprese ammesse alla realizzazione degli
insediamenti alloggiativi di emergenza sui territori
prescelti.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono tenute
a realizzare gli insediamenti alloggiativi di emergenza con le
modalità e secondo i termini stabiliti dalla relativa
convenzione.
Art. 9.
(Fondo per i programmi di ricerca).
1. Al fine di incentivare la ricerca sui sistemi mobili e
flessibili di uso duale per alloggiamenti di emergenza, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero delle attività produttive provvede alla
istituzione di un apposito fondo per il finanziamento delle
ricerche in materia da parte delle istituzioni universitarie
interessate.
2. Le domande per accedere al fondo di cui al comma 1 sono
presentate dalle istituzioni universitarie in possesso dei
prescritti requisiti di esperienza e capacità progettuale,
preferibilmente in collaborazione con imprese iscritte nel
registro.
3. La durata delle ricerche finanziabili ai sensi del
presente articolo non deve eccedere i ventiquattro mesi e
l'entità del contributo non può essere superiore all'80 per
cento del costo totale delle ricerche stesse.
4. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è
pari a 200 milioni di euro, rifinanziabile con cadenza
biennale.