XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4046




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Comitato interministeriale di
coordinamento).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di assicurare il coordinamento delle amministrazioni e delle Forze dello Stato, individuate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, come componenti del Servizio nazionale di protezione civile, è al fine di acquisire e gestire alloggiamenti di emergenza da utilizzare in caso di calamità, è istituito un Comitato interministeriale di coordinamento (CIC) presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato, da lui delegato.
        2. Il CIC presenta, quale atto preliminare, al Governo e al Parlamento una relazione sullo stato preesistente della gestione degli alloggi di emergenza in caso di calamità. Successivamente la relazione è presentata con cadenza annuale alle Camere in sede di esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato.
        3. Del CIC sono chiamati a far parte i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'interno, della difesa e degli affari esteri o Sottosegretari di Stato da loro delegati.
        4. Il CIC provvede, sentiti gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e di protezione civile, ad elaborare e ad emanare linee guida e direttive per promuovere la disponibilità di alloggi di emergenza e di idonee aree attrezzate, nel rispetto, delle competenze delle diverse amministrazioni dello Stato e delle regioni.


Art. 2.

(Partecipazione della comunità scientifica
al CIC).

        1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede anche ad istituire, presso la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi della protezione civile, una sezione speciale, ad alta composizione scientifica, con lo scopo di raccogliere periodiche informazioni sulle attività di ricerca e di innovazione nel settore degli alloggi di emergenza effettuate dagli enti pubblici di ricerca (EPR) e dalle università. Tali informazioni sono finalizzate alla predisposizione di una adeguata politica di gestione dell'emergenza, conforme allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche in atto.
        2. Della sezione speciale di cui al comma 1 sono chiamati a fare parte rappresentanti delle università e degli EPR, operanti in Italia, selezionati sulla base delle rispettive competenze.
        3. Con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, la sezione speciale è dotata di adeguati supporti burocratici, scientifici e tecnologici, nonché di personale acquisito, per distacco e comando, dalle amministrazioni degli enti partecipanti.
        4. Il presidente della sezione speciale, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e altri due membri, nominati dalla sezione stessa, sono chiamati a far parte del CIC.
        5. I membri del CIC decadono dal mandato con la fine della legislatura e possono essere confermati per la successiva legislatura.
        6. Un ufficio specifico, costituito nell'ambito del CIC provvede, sulla base delle direttive stabilite dalla sezione speciale, al censimento e alla registrazione, in un apposito elenco, dei prodotti e dei sistemi esistenti, nonché di specifici progetti di ricerca e di innovazione nel settore degli alloggi di emergenza, favorendone, anche mediante la previsione di incentivi, la industrializzazione e la commercializzazione.


Art. 3.

(Individuazione delle aree di insediamento degli alloggi
di emergenza).

        1. Entro sei mesi dalla sua istituzione, il CIC, provvede, con apposito provvedimento, a stabilire i criteri per attrezzare le aree, individuate sul territorio a rischio delle regioni, anche in difformità degli strumenti urbanistici vigenti, da rendere subito disponibili affinché, al verificarsi della calamità, possano ospitare gli alloggi di emergenza.
        2. Le aree individuate ai sensi del comma 1 devono essere dotate di attrezzature igienico-sanitarie, di idonee risorse energetiche, idrauliche ed idriche, per lo smaltimento differenziato dei rifiuti e di quanto altro ne assicuri la eco-compatibilità sul territorio. Gli oneri relativi alle attrezzature di cui al presente comma sono posti a carico degli enti locali competenti.
        3. Gli enti locali competenti, entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, provvedono alla individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2 ed entro diciotto mesi successivi alla data di emanazione delle direttive previste dal comma 4 dell'articolo 1, alla realizzazione delle infrastrutture indicate dal citato comma 2.
        4. In caso di inadempienza o di omissione da parte dell'ente locale, il CIC provvede ad attivare la regione competente ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.


Art. 4.

(Direttive tecnico-scientifiche).

        1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita preventivamente la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, e acquisito il nulla osta del CIC, convoca la sezione speciale di cui all'articolo 2 per la definizione di apposite direttive tecnico-scientifiche finalizzate a predisporre i modelli di alloggi prefabbricati da destinare alle zone colpite da calamità, tenuto conto dei diversi aspetti climatici, meteorologici, e di altitudine.
        2. Le direttive tecnico-scientifiche, approvate dal CIC, sono trasmesse alle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 5 affinché le stesse provvedano ad adeguare la loro attività alle direttive stabilite.
        3. Le direttive tecnico-scientifiche sono rese pubbliche e sono trasmesse ai soggetti pubblici e privati interessati, tramite le modalità ritenute più opportune.
        4. Nelle more della definizione delle direttive-tecnico-scientifiche, ai fini della scelta dei modelli di alloggi di emergenza si provvede nell'ambito delle offerte che hanno formato oggetto di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Registro delle imprese).

        1. E' istituito, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il registro delle imprese che producono sistemi mobili e flessibili, di uso duale, di alloggi di emergenza da utilizzare in caso di calamità naturali e di disastri causati dall'uomo, di seguito denominato "registro".
        2. Per l'iscrizione nel registro le imprese interessate devono presentare apposita domanda, redatta secondo modalità stabilite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e attestante, in particolare:

            a) il possesso dei requisiti tecnici, scientifici, di esperienza e di competenza produttiva, relativamente alla realizzazione del manufatto e alle sue intrinseche capacità di riuso duale;

            b) la disponibilità all'aggiornamento del prodotto;

            c) la presenza di requisiti di facilità di installazione del prodotto su terreno attrezzato e di allacciamento energetico ed igienico-sanitario, nonché di utilizzazione di materiali ecocompatibili;

            d) la indicazione delle regioni oggetto degli interventi, allo scopo di predisporre tempestivamente la distribuzione delle imprese sul territorio prescelto;

            e) una dichiarazione d'impegno relativa agli interventi proposti e ai relativi tempi di attuazione.

        3. Le imprese iscritte nel registro sono tenute ad effettuare verifiche sul campo dei prototipi dei modelli preposti e a predisporre una relazione sugli esiti di tali verifiche al fine di ottenere una certificazione preliminare rilasciata sulla base della conformità alle direttive di cui all'articolo 4. Tale certificazione consente di accedere alla convenzione di cui all'articolo 7.


Art. 6.

(Iscrizione nel registro).

        1. L'iscrizione nel registro costituisce titolo necessario al fine di partecipare alle gare per l'affidamento degli interventi di realizzazione di alloggi di emergenza da parte di Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 7.

(Convenzione con le imprese
iscritte nel registro).

        1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri propone, alle imprese iscritte nel registro che hanno ottenuto la certificazione preliminare di cui all'articolo 5, comma 3, la sottoscrizione di una convenzione, redatta secondo un modello standard approvato dal Dipartimento stesso, per la produzione di alloggi di emergenza nelle aree attrezzate prescelte in caso di calamità.
        2. In forza della convenzione sottoscritta ai sensi del comma 1 le imprese si obbligano:

                a) a produrre un adeguato numero di prototipi di sistemi alloggiativi di emergenza;

                b) a porre a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i prototipi di cui alla lettera a) ai fini della relativa valutazione. All'esito positivo di tale valutazione alle imprese è rilasciata una certificazione di qualità che le abilita a partecipare alle gare per la fornitura dei modelli, nel numero stabilito in base alle esigenze ed ai costi preventivamente previsti.


Art. 8.

(Svolgimento delle gare).

        1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede all'espletamento delle gare tra le imprese che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 7 al fine di individuare le imprese ammesse alla realizzazione degli insediamenti alloggiativi di emergenza sui territori prescelti.
        2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono tenute a realizzare gli insediamenti alloggiativi di emergenza con le modalità e secondo i termini stabiliti dalla relativa convenzione.


Art. 9.

(Fondo per i programmi di ricerca).

        1. Al fine di incentivare la ricerca sui sistemi mobili e flessibili di uso duale per alloggiamenti di emergenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive provvede alla istituzione di un apposito fondo per il finanziamento delle ricerche in materia da parte delle istituzioni universitarie interessate.
        2. Le domande per accedere al fondo di cui al comma 1 sono presentate dalle istituzioni universitarie in possesso dei prescritti requisiti di esperienza e capacità progettuale, preferibilmente in collaborazione con imprese iscritte nel registro.
        3. La durata delle ricerche finanziabili ai sensi del presente articolo non deve eccedere i ventiquattro mesi e l'entità del contributo non può essere superiore all'80 per cento del costo totale delle ricerche stesse.
        4. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 200 milioni di euro, rifinanziabile con cadenza biennale.



Frontespizio Relazione