XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4039
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI
Art. 1.
(Diritti di informazione e consultazione).
1. Nelle imprese che occupano complessivamente più di
trentacinque dipendenti il personale, le rappresentanze
sindacali unitarie ovvero le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di essere informati e consultati,
anche congiuntamente alle associazioni sindacali territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
sulle materie e secondo le procedure previste dalla
contrattazione collettiva, anche aziendale. In ogni caso, i
rappresentanti dei lavoratori di cui al presente comma devono
essere informati e consultati:
a) sull'evoluzione recente e su quella prevedibile
delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché
della situazione economica;
b) sulla situazione, la struttura e l'evoluzione
prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e
dell'unità produttiva, nonché sulle eventuali misure
anticipatrici previste e, in particolare, in caso di
prevedibili conseguenze negative sull'occupazione;
c) sulle decisioni suscettibili di comportare
cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del
lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle in
materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento
d'azienda.
2. I documenti informativi fatti pervenire alle
rappresentanze sindacali ai sensi del comma 1 devono altresì
essere diffusi per conoscenza tra il personale aziendale nelle
forme ritenute più opportune, concordate tra l'azienda e le
citate rappresentanze sindacali.
3. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al
comma 1, il calcolo è basato sul numero medio ponderato
mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I
lavoratori con contratto a termine, con contratto di
formazione e lavoro, e con contratto di apprendistato sono
computati nella misura del numero medio ponderato mensile
della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi
due anni. I lavoratori a tempo parziale con contratto a tempo
indeterminato sono computati per intero. Sono esclusi dal
computo i lavoratori in prova e a domicilio.
Art. 2.
(Modalità dell'informazione
e della consultazione).
1. L'informazione e la consultazione devono essere
garantite in tempo utile, secondo le modalità e le condizioni
previste dalle leggi e dalla contrattazione collettiva
vigenti. L'informazione deve essere fornita dal datore di
lavoro in tempi e con modalità tali da permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato
e di formulare, se necessario, un parere da esaminare in sede
di consultazione.
2. La consultazione avviene:
a) garantendo che la data stabilita, le modalità
di svolgimento e gli argomenti trattati siano adeguati
all'oggetto della consultazione;
b) al livello competente di direzione e di
rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni pertinenti
fornite dal datore di lavoro, in relazione all'importanza
dell'argomento trattato;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti
dei lavoratori di avere uno o più incontri con il datore di
lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale
parere;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni
che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro.
Art. 3.
(Informazioni riservate).
1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito
delle procedure di informazione e consultazione non possono
rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e
qualificate come tali dall'impresa. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano le
sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi
vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le
informazioni richieste qualora l'oggetto di tali informazioni
sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al
funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbativa
dei mercati.
3. I contratti e gli accordi collettivi possono prevedere
l'istituzione di una commissione tecnica di conciliazione per
le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie
fornite e qualificate come tali, nonché per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà
al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbative
dei mercati.
Art. 4.
(Applicazione di disposizioni
legislative e contrattuali).
1. Sono fatti salvi le disposizioni di cui all'articolo 47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive
modificazioni, e all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, nonché i diritti di
informazione e consultazione regolati dalla legge, dai
contratti e dagli accordi collettivi vigenti.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e
consultazione costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
Capo II
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 6.
(Ambito di applicazione).
1. Ferme restando le disposizioni di cui al capo I, nelle
imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite
in forma di Società europea, ai sensi del regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali
occupano complessivamente più di trecento lavoratori, e nelle
quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo
siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio
di sorveglianza, in conformità agli articoli da
2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile,
su richiesta di almeno il 30 per cento dei dipendenti della
società o delle rappresentanze sindacali unitarie ovvero delle
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, deve essere prevista la
partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio
di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto e non
superiore alla metà dei componenti, ai sensi di quanto
previsto dai contratti collettivi stipulati con le
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
2. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero di
componenti, il consiglio di sorveglianza integrato dalla
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai sensi del
comma 1, è costituito da un numero di componenti, anche non
soci, pari almeno a cinque.
3. Al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2389, 2400,
terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma,
2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e
2409-septies del codice civile.
Art. 7.
(Ripartizione dei seggi spettanti ai rappresentanti dei
lavoratori nel consiglio di sorveglianza).
1. Salvo diversa previsione di contratto o di accordo
collettivo, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di
sorveglianza sono, per una quota corrispondente al 70 per
cento, eletti dai dipendenti dell'impresa che hanno
un'anzianità di lavoro di almeno un anno al momento della
presentazione delle liste e, per la restante quota, designati
dalle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. La proporzione tra le due
quote deve essere, se numericamente possibile, paritaria. In
caso di numero dispari è assicurata la prevalenza ai membri
eletti dai dipendenti.
2. Nella quota dei membri del consiglio di sorveglianza
eletti dai dipendenti devono essere rappresentate, ove
presenti, le categorie degli operai, degli impiegati, dei
quadri e dei dirigenti.
Art. 8.
(Rappresentanza nel consiglio di sorveglianza dei
lavoratori che aderiscono a piani di azionariato).
1. Tra i membri del consiglio di sorveglianza deve essere
prevista la presenza di almeno un rappresentante dei
dipendenti che aderiscono a piani di azionariato di cui
all'articolo 20.
Art. 9.
(Procedimento e regolamento elettorale).
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione alla società,
da parte delle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, dei nomi dei membri del
consiglio di sorveglianza che spetta loro designare, le
rappresentanze sindacali unitarie ovvero le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza, le citate associazioni
territoriali di categoria indicono le elezioni per scegliere i
membri del consiglio di sorveglianza che spetta ai lavoratori
eleggere, secondo la quota, le regole sull'elettorato attivo e
passivo e la proporzione fra componenti di cui agli articoli 6
e 7, nonché i rappresentanti dei dipendenti aderenti a piani
di azionariato di cui all'articolo 8.
2. L'elezione avviene su liste uniche, presentate dalle
rappresentanze sindacali unitarie ovvero dalle rappresentanze
sindacali aziendali, oppure da lavoratori e sottoscritte da
almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto.
3. L'elezione è a scrutinio segreto e a voto libero.
Risultano elette le persone che ottengono il numero maggiore
di preferenze espresse, osservata la ripartizione fra le
diverse componenti di dipendenti di cui all'articolo 7, comma
2.
Art. 10.
(Discipline contrattuali collettive).
1. Le regole e le procedure relative all'elezione dei
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza
possono essere più specificamente disciplinate da contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati con le associazioni
sindacali aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel
rispetto dei criteri e delle proporzioni di partecipazione
stabiliti dalla presente legge.
2. In mancanza di specifiche previsioni contrattuali, e
fermi restando i criteri fissati dalla presente legge, le
procedure elettorali hanno luogo secondo un apposito
regolamento elettorale da emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della medesima legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delle attività produttive e previa intesa con le
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 11.
(Istituzione del comitato consultivo).
1. Nelle società in qualsiasi forma costituite che
occupano almeno trecento lavoratori, e nelle società per
azioni nelle quali non è prevista una partecipazione dei
lavoratori nel consiglio di sorveglianza ai sensi
dell'articolo 6, è istituito un comitato consultivo composto
da rappresentanti dei lavoratori.
2. Nei gruppi di società collegate, controllanti o
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da
altre società anche estere, i quali occupano complessivamente
più di trecento lavoratori, il comitato consultivo è
costituito in ciascuna società che occupa almeno trentacinque
lavoratori.
Art. 12.
(Informazioni obbligatorie).
1. L'organo amministrativo della società di cui
all'articolo 11 deve trasmettere ogni sei mesi ai componenti
del comitato consultivo una relazione illustrativa della
situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale
della società stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al
presente comma il comitato consultivo esprime un parere
preventivo e non vincolante.
2. Il comitato consultivo può inoltre formulare
osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione
della società concernenti:
a) la cessazione o il trasferimento di aziende o
di parti importanti delle medesime, le fusioni e le
incorporazioni, i nuovi insediamenti, la costituzione di
rapporti di cooperazione con altre società;
b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche
delle attività aziendali, le riconversioni produttive, le
modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che
comportano rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla
mobilità dei lavoratori.
Art. 13.
(Composizione del comitato consultivo e nomina dei
componenti. Requisiti di eleggibilità. Procedimento
elettorale).
1. I contratti e gli accordi collettivi stipulati con le
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale disciplinano la composizione del comitato
consultivo, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti
di eleggibilità e il procedimento elettorale.
Art. 14.
(Costituzione e funzionamento del comitato
consultivo).
1. Nei limiti delle disposizioni di legge e di contratto
collettivo, il comitato consultivo disciplina con propri
regolamenti l'organizzazione interna e le modalità di
funzionamento.
Art. 15.
(Informazioni riservate).
1. I componenti del comitato consultivo non possono
rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e
qualificate come tali dall'impresa. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano,
ove compatibili, le sanzioni disciplinari previste dai
contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le
informazioni richieste qualora l'oggetto di tali informazioni
sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al
funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbativa
dei mercati.
3. I contratti e gli accordi collettivi possono prevedere
l'istituzione di una commissione tecnica di conciliazione per
le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie
fornite e qualificate come tali, nonché per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà
al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese
interessate o di arrecare loro danno o di provocare turbative
dei mercati.
Art. 16.
(Garanzie riconosciute ai componenti del comitato
consultivo).
1. Gli oneri economici per l'elezione e il funzionamento
del comitato consultivo sono a carico della società nella
quale esso è istituito ai sensi dell'articolo 11.
2. I componenti del comitato consultivo hanno diritto, se
dipendenti, a permessi retribuiti in misura non inferiore a
sedici ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a
concorrenza in caso di accordi che stabiliscono condizioni di
miglior favore rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti.
Ad essi si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli
articoli 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. In considerazione della durata prevedibile degli
incontri, dell'oggetto e del luogo delle riunioni, la
contrattazione collettiva può prevedere il riconoscimento di
ulteriori ore annuali di permessi retribuiti.
Art. 17.
(Sanzioni).
1. Il mancato rispetto degli obblighi di informazione e
consultazione del comitato consultivo costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
Capo III
NORME IN MATERIA DI RENDICONTO AZIENDALE
Art. 18.
(Rendiconto aziendale).
1. Le società, in qualsiasi forma costituite, che occupano
complessivamente più di trecento lavoratori devono redigere
annualmente un rendiconto aziendale, da allegare al bilancio
di esercizio. Copia del rendiconto aziendale deve essere
consegnata al comitato consultivo, ove istituito ai sensi
dell'articolo 11, nonché alle rappresentanze sindacali
unitarie ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e in
forma divulgativa al personale aziendale.
2. Il rendiconto di cui al comma 1, corredato da
informazioni statistiche, deve essere redatto secondo i
criteri specificati dal presente comma. Esso deve
rappresentare in modo trasparente la situazione economica,
finanziaria e sociale della società e deve tenere conto delle
seguenti voci, le quali possono essere ulteriormente
suddivise, comprendendo in ogni caso: sintesi del bilancio di
esercizio, struttura societaria, situazione finanziaria,
investimenti per nuovi insediamenti e apertura o chiusura di
unità produttive, situazione occupazionale di fine anno e
previsionale, indici e dati sulla organizzazione del lavoro,
ambiente di lavoro, produzione, investimenti in formazione
ricerca e sviluppo, gestione corrente, sistemi di gestione,
personale dipendente, qualificazione e riqualificazione
professionali, mobilità interna, orario di lavoro,
retribuzioni globali, forme di partecipazione economica, opere
di solidarietà sociale, nonché criteri generali di utilizzo
delle risorse aziendali e di riparto del valore aggiunto.
Capo IV
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI
LAVORATORI
Art. 19.
(Ambito di applicazione).
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente
legge tutti i lavoratori dipendenti della società datrice di
lavoro, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo
parziale o con contratto di lavoro a tempo determinato, ad
eccezione dei lavoratori in prova.
2. Previo consenso delle rappresentanze sindacali unitarie
ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza, delle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, i piani di
azionariato dei dipendenti, di cui all'articolo 20 della
presente legge, possono essere estesi anche ai dipendenti
delle società controllanti, controllate o collegate, in deroga
a quanto previsto dagli articoli 2349, primo comma, e 2441,
ottavo comma, del codice civile.
3. I prestatori di lavoro temporaneo di cui all'articolo 1
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, nonché i lavoratori assunti a tempo
indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
m), numero 2), della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
possono aderire ai piani delle società abilitate alla
fornitura di lavoro temporaneo o alla somministrazione di
manodopera. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4,
comma 2, della citata legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni, i contratti collettivi delle società
utilizzatrici possono stabilire modalità e criteri per la
determinazione della partecipazione dei lavoratori temporanei
ai citati piani in funzione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento
economico della società utilizzatrice.
4. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente
legge sono equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 i
prestatori di lavoro che, a fronte di un corrispettivo,
prestano la loro opera a favore di terzi mediante rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato; sono altresì
equiparati ai lavoratori di cui al comma 1 i dipendenti a
riposo almeno da tre anni.
Art. 20.
(Istituzione di piani di azionariato dei
dipendenti).
1. I piani di azionariato dei dipendenti, di seguito
denominati "piani", possono essere istituiti sulla base di
contratti o di accordi collettivi, a livello aziendale o
multi-aziendale.
2. I piani sono attuati mediante la promozione o la
costituzione di apposite società di investimento a capitale
variabile (SICAV) riservate ai dipendenti, in attività o a
riposo, delle aziende firmatarie. La denominazione delle SICAV
deve contenere l'indicazione di "fondo comune d'impresa", di
seguito denominato "fondo". Ai fondi non si applicano le
disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice
civile.
3. Le azioni e gli altri strumenti finanziari
rappresentativi di capitale di rischio o che danno diritto a
sottoscrivere o ad acquistare tali strumenti finanziari nonché
i derivati su tali strumenti, emessi o ceduti in attuazione
del piano, sono assegnati alle SICAV in ragione delle adesioni
dei dipendenti al piano stesso. Le SICAV emettono in
contropartita azioni, da assegnare agli aderenti al piano in
proporzione alla loro partecipazione ad esso.
4. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate
all'assegnazione di strumenti finanziari ai piani non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice
civile.
Art. 21.
(Adesione al piano).
1. L'adesione al piano da parte dei singoli lavoratori è
volontaria.
2. Gli aderenti al piano non possono chiedere il rimborso
delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano
stesso non può fissare in misura inferiore a tre anni. Il
rimborso delle azioni può tuttavia essere richiesto anche
prima della scadenza di tale termine, in pendenza di
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto
strumenti finanziari assegnati al piano.
3. Gli aderenti al piano che possiedono o acquistano
individualmente gli strumenti finanziari oggetto del piano
stesso possono conferire alla SICAV tali strumenti finanziari.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 2343 e
2343-bis del codice civile.
4. Ai fini dell'adesione al piano il dipendente può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 2120, commi sesto,
settimo e ottavo, del codice civile, una anticipazione del
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro alla data della richiesta nella misura
stabilita dai contratti o dagli accordi collettivi.
5. I contratti e gli accordi collettivi possono destinare
una quota parte della retribuzione integrativa o incentivante,
in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione
globale di fatto, per l'adesione al piano.
6. L'adesione al piano non può essere fonte di
discriminazioni e deve in ogni caso garantire ai singoli
lavoratori, a pari condizioni in relazione alla categoria, al
livello di inquadramento e all'anzianità di servizio, la
parità di trattamento.
7. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 6
del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli 15, 16 e 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, all'articolo 15 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, all'articolo 4 della legge 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni, e all'articolo 43
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
Art. 22.
(Disciplina dei fondi comuni d'impresa).
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, ai fondi istituiti ai sensi dell'articolo
21 della presente legge non si applicano le disposizioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, in materia
di gestione collettiva del risparmio.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle
disponibilità liquide dei fondi è affidata a un depositario.
Possono assumere l'incarico di depositario le banche, le
società di intermediazione mobiliare, le imprese di
investimento e le società di gestione del risparmio italiane o
autorizzate ad operare in Italia. Al depositario si applicano
le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e 38, commi 1
e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
3. Agli organi di gestione e di controllo dei fondi si
applicano le disposizioni degli articoli 36, commi 4 e 5, e
40, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
4. Ai fondi si applicano le disposizioni degli articoli
2523, 2525, primo comma, 2532, commi secondo, quarto e quinto,
e 2533 del codice civile, nonché degli articoli 45, commi 1,
2, 6, lettere b) e c), 7 e 8, e 48, comma 1, primo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Salvo quanto previsto dall'articolo 21
della presente legge, si applica l'articolo 45 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 43, comma
8, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i fondi istituiti mediante accordi a livello
multi-aziendale sono suddivisi in tanti comparti quante sono
le aziende aderenti al piano.
6. I fondi sono considerati investitori professionali agli
effetti delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 100,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 23.
(Attività dei fondi).
1. Il patrimonio dei fondi non può essere oggetto di
operazioni di investimento e disinvestimento. E' fatta salva
la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle
aziende che istituiscono il piano, i dividendi e gli altri
proventi percepiti dal fondo, ferma restando la possibilità
della distribuzione degli stessi agli aderenti.
2. I fondi possono sollecitare deleghe di voto tra i
dipendenti in attività e i dipendenti a riposo delle società
aderenti al piano in deroga agli articoli 138, 139 e 140 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.
58. A tali sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 141, commi 3 e 4, 142
e 143 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, nonché quelle emanate dalla Commissione
nazionale per la società e la borsa in materia di raccolta di
deleghe di voto, ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo
unico.
Art. 24.
(Recesso dell'aderente).
1. In caso di recesso, l'aderente può richiedere la
liquidazione in danaro della propria quota ovvero
l'assegnazione degli strumenti finanziari oggetto del piano.
Per la determinazione del valore della quota si applicano i
criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera c), numero 4), del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 25.
(Trattamento fiscale dei piani).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 2,
lettere g) e g-bis), e 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e
agli strumenti finanziari assegnati in attuazione dei
piani.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'importo massimo di cui
alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
fissato in 2.582,28 euro, e il periodo minimo di possesso di
cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni. La
condizione del periodo minimo di possesso si applica ai
trasferimenti effettuati dalla SICAV anche in sede di rimborso
agli aderenti al piano, esclusi conferimenti alla SICAV delle
azioni e degli altri strumenti finanziari da parte di tali
aderenti nonché le cessioni di azioni della SICAV.
3. Non concorrono a formare il reddito da lavoro
dipendente i prestiti di fedeltà concessi agli aderenti al
piano. Con tale definizione si intendono, ai fini della
presente legge, i prestiti di favore erogati dai soggetti
indicati all'articolo 48, comma 2-bis, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, destinati alla sottoscrizione delle
azioni della SICAV. Gli oneri finanziari connessi alla
concessone di tali prestiti sono deducibili dal reddito di
impresa del soggetto erogante.
4. Gli importi versati dagli aderenti al piano in sede di
sottoscrizione delle azioni della SICAV, diversi da quelli di
cui al comma 3 e fino ad un massimo di 5.164,57 euro, danno
diritto a una detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche pari al 19 per cento.
5. Ai fondi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, e successive modificazioni.