XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4036




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato e le legioni, ciascuno nell'ambito dei propri compiti di tutela dei beni e delle attività culturali, stabiliti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e rilevandone il valore artistico, culturale e sociale, promuovono un'azione di salvaguardia del genere espressivo, legato alla teatralità, alla parola e alla musica, definito "teatro canzone".
        2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n, 368, riconosce il genere espressivo "teatro canzone" degno di tutela e promuove idonee iniziative per la salvaguardia di tale genere espressivo.


Art. 2.

        1. Al fine di valorizzare il genere espressivo "teatro canzone", è istituita la "Fondazione Giorgio Gaber", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Versilia. La provincia di Lucca individua la localizzazione della Fondazione sentiti i comuni di Pietrasanta, di Camaiore e di Viareggio.
        2. La Fondazione è istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e, in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, si occupa della gestione delle iniziative, della valorizzazione del genere espressivo "teatro canzone" e delle attività ad esso connesse. Alla Fondazione partecipano anche soggetti privati. Fanno parte di diritto della Fondazione lo Stato, la regione Toscana, la regione Lombardia, le province di Lucca e di Milano, i comuni di Pietrasanta, di Milano, di Viareggio, di Camaiore, l'associazione culturale "Giorgio Gaber" di Milano, che aderiscono alla Fondazione con proprie deliberazioni, nonché il comune sul cui territorio ha sede la stessa Fondazione, individuato ai sensi del comma 1.


Art. 3.

        1. La Fondazione organizza, con cadenza annuale, il "Festival internazionale del teatro canzone", che si svolge in Versilia e nella provincia di Milano secondo un regolamento approvato dalla stessa Fondazione.


Art. 4.

        1. Al fine di tutelare il genere espressivo "teatro canzone" le regioni e le province di cui all'articolo 2, nell'ambito delle proprie competenze, istituiscono corsi, seminari e altre manifestazioni allo scopo di introdurre i giovani artisti allo studio e alla formazione dello stesso genere.
        2. Le regioni e le province di cui all'articolo 2 stabiliscono, con proprie deliberazioni, le modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi di formazione.
        3. Gli enti pubblici, con proprie deliberazioni, possono mettere a disposizione per le attività legate al genere espressivo "teatro canzone" proprie strutture, edifici e spazi.


Art. 5.

        1. Al numero 123) della parte III della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante norme sull'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, dopo la parola: "rivista" sono inserite le seguenti: "teatro canzone".

Art. 6.

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per le spese di competenza dello Stato sono stanziati 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        2. Per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 4 sono stanziati, a carico del bilancio dello Stato, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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