XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4036
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato e le legioni, ciascuno nell'ambito dei propri
compiti di tutela dei beni e delle attività culturali,
stabiliti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e
rilevandone il valore artistico, culturale e sociale,
promuovono un'azione di salvaguardia del genere espressivo,
legato alla teatralità, alla parola e alla musica, definito
"teatro canzone".
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali,
nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 2, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n, 368, riconosce il genere espressivo "teatro canzone" degno
di tutela e promuove idonee iniziative per la salvaguardia di
tale genere espressivo.
Art. 2.
1. Al fine di valorizzare il genere espressivo "teatro
canzone", è istituita la "Fondazione Giorgio Gaber", di
seguito denominata "Fondazione", con sede in Versilia. La
provincia di Lucca individua la localizzazione della
Fondazione sentiti i comuni di Pietrasanta, di Camaiore e di
Viareggio.
2. La Fondazione è istituita ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, e successive modificazioni, e, in conformità al
regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, si occupa della
gestione delle iniziative, della valorizzazione del genere
espressivo "teatro canzone" e delle attività ad esso connesse.
Alla Fondazione partecipano anche soggetti privati. Fanno
parte di diritto della Fondazione lo Stato, la regione
Toscana, la regione Lombardia, le province di Lucca e di
Milano, i comuni di Pietrasanta, di Milano, di Viareggio, di
Camaiore, l'associazione culturale "Giorgio Gaber" di Milano,
che aderiscono alla Fondazione con proprie deliberazioni,
nonché il comune sul cui territorio ha sede la stessa
Fondazione, individuato ai sensi del comma 1.
Art. 3.
1. La Fondazione organizza, con cadenza annuale, il
"Festival internazionale del teatro canzone", che si svolge
in Versilia e nella provincia di Milano secondo un regolamento
approvato dalla stessa Fondazione.
Art. 4.
1. Al fine di tutelare il genere espressivo "teatro
canzone" le regioni e le province di cui all'articolo 2,
nell'ambito delle proprie competenze, istituiscono corsi,
seminari e altre manifestazioni allo scopo di introdurre i
giovani artisti allo studio e alla formazione dello stesso
genere.
2. Le regioni e le province di cui all'articolo 2
stabiliscono, con proprie deliberazioni, le modalità di
svolgimento e di partecipazione ai corsi di formazione.
3. Gli enti pubblici, con proprie deliberazioni, possono
mettere a disposizione per le attività legate al genere
espressivo "teatro canzone" proprie strutture, edifici e
spazi.
Art. 5.
1. Al numero 123) della parte III della tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, recante norme
sull'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, dopo la
parola: "rivista" sono inserite le seguenti: "teatro
canzone".
Art. 6.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, per le
spese di competenza dello Stato sono stanziati 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Per la realizzazione dei corsi di cui all'articolo 4
sono stanziati, a carico del bilancio dello Stato, 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.