XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4033




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 714 del
codice della navigazione).

        1. All'articolo 714 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nelle aree di cui al primo comma è altresì soggetta a limitazione la realizzazione di discariche di rifiuti, bacini, stagni, laghi artificiali, stabilimenti per la produzione e la conservazione di alimenti, riserve naturali, piantagioni e, in genere, qualunque attività che costituisce richiamo per i volatili di ogni specie".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 715 del
codice della navigazione).

        1. All'articolo 715 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Entro il raggio di 5 chilometri dalla pista di volo non possono essere realizzate le opere di cui al secondo comma dell'articolo 714, né possono essere esercitate le attività connesse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate, per ciascun aeroporto, le eventuali deroghe a tale divieto, subordinatamente all'accertamento della non pericolosità per la navigazione aerea delle opere e delle attività sottoposte a limitazione, anche in rapporto ai sistemi di prevenzione adottati".

Art. 3.

(Comunicazioni degli episodi
di impatto o di rischio).

        1. Ai fini della prevenzione, dello studio e dell'adozione di iniziative di segnalazione e di rimozione del pericolo, è fatto obbligo ai soggetti proprietari degli aeromobili in transito negli spazi aerei nazionali di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli episodi di impatto dei suddetti velivoli con uccelli durante le fasi di volo. Il medesimo obbligo di comunicazione è posto in capo alle autorità aeroportuali con riferimento alla presenza di volatili in aree aeroportuali o nelle aree limitrofe che possa compromettere la sicurezza della navigazione aerea.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per la comunicazione degli episodi di cui al comma 1.


Art. 4.

(Interventi di rimozione dei rischi derivanti dalla
presenza di uccelli).

        1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della sicurezza aerea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione delle autorità aeroportuali competenti, provvede, di intesa con la regione interessata, all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.



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