XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4031
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le
proposte di concessione di ricompense al valor militare per la
Resistenza per i comuni e le province possono essere
presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa
documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale
di primo grado per la concessione delle qualifiche di
partigiano e delle decorazioni al valor militare, di cui
all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
Art. 2.
1. Al fine di favorire la raccolta della documentazione
relativa alle proposte di cui all'articolo 1, sono finanziate,
previo esame, le ricerche storiografiche promosse dagli enti
locali, dagli uffici scolastici provinciali e dagli istituti
storici della Resistenza, finalizzate allo studio e
all'approfondimento di episodi della guerra di liberazione.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1.549.370 euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.