XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4026
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in deroga a quanto disposto dalla legge 5
marzo 1977, n. 54, tornano ad essere considerate giorni
festivi agli effetti civili le seguenti festività religiose:
S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini. Torna, altresì,
ad essere considerato giorno festivo agli effetti civili su
tutto il territorio nazionale la festività religiosa dei SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
Art. 2.
1. La celebrazione della festa dell'Unità nazionale ha
luogo il 4 novembre di ciascun anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il giorno 4 novembre
viene pertanto ripristinato come giorno festivo.