XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4026




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, tornano ad essere considerate giorni festivi agli effetti civili le seguenti festività religiose: S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini. Torna, altresì, ad essere considerato giorno festivo agli effetti civili su tutto il territorio nazionale la festività religiosa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.


Art. 2.

        1. La celebrazione della festa dell'Unità nazionale ha luogo il 4 novembre di ciascun anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il giorno 4 novembre viene pertanto ripristinato come giorno festivo.



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