XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4019




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha la finalità di promuovere e di sostenere l'edificazione in terra cruda quale strumento di sviluppo sostenibile dell'ambiente e di risparmio energetico, di miglioramento della salubrità degli edifici nonché di salvaguardia dei modi di vita tradizionali.
        2. Si intende per edificazione in terra cruda l'insieme delle tecniche costruttive tradizionali o innovative che utilizzano elementi sagomati con procedimenti manuali o meccanizzati, a base di terra, anche stabilizzata, essiccata senza processi di cottura, per strutture portanti nonché per elementi di completamento o di finitura.


Art. 2.

        1. Il Governo, in conformità a quanto previsto dal titolo V della parte seconda della Costituzione:

                a) incentiva l'edificazione, il recupero e la manutenzione degli edifici in terra cruda, anche prevedendo appositi strumenti finanziari e agevolazioni fiscali;

                b) stabilisce, mediante apposito provvedimento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra cruda;

                c) promuove e finanzia attività di studio a livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto della presente legge, anche in collaborazione con le università degli studi italiane e straniere;

                d) effettua il censimento e il monitoraggio del patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale e dei livelli di incremento annuale;
                e) incentiva la realizzazione in terra cruda di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico;

                f) dispone la certificazione degli edifici in terra cruda che deve essere effettuata dal comune nel quale è ubicato l'immobile;

                g) autorizza i comuni ad esentare dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili gli edifici realizzati in terra cruda.


Art. 3.

        1. Le regioni e gli enti locali possono disporre ulteriori strumenti di incentivazione per l'attuazione delle finalità della presente legge.
        2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione e dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, possono:

                a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni, anche di natura urbanistica, per la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo edificato in terra cruda;

                b) attivare forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici realizzati in terra cruda;

                c) promuovere iniziative di informazione e di aggiornamento tecnico-professionale nel campo della edificazione in terra cruda;

                d) prevedere incentivi per le imprese operanti nella produzione dei materiali, nella costruzione o nella ristrutturazione di edifici realizzati in terra cruda;
                e) prevedere incentivi e finanziamenti a favore delle scuole edili e degli istituti di formazione professionale per la realizzazione di corsi sulle tecniche di edificazione in terra cruda, anche al fine di costituire titoli di priorità per le agevolazioni alle imprese del settore.


Art. 4.

        1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie e degli incentivi fiscali in favore della tecnica di edificazione in terra cruda, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
        2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

                a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

                b) da misure agevolative concernenti l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

                c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni.

        3. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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