XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4019
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalità di promuovere e di
sostenere l'edificazione in terra cruda quale strumento di
sviluppo sostenibile dell'ambiente e di risparmio energetico,
di miglioramento della salubrità degli edifici nonché di
salvaguardia dei modi di vita tradizionali.
2. Si intende per edificazione in terra cruda l'insieme
delle tecniche costruttive tradizionali o innovative che
utilizzano elementi sagomati con procedimenti manuali o
meccanizzati, a base di terra, anche stabilizzata, essiccata
senza processi di cottura, per strutture portanti nonché per
elementi di completamento o di finitura.
Art. 2.
1. Il Governo, in conformità a quanto previsto dal titolo
V della parte seconda della Costituzione:
a) incentiva l'edificazione, il recupero e la
manutenzione degli edifici in terra cruda, anche prevedendo
appositi strumenti finanziari e agevolazioni fiscali;
b) stabilisce, mediante apposito provvedimento
adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le
norme tecniche per la costruzione degli edifici in terra
cruda;
c) promuove e finanzia attività di studio a
livello nazionale e internazionale delle problematiche oggetto
della presente legge, anche in collaborazione con le
università degli studi italiane e straniere;
d) effettua il censimento e il monitoraggio del
patrimonio edilizio in terra cruda esistente su base nazionale
e dei livelli di incremento annuale;
e) incentiva la realizzazione in terra cruda di
edifici pubblici o destinati ad uso pubblico;
f) dispone la certificazione degli edifici in
terra cruda che deve essere effettuata dal comune nel quale è
ubicato l'immobile;
g) autorizza i comuni ad esentare dal pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili gli edifici realizzati in
terra cruda.
Art. 3.
1. Le regioni e gli enti locali possono disporre ulteriori
strumenti di incentivazione per l'attuazione delle finalità
della presente legge.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'ambito delle funzioni ad esse
riconosciute dal titolo V della parte seconda della
Costituzione e dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione, possono:
a) disporre, anche in concorso con lo Stato e con
l'Unione europea, incentivi finanziari e altre agevolazioni,
anche di natura urbanistica, per la costruzione, la
ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio abitativo
edificato in terra cruda;
b) attivare forme di sostegno e di collaborazione
con soggetti pubblici e privati che, per loro natura e
competenza, possono offrire un contributo nella divulgazione
della tecnica dell'edificazione e del recupero degli edifici
realizzati in terra cruda;
c) promuovere iniziative di informazione e di
aggiornamento tecnico-professionale nel campo della
edificazione in terra cruda;
d) prevedere incentivi per le imprese operanti
nella produzione dei materiali, nella costruzione o nella
ristrutturazione di edifici realizzati in terra cruda;
e) prevedere incentivi e finanziamenti a favore
delle scuole edili e degli istituti di formazione
professionale per la realizzazione di corsi sulle tecniche di
edificazione in terra cruda, anche al fine di costituire
titoli di priorità per le agevolazioni alle imprese del
settore.
Art. 4.
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni
finanziarie e degli incentivi fiscali in favore della tecnica
di edificazione in terra cruda, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma
1 si provvede alla copertura delle minori entrate
derivanti:
a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta
regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali
volti a compensare le minori entrate per le regioni;
b) da misure agevolative concernenti
l'abbattimento degli oneri di urbanizzazione, in relazione al
corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a
compensare le minori entrate per i comuni;
c) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione
principale, in relazione al corrispondente aumento dei
trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate
per i comuni.
3. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.