XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4017
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere
l'impatto dell'allargamento dell'Unione europea sulle aree
confinanti con i Paesi di nuova adesione, in coerenza con le
politiche e i programmi comunitari a sostegno delle regioni
frontaliere interessate all'ampliamento.
2. La presente legge favorisce altresì, ai sensi
dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, la
riorganizzazione del territorio della regione Friuli Venezia
Giulia e lo sviluppo della cooperazione con le regioni
confinanti della Repubblica di Slovenia e con le regioni
limitrofe della Repubblica di Croazia, al fine di agevolare la
rapida integrazione economica dei Paesi candidati e di
perseguire il rafforzamento e la stabilizzazione dei rapporti
con i Paesi dell'area balcanica.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito un fondo
quinquennale, di seguito denominato "fondo", con la dotazione
di 600 milioni di euro, la cui gestione è demandata alla
regione Friuli Venezia Giulia, che provvede, con propria
legge, a definirne il funzionamento.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui al comma 1, il fondo è gestito dal Ministero
dell'economia e delle finanze o dal Ministro delle attività
produttive, di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, e
gli interventi del fondo medesimo sono prioritariamente
finalizzati:
a) alla realizzazione di nuove imprese
innovative;
b) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e
organizzativa nelle imprese esistenti;
c) alla realizzazione di programmi di
riconversione e di ristrutturazione produttive delle aziende
aventi sede nella regione, in conseguenza dell'allargamento
dell'Unione europea;
d) alla promozione di attività di cooperazione
economica transfrontaliera;
e) alla riorganizzazione e alla maggiore
efficienza del territorio, attraverso:
1) il potenziamento delle infrastrutture, dei servizi e
delle reti, con particolare riguardo alle reti telematiche;
2) il recupero dei siti industriali inquinati e la
dotazione di infrastrutture che assicurino la salvaguardia
ambientale;
f) all'integrazione della rete di servizi sanitari
e dei trasporti della città di Gorizia e della città slovena
di Nova Gorica;
g) all'integrazione dei servizi e delle reti di
pubblica utilità lungo la fascia di confine con la Repubblica
di Slovenia, coinvolgendo nell'integrazione, dove possibile,
anche la Repubblica di Croazia, al fine di migliorarne
l'efficienza complessiva e la capacità di contribuire allo
sviluppo dell'area;
h) al sostegno dei patti territoriali
transfrontalieri.
3. Al fine di favorire l'innovazione, l'introduzione di
nuove tecnologie e un più attivo collegamento delle imprese
con le istituzioni che operano nel campo della ricerca
applicata, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono
compresi il sostegno all'istituzione e allo sviluppo di centri
di ricerca e di trasferimento tecnologico operanti nella
regione, con specifico riguardo al supporto dei distretti
industriali, delle filiere produttive e dei cluster
intersettoriali. In particolare, possono concorrere al
finanziamento a carico del fondo, in via prioritaria, i
seguenti progetti, volti a garantire il trasferimento dei
risultati alle imprese aventi sede nella regione:
a) i progetti svolti in cooperazione con le
università regionali, con l'Area Science Park e le altre
istituzioni del polo scientifico di Trieste, nonché con
AGEMONT - centro di innovazione tecnologica di Amaro e gli
istituendi parchi scientifico-tecnologici di Udine e di
Pordenone;
b) i progetti che riguardano l'innovazione di
processo, l'innovazione di prodotto e l'impiego avanzato delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
c) i progetti che hanno come esito previsto la
creazione e lo start-up di imprese innovative
(spin-off);
d) i progetti di messa in rete delle istituzioni
scientifiche e di ricerca della regione e il loro collegamento
con i centri di ricerca di cui al presente comma;
e) i progetti di localizzazione nella regione di
laboratori di ricerca e di unità che svolgono attività a forte
contenuto di innovazione da parte di imprese
extra-regionali.
4. Al fine di favorire la riorganizzazione delle imprese,
nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono altresì
compresi i progetti di innovazione organizzativa, di
marketing, di creazione di nuovi e più efficienti servizi
professionali. Tali progetti possono essere predisposti dalle
imprese, dalla pubblica amministrazione e dai centri
culturali.
5. L'assistenza alle imprese per la predisposizione dei
progetti di riorganizzazione è assicurata dalla regione Friuli
Venezia Giulia anche attraverso il ricorso a un organismo
specializzato, che può avere anche natura societaria.
L'organismo di cui al presente comma, cui possono partecipare
soggetti pubblici e privati, si può avvalere di esperti
provenienti dal mondo imprenditoriale e universitario e dalla
pubblica amministrazione.
6. L'organismo di cui al comma 5, nell'espletamento dei
propri compiti di assistenza nei confronti delle imprese, può
suggerire agli enti territoriali gli interventi idonei a
garantire efficienza al sistema esterno alle imprese
medesime.
7. Ai fini dell'istituzione dell'organismo di cui al comma
5, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2004; tale
dotazione può essere integrata dalla regione Friuli Venezia
Giulia e da altri enti interessati a favorire la
riorganizzazione e il livello di competitività delle imprese
del loro territorio.
Art. 3.
1. Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione
europea, le disposizioni in materia di ingresso per lavoro di
cui al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, si applicano nella regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi di quanto previsto dal presente
articolo.
2. In deroga al disposto dell'articolo 3 del citato testo
unico, di cui al decreto legislativo 1998, n. 286, e
successive modificazioni, i datori di lavoro con unità
produttive aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia,
previo rilascio delle prescritte autorizzazioni al lavoro
previste dalla disciplina vigente in materia di visti di
ingresso e di permesso di soggiorno, possono utilizzare, al di
fuori delle quote stabilite con il decreto di cui al comma 4
dell'articolo 3 del citato testo unico, e successive
modificazioni, oltre ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 27 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, le seguenti categorie di lavoratori provenienti
dai Paesi dell'Europa centrale e orientale:
a) lavoratori alle dipendenze di imprese con sede
legale e operativa nei Paesi dell'Europa centrale e orientale
per lo svolgimento, per un periodo determinato, di funzioni o
di compiti specifici diretti all'attuazione di accordi di
cooperazione industriale o di collaborazione commerciale,
anche con finalità di addestramento o di aggiornamento
professionale;
b) lavoratori dei Paesi dell'Europa centrale e
orientale che hanno partecipato nei Paesi di origine ad
attività di istruzione e di formazione professionali promosse
nell'ambito di programmi approvati, rispettivamente, dalle
regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto a seconda della sede
del datore di lavoro interessato ovvero dalla regione in cui
si svolge l'attività prevalente nel caso di datori di lavoro
con sedi ubicate in entrambe le regioni, e realizzati da enti
locali, organizzazioni degli imprenditori e datori di
lavoro;
c) lavoratori residenti nel territorio delle
Repubblica di Croazia nei comuni dell'Istria e di Fiume.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di intesa con il Ministro dell'interno, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 2.
4. Il regime delle quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato ai sensi del comma 4 dell'articolo
3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non si
applica nella regione Friuli Venezia Giulia nel caso in cui la
regione medesima sottoscriva, sentite le parti sociali,
accordi di programma, anche pluriennali, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, in base ai quali le parti
contraenti si impegnano a realizzare un programma di
interventi tra loro funzionalmente collegati che assicuri la
gestione degli ingressi senza vincoli di quote predeterminate
in modo da soddisfare l'offerta di lavoro dell'economia
regionale. L'accordo di programma individua competenze,
strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure che
concorrano all'attuazione del programma regionale a favore
dell'immigrazione, con particolare riguardo alle iniziative in
materia di prima accoglienza, formazione, inserimento al
lavoro, abitazione, integrazione sociale e civile.
Art. 4.
1. Alle università della regione Friuli Venezia Giulia e
alle istituzioni del polo scientifico di Trieste, iscritte in
un apposito albo istituito dalla stessa regione entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
assegnata la somma complessiva di 50 milioni di euro nell'arco
del quinquennio decorrente dall'anno 2004, per la
realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione con
le università e con gli organismi di ricerca e sviluppo dei
Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale non
aderenti all'Unione europea. Il 30 per cento della somma di
cui al presente comma è riservato alla cooperazione tra
università; 12 milioni di euro sono destinati alla istituzione
di borse di studio per master post-laurea presso gli
atenei della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei
cittadini dei Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea
(INCE).
2. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, in
provincia di Trieste, di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è attribuito
un contributo annuale di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
Art. 5.
1. E' istituito il Centro europeo per la formazione dei
Paesi aderenti all'INCE e dei Paesi dell'Europa
centro-orientale (PECO), di seguito denominato "Centro", con
il fine di favorire la formazione nel campo dell'acquis
comunitario dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione
europea e la diffusione delle conoscenze e delle competenze
aziendali quali:
a)ˆâ1 marketing;
b) pianificazione strategica;
c) tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;
d) gestione della qualità aziendale;
e) gestione delle risorse umane;
f) gestione finanziaria;
g) diritto comunitario, diritto europeo dei
contratti, patrimonio costituzionale europeo costituito dalle
norme sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e sulla
tutela delle minoranze.
2. Il Centro usufruisce per la sua attività di una caserma
del Friuli Venezia Giulia, individuata dal Ministro della
difesa previa intesa con la medesima regione. Per gli oneri
derivanti dai lavori conseguenti alla trasformazione d'uso
della caserma sono stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno
2004.
3. I corsi di studio istituiti presso il Centro, definiti
previa intesa con la Commissione europea, sono affidati a
docenti delle università regionali, a docenti da queste
designati, ad esperti delle materie e a funzionari della
Commissione stessa.
4. All'onere derivante dall'attivazione dei corsi di cui
al comma 3 provvede la regione Friuli Venezia Giulia, con il
contributo dello Stato, fissato in 2 milioni di euro annui a
decorrere dal 2004.
Art. 6.
1. Per favorire il completamento del Corridoio europeo n.
5 e le connessioni internazionali di prioritario interesse
nazionale e comunitario, per la realizzazione,
l'ammodernamento, l'adeguamento e il potenziamento di tratte
stradali e ferroviarie in territorio sloveno e ungherese, in
caso di opere realizzate da società miste italo-slovene o
italo-ungheresi, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato a concedere contributi speciali nella
misura massima del 40 per cento del costo delle opere stesse e
per un importo pari, nel limite massimo, a 200 milioni di euro
annui a decorrere dal 2004.
Art. 7.
1. La società finanziaria FINEST, divisa in due sezioni, e
il centro di servizi INFORMEST, costituiti ai sensi
dell'articolo 2, commi 1 e 9, della legge 9 gennaio 1991, n.
19, e successive modificazioni, sono riuniti in un'unica
società, della quale costituiscono sezioni autonome.
All'unificazione si provvede, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attività produttive, che individua in via
provvisoria gli organi della nuova società.
2. Il consiglio di amministrazione della società nella
composizione provvisoria di cui al comma 1 approva lo statuto,
sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Sono organi della società di cui al comma 1:
a) il presidente, designato dal Ministro delle
attività produttive;
b) tre vice presidenti, ciascuno dei quali
preposto ad una delle tre sezioni di cui al comma 1 e indicato
dalla regione in cui ha sede le sezione medesima;
c) il consiglio di amministrazione, espressione
dei soggetti pubblici e privati che partecipano alla
società;
d) i comitati preposti alle sezioni di cui al
comma 1, costituiti in seno al consiglio di
amministrazione;
e) il collegio dei revisori dei conti.
4. Ciascuno dei comitati preposti alle sezioni autonome ai
sensi del comma 3, lettera d), approva le operazioni di
intervento di propria competenza, che divengono esecutive
previa la presa d'atto da parte del consiglio di
amministrazione della società.
5. Alla società di cui al comma 1 continua ad applicarsi,
in materia di partecipazioni societarie, l'articolo 5, comma
2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84. Le
partecipazioni possono essere assunte anche qualora la società
partecipata non abbia partner locali.
6. L'istruttoria svolta dalla società di cui al comma 1
assolve a quella dell'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero ai fini dell'ammissibilità alla copertura
assicurativa dell'investimento.
7. L'Istituto per il commercio con l'estero, sede di
Trieste, assicura alla società di cui al comma 1, in base ad
accordi di programma, gli elementi di valutazione e di
giudizio ritenuti utili ai fini dell'espletamento dei compiti
della medesima società.
Art. 8.
1. Al fine della prosecuzione degli interventi a favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui alla
legge 21 marzo 2001, n.73, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 9.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2004 al 2008, per l'istituzione e il finanziamento del fondo;
7,5 milioni di euro per l'anno 2004 per l'istituzione
dell'organismo di cui all'articolo 2, comma 5; 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 per il
finanziamento delle università della regione Friuli Venezia
Giulia e delle istituzioni del polo scientifico di Trieste, di
cui all'articolo 4, comma 1; 1,5 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2004, a titolo di contributo al Collegio del
Mondo Unito dell'Adriatico, di cui all'articolo 4, comma 2;
2,5 milioni di euro per l'anno 2004 per i lavori di
trasformazione della sede del Centro di cui all'articolo 5,
comma 2; 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, a
titolo di contributo dello Stato per il finanziamento dei
corsi di studi del Centro di cui all'articolo 5, comma 4; 200
milioni di euro annui a decorrere dal 2004 per le opere di cui
all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.