XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4017




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere l'impatto dell'allargamento dell'Unione europea sulle aree confinanti con i Paesi di nuova adesione, in coerenza con le politiche e i programmi comunitari a sostegno delle regioni frontaliere interessate all'ampliamento.
        2. La presente legge favorisce altresì, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, la riorganizzazione del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo della cooperazione con le regioni confinanti della Repubblica di Slovenia e con le regioni limitrofe della Repubblica di Croazia, al fine di agevolare la rapida integrazione economica dei Paesi candidati e di perseguire il rafforzamento e la stabilizzazione dei rapporti con i Paesi dell'area balcanica.


Art. 2.

        1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito un fondo quinquennale, di seguito denominato "fondo", con la dotazione di 600 milioni di euro, la cui gestione è demandata alla regione Friuli Venezia Giulia, che provvede, con propria legge, a definirne il funzionamento.
        2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, il fondo è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze o dal Ministro delle attività produttive, di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, e gli interventi del fondo medesimo sono prioritariamente finalizzati:

                a) alla realizzazione di nuove imprese innovative;

                b) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese esistenti;

                c) alla realizzazione di programmi di riconversione e di ristrutturazione produttive delle aziende aventi sede nella regione, in conseguenza dell'allargamento dell'Unione europea;

                d) alla promozione di attività di cooperazione economica transfrontaliera;

                e) alla riorganizzazione e alla maggiore efficienza del territorio, attraverso:

              1) il potenziamento delle infrastrutture, dei servizi e delle reti, con particolare riguardo alle reti telematiche;

                2) il recupero dei siti industriali inquinati e la dotazione di infrastrutture che assicurino la salvaguardia ambientale;

                f) all'integrazione della rete di servizi sanitari e dei trasporti della città di Gorizia e della città slovena di Nova Gorica;

                g) all'integrazione dei servizi e delle reti di pubblica utilità lungo la fascia di confine con la Repubblica di Slovenia, coinvolgendo nell'integrazione, dove possibile, anche la Repubblica di Croazia, al fine di migliorarne l'efficienza complessiva e la capacità di contribuire allo sviluppo dell'area;

                h) al sostegno dei patti territoriali transfrontalieri.

        3. Al fine di favorire l'innovazione, l'introduzione di nuove tecnologie e un più attivo collegamento delle imprese con le istituzioni che operano nel campo della ricerca applicata, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono compresi il sostegno all'istituzione e allo sviluppo di centri di ricerca e di trasferimento tecnologico operanti nella regione, con specifico riguardo al supporto dei distretti industriali, delle filiere produttive e dei cluster intersettoriali. In particolare, possono concorrere al finanziamento a carico del fondo, in via prioritaria, i seguenti progetti, volti a garantire il trasferimento dei risultati alle imprese aventi sede nella regione:

            a) i progetti svolti in cooperazione con le università regionali, con l'Area Science Park e le altre istituzioni del polo scientifico di Trieste, nonché con AGEMONT - centro di innovazione tecnologica di Amaro e gli istituendi parchi scientifico-tecnologici di Udine e di Pordenone;

                b) i progetti che riguardano l'innovazione di processo, l'innovazione di prodotto e l'impiego avanzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

                c) i progetti che hanno come esito previsto la creazione e lo start-up di imprese innovative (spin-off);

                d) i progetti di messa in rete delle istituzioni scientifiche e di ricerca della regione e il loro collegamento con i centri di ricerca di cui al presente comma;

                e) i progetti di localizzazione nella regione di laboratori di ricerca e di unità che svolgono attività a forte contenuto di innovazione da parte di imprese extra-regionali.

        4. Al fine di favorire la riorganizzazione delle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono altresì compresi i progetti di innovazione organizzativa, di marketing, di creazione di nuovi e più efficienti servizi professionali. Tali progetti possono essere predisposti dalle imprese, dalla pubblica amministrazione e dai centri culturali.
        5. L'assistenza alle imprese per la predisposizione dei progetti di riorganizzazione è assicurata dalla regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso il ricorso a un organismo specializzato, che può avere anche natura societaria. L'organismo di cui al presente comma, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, si può avvalere di esperti provenienti dal mondo imprenditoriale e universitario e dalla pubblica amministrazione.
        6. L'organismo di cui al comma 5, nell'espletamento dei propri compiti di assistenza nei confronti delle imprese, può suggerire agli enti territoriali gli interventi idonei a garantire efficienza al sistema esterno alle imprese medesime.
        7. Ai fini dell'istituzione dell'organismo di cui al comma 5, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2004; tale dotazione può essere integrata dalla regione Friuli Venezia Giulia e da altri enti interessati a favorire la riorganizzazione e il livello di competitività delle imprese del loro territorio.

Art. 3.

        1. Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, le disposizioni in materia di ingresso per lavoro di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano nella regione Friuli Venezia Giulia ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
        2. In deroga al disposto dell'articolo 3 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 1998, n. 286, e successive modificazioni, i datori di lavoro con unità produttive aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni al lavoro previste dalla disciplina vigente in materia di visti di ingresso e di permesso di soggiorno, possono utilizzare, al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato testo unico, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, le seguenti categorie di lavoratori provenienti dai Paesi dell'Europa centrale e orientale:

                a) lavoratori alle dipendenze di imprese con sede legale e operativa nei Paesi dell'Europa centrale e orientale per lo svolgimento, per un periodo determinato, di funzioni o di compiti specifici diretti all'attuazione di accordi di cooperazione industriale o di collaborazione commerciale, anche con finalità di addestramento o di aggiornamento professionale;

                b) lavoratori dei Paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno partecipato nei Paesi di origine ad attività di istruzione e di formazione professionali promosse nell'ambito di programmi approvati, rispettivamente, dalle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto a seconda della sede del datore di lavoro interessato ovvero dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente nel caso di datori di lavoro con sedi ubicate in entrambe le regioni, e realizzati da enti locali, organizzazioni degli imprenditori e datori di lavoro;

                c) lavoratori residenti nel territorio delle Repubblica di Croazia nei comuni dell'Istria e di Fiume.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
        4. Il regime delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non si applica nella regione Friuli Venezia Giulia nel caso in cui la regione medesima sottoscriva, sentite le parti sociali, accordi di programma, anche pluriennali, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in base ai quali le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma di interventi tra loro funzionalmente collegati che assicuri la gestione degli ingressi senza vincoli di quote predeterminate in modo da soddisfare l'offerta di lavoro dell'economia regionale. L'accordo di programma individua competenze, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure che concorrano all'attuazione del programma regionale a favore dell'immigrazione, con particolare riguardo alle iniziative in materia di prima accoglienza, formazione, inserimento al lavoro, abitazione, integrazione sociale e civile.


Art. 4.

        1. Alle università della regione Friuli Venezia Giulia e alle istituzioni del polo scientifico di Trieste, iscritte in un apposito albo istituito dalla stessa regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata la somma complessiva di 50 milioni di euro nell'arco del quinquennio decorrente dall'anno 2004, per la realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione con le università e con gli organismi di ricerca e sviluppo dei Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale non aderenti all'Unione europea. Il 30 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alla cooperazione tra università; 12 milioni di euro sono destinati alla istituzione di borse di studio per master post-laurea presso gli atenei della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei cittadini dei Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea (INCE).
        2. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, in provincia di Trieste, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è attribuito un contributo annuale di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.


Art. 5.

        1. E' istituito il Centro europeo per la formazione dei Paesi aderenti all'INCE e dei Paesi dell'Europa centro-orientale (PECO), di seguito denominato "Centro", con il fine di favorire la formazione nel campo dell'acquis comunitario dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea e la diffusione delle conoscenze e delle competenze aziendali quali:

                a)ˆâ1 marketing;

                b) pianificazione strategica;

                c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

                d) gestione della qualità aziendale;

                e) gestione delle risorse umane;

                f) gestione finanziaria;

                g) diritto comunitario, diritto europeo dei contratti, patrimonio costituzionale europeo costituito dalle norme sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e sulla tutela delle minoranze.
        2. Il Centro usufruisce per la sua attività di una caserma del Friuli Venezia Giulia, individuata dal Ministro della difesa previa intesa con la medesima regione. Per gli oneri derivanti dai lavori conseguenti alla trasformazione d'uso della caserma sono stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2004.
        3. I corsi di studio istituiti presso il Centro, definiti previa intesa con la Commissione europea, sono affidati a docenti delle università regionali, a docenti da queste designati, ad esperti delle materie e a funzionari della Commissione stessa.
        4. All'onere derivante dall'attivazione dei corsi di cui al comma 3 provvede la regione Friuli Venezia Giulia, con il contributo dello Stato, fissato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.


Art. 6.

        1. Per favorire il completamento del Corridoio europeo n. 5 e le connessioni internazionali di prioritario interesse nazionale e comunitario, per la realizzazione, l'ammodernamento, l'adeguamento e il potenziamento di tratte stradali e ferroviarie in territorio sloveno e ungherese, in caso di opere realizzate da società miste italo-slovene o italo-ungheresi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi speciali nella misura massima del 40 per cento del costo delle opere stesse e per un importo pari, nel limite massimo, a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.


Art. 7.

        1. La società finanziaria FINEST, divisa in due sezioni, e il centro di servizi INFORMEST, costituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, sono riuniti in un'unica società, della quale costituiscono sezioni autonome. All'unificazione si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, che individua in via provvisoria gli organi della nuova società.
        2. Il consiglio di amministrazione della società nella composizione provvisoria di cui al comma 1 approva lo statuto, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
        3. Sono organi della società di cui al comma 1:

            a) il presidente, designato dal Ministro delle attività produttive;

            b) tre vice presidenti, ciascuno dei quali preposto ad una delle tre sezioni di cui al comma 1 e indicato dalla regione in cui ha sede le sezione medesima;

            c) il consiglio di amministrazione, espressione dei soggetti pubblici e privati che partecipano alla società;

            d) i comitati preposti alle sezioni di cui al comma 1, costituiti in seno al consiglio di amministrazione;

            e) il collegio dei revisori dei conti.

        4. Ciascuno dei comitati preposti alle sezioni autonome ai sensi del comma 3, lettera d), approva le operazioni di intervento di propria competenza, che divengono esecutive previa la presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione della società.
        5. Alla società di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in materia di partecipazioni societarie, l'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84. Le partecipazioni possono essere assunte anche qualora la società partecipata non abbia partner locali.
        6. L'istruttoria svolta dalla società di cui al comma 1 assolve a quella dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero ai fini dell'ammissibilità alla copertura assicurativa dell'investimento.
        7. L'Istituto per il commercio con l'estero, sede di Trieste, assicura alla società di cui al comma 1, in base ad accordi di programma, gli elementi di valutazione e di giudizio ritenuti utili ai fini dell'espletamento dei compiti della medesima società.

Art. 8.

        1. Al fine della prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n.73, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.


Art. 9.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, per l'istituzione e il finanziamento del fondo; 7,5 milioni di euro per l'anno 2004 per l'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 2, comma 5; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 per il finanziamento delle università della regione Friuli Venezia Giulia e delle istituzioni del polo scientifico di Trieste, di cui all'articolo 4, comma 1; 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, a titolo di contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, di cui all'articolo 4, comma 2; 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 per i lavori di trasformazione della sede del Centro di cui all'articolo 5, comma 2; 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, a titolo di contributo dello Stato per il finanziamento dei corsi di studi del Centro di cui all'articolo 5, comma 4; 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2004 per le opere di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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