XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4013
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accordo di programma per la promozione industriale nelle
province di Taranto e Brindisi).
1. Il programma speciale di promozione industriale di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, come modificato dall'articolo 73 delle legge 27 dicembre
2002, n. 289, è integrato con la previsione di ulteriori
interventi a sostegno delle attività industriali nel
territorio delle province di Brindisi e Taranto. Il programma,
finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali
esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale,
attraverso il ricorso ad attività sostitutive, è adottato con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sulla base di un accordo di programma quadro
stipulato tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle attività produttive. Si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 73 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. La quota a carico dello Stato per gli
interventi previsti è di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio biennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Istituzione di zone franche e interventi per le aree
portuali di Brindisi e Taranto).
1. Nei porti di Brindisi e Taranto è autorizzata
l'istituzione di zone franche doganali in attuazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, che reca disposizioni per l'applicazione del citato
regolamento (CEE) n. 2913/92. La regione Puglia con proprio
provvedimento, su proposta delle amministrazioni comunali
interessate, individua i soggetti gestori delle zone franche
doganali.
2. Alla delimitazione delle aree delle zone franche
doganali si provvede, in accordo con la regione Puglia, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. La delimitazione costituisce,
a tutti gli effetti, modifica ai piani regolatori generali del
comuni interessati. Le spese per la costituzione e per la
realizzazione delle zone franche doganali sono poste a carico
della regione Puglia.
3. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di
ampliamento, di ammodernamento e di riqualificazione dei porti
di Brindisi e Taranto sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004 a valere sulle risorse di cui al comma 2
dell'articolo 36 della legge 1^ agosto 2002, n. 166; si
applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 30
novembre 1998, n. 413. In particolare la spesa è
prioritariamente destinata:
a) all'adeguamento del terminal container
nel porto di Taranto;
b) all'adeguamento del terminal passeggeri e
alla realizzazione delle opere di supporto al terminal
per idrocarburi nel porto di Brindisi.
Art. 3.
(Interventi per gli aeroporti di Brindisi e Taranto.
Estensione alla città di Brindisi della continuità
territoriale).
1. Gli aeroporti di Brindisi e Taranto sono dichiarati
aeroporti di interesse nazionale. La regione Puglia, in
accordo con le amministrazioni comunali interessate, su
proposta dei soggetti gestori dei citati aeroporti, approva i
piani di potenziamento e di ampliamento delle strutture.
L'approvazione dei progetti equivale, a tutti gli effetti, a
dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di
urgenza delle opere e costituisce modifica al piano
regolatore.
2. All'articolo 82, comma l, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo la parola: "Taranto", è inserita la seguente:
"Brindisi".
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro per il triennio 2003-2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Arsenale militare di Taranto).
1. Nelle more dell'attuazione della delega di cui
all'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Ministro
della difesa è autorizzato a contrarre mutui decennali a
carico del bilancio dello Stato destinati all'ammodernamento
delle infrastrutture e all'adeguamento tecnologico
dell'arsenale militare di Taranto. A tale fine è autorizzato
il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003.
2. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono aggiunte le seguenti parole: "e quelle
relative a concorsi in via di espletamento da parte del
Ministero della difesa, entro il limite massimo di 150
unità".
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2, valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Ripristino ambientale).
1. A valere sulle risorse destinate alla realizzazione di
interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti
inquinati previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1998, n. 426, per gli anni 2003-2005, il CIPE
destina una quota almeno pari al 10 per cento delle risorse
disponibili al risanamento delle aree di Brindisi e Taranto,
già inserite tra le aree di interesse nazionale ai sensi del
comma 4 del citato articolo 1 della legge n. 426 del 1998, e
successive modificazioni.
2. Ove necessario, i progetti di intervento deliberati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e redatti ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, possono
comprendere anche la bonifica delle aree abitate limitrofe ai
siti inquinati di cui al medesimo comma 1.