XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4012
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai
coltivatori diretti, alle cooperative agricole, ai mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori
agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi
previdenziali o assistenziali omessi, relativi a periodi
contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il
beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se
oggetto di concessione e di cartorizzazione, previa
presentazione di apposita domanda ai competenti enti
impositori entro due mesi dalla data di entrata in vigore
dalla presente legge.
2. La regolarizzazione della posizione debitoria di cui al
comma 1 è effettuata in trenta rate annuali consecutive di
pari importo secondo modalità fissate dagli enti
impositori.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, il tasso di interesse di
differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella
misura dello zero per cento.
4. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta
l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per
interesse, a sanzioni e somme aggiuntive come definite
dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni.