XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4012




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, alle cooperative agricole, ai mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali o assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di concessione e di cartorizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
        2. La regolarizzazione della posizione debitoria di cui al comma 1 è effettuata in trenta rate annuali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti impositori.
        3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura dello zero per cento.
        4. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interesse, a sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.



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