XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4011
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributo annuo).
1. Al fine di promuovere e sostenere lo svolgimento dei
compiti istituzionali e delle attivitā statutarie del Servizio
sociale internazionale-Sezione italiana, con sede in Roma,
eretta in ente morale con decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, č autorizzata la
concessione alla stessa associazione di un contributo pari a
2,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003.
Art. 2.
(Abrogazione).
1. L'articolo 3 della legge 13 aprile 2000, n. 94, č
abrogato.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. A decorrere dall'anno 2006, per il reperimento delle
eventuali risorse aggiuntive necessarie all'attuazione della
presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.