XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4011




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributo annuo).

        1. Al fine di promuovere e sostenere lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle attivitā statutarie del Servizio sociale internazionale-Sezione italiana, con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, č autorizzata la concessione alla stessa associazione di un contributo pari a 2,2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003.


Art. 2.

(Abrogazione).

        1. L'articolo 3 della legge 13 aprile 2000, n. 94, č abrogato.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. A decorrere dall'anno 2006, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie all'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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