XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4010




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.


Art. 3.

          1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in tale ambito, secondo i princėpi e criteri direttivi contenuti nella Convenzione di cui all'articolo 1.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 č adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 4.

          1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

          1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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