XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4010
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Convenzione europea del paesaggio, fatta a
Firenze il 20 ottobre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 13 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo al fine di promuovere la salvaguardia, la
gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la
cooperazione europea in tale ambito, secondo i princėpi e
criteri direttivi contenuti nella Convenzione di cui
all'articolo 1.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 č adottato
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e
previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.