XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4009




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 3:

                1) al comma 2, le parole: "; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b)" sono soppresse;

                2) il comma 4 è abrogato;

                3) al comma 5, le parole: "da lire 5 milioni a lire 60 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a 60.000 euro";

                b) all'articolo 4:

                1) al comma 8, le parole: "da lire 10 milioni a lire 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 10.000 euro a 100.000 euro";

                2) al comma 10, le parole: "da lire 5 milioni a lire 40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a 40.000 euro";

                c) all'articolo 6:

                1) al comma 1, la parola: "inutili" è soppressa;

                2) al comma 2, le parole: "Sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento" sono soppresse;

                d) gli articoli 8 e 9 sono abrogati;

                e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        "Art. 13. - 1. E' proibita qualunque forma di sperimentazione su cani, gatti, cavalli e primati non umani".
                f) all'articolo 14:

                1) al comma 1, le parole: "da lire 5 milioni a 30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a 30.000 euro" e le parole: "fino a 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 150.000 euro";

                2) al comma 3, le parole: "da lire 5 milioni a 20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a 20.000 euro";

                3) al comma 4, le parole: "da lire 1 milione a 6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a 6.000 euro";

                g) all'allegato I, le parole: "Primati non umani", "Cane" e "Gatto" sono soppresse.


Art. 2.

        1. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Sono in ogni caso proibiti gli esperimenti su animali a scopo didattico".



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