XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4009
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 2, le parole: "; per quanto riguarda
primati non umani, cani e gatti è necessaria anche
l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera
b)" sono soppresse;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: "da lire 5 milioni a lire 60
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a
60.000 euro";
b) all'articolo 4:
1) al comma 8, le parole: "da lire 10 milioni a lire
100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 10.000 euro a
100.000 euro";
2) al comma 10, le parole: "da lire 5 milioni a lire
40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a
40.000 euro";
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, la parola: "inutili" è soppressa;
2) al comma 2, le parole: "Sempreché sia compatibile
con le finalità dell'esperimento" sono soppresse;
d) gli articoli 8 e 9 sono abrogati;
e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. E' proibita qualunque forma di
sperimentazione su cani, gatti, cavalli e primati non
umani".
f) all'articolo 14:
1) al comma 1, le parole: "da lire 5 milioni a 30
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a
30.000 euro" e le parole: "fino a 150 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a 150.000 euro";
2) al comma 3, le parole: "da lire 5 milioni a 20
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5.000 euro a
20.000 euro";
3) al comma 4, le parole: "da lire 1 milione a 6
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.000 euro a
6.000 euro";
g) all'allegato I, le parole: "Primati non umani",
"Cane" e "Gatto" sono soppresse.
Art. 2.
1. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 924, e
successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Sono in ogni caso proibiti gli esperimenti su animali a
scopo didattico".