XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4007
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Deducibilità delle spese sostenute
per la celebrazione di matrimonio).
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la
lettera l-ter), è aggiunta la seguente:
" l-quater) le seguenti spese, documentate mediante
fattura, sostenute per la celebrazione di matrimonio avente
effetti civili ai sensi della legge italiana:
1) spese relative agli abiti dei coniugi, deducibili
fino ad un importo massimo di 2.500 euro;
2) spese sostenute per la ristorazione, deducibili a
partire da un minimo di 2.500 euro fino ad un massimo di
10.000 euro. La deducibilità di tali spese spetta a ciascun
coniuge individualmente nella misura del 50 per cento".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in 406,24 euro per l'anno 2004 e in 467,17 euro per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.