XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4007




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Deducibilità delle spese sostenute
per la celebrazione di matrimonio).

        1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:

        " l-quater) le seguenti spese, documentate mediante fattura, sostenute per la celebrazione di matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana:

            1) spese relative agli abiti dei coniugi, deducibili fino ad un importo massimo di 2.500 euro;

            2) spese sostenute per la ristorazione, deducibili a partire da un minimo di 2.500 euro fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità di tali spese spetta a ciascun coniuge individualmente nella misura del 50 per cento".


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 406,24 euro per l'anno 2004 e in 467,17 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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