XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4003
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996,
n. 525, č sostituito dal seguente:
"1. Alle indennitā previste dall'articolo 1 della
legge 22 giugno 1988, n. 221, dall'articolo 1 della legge 15
febbraio 1989, n. 51, e dall'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 14, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo
di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27".
Art. 2.
1. Il Ministero della giustizia č tenuto a coprire gli
eventuali danni derivati agli ufficiali e agli aiutanti
ufficiali giudiziari dall'uso del proprio mezzo per attivitā
di servizio, stipulando per ciascun dipendente addetto
stabilmente ai servizi esterni una polizza globale a totale
copertura del rischio dei suddetti danni analoga a quella che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, copre i
rischi del personale in missione del medesimo Ministero.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.