XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4003




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, č sostituito dal seguente:

        "1. Alle indennitā previste dall'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, e dall'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, si applica fino al 31 dicembre 1993 il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".


Art. 2.

        1. Il Ministero della giustizia č tenuto a coprire gli eventuali danni derivati agli ufficiali e agli aiutanti ufficiali giudiziari dall'uso del proprio mezzo per attivitā di servizio, stipulando per ciascun dipendente addetto stabilmente ai servizi esterni una polizza globale a totale copertura del rischio dei suddetti danni analoga a quella che, alla data di entrata in vigore della presente legge, copre i rischi del personale in missione del medesimo Ministero.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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