XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3978
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il disegno di legge non presenta oneri finanziari.
L'articolo 1 indica le generali finalità del
provvedimento; l'articolo 2 reca le definizioni di
accessibilità e di tecnologie assistive necessarie per la
comprensione del testo; l'articolo 3 determina i limiti di
applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di
accessibilità: è evidente che da queste prime disposizioni non
discendono spese.
Un'attenta disamina va dedicata all'articolo 4,
concernente obblighi per le pubbliche amministrazioni
statali.
I commi 2 e 3 non determinano oneri: essi individuano
tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche
amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi,
così, ad orientare la stessa pubblica amministrazione nella
scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità
finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci,
all'acquisizione dei predetti beni strumentali.
In sostanza, quindi, non si impone alle pubbliche
amministrazioni di procedere a nuovi e specifici acquisti e
spese, ma si orienta l'acquisto su determinate tipologie di
prodotto se e quando la pubblica amministrazione, con le
risorse comunque disponibili, decida di procedere.
Va peraltro sottolineato che le tecnologie volte a
consentire l'accessibilità informatica sono già esistenti e
disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti
dei costi dei prodotti informatici.
Valga come esempio il mercato USA, dove i fornitori di
prodotti e di servizi informatici della pubblica
amministrazione sono da tempo tenuti a garantire livelli
prestabiliti di accessibilità, come richiesto dalla cosiddetta
"sezione 508", cioè la legge che introduce la sezione 508 nel
Rehabilitation Act del 1973; si è constatato che il
tenere conto delle barriere informatiche sin dalla fase
progettuale non ha comportato un apprezzabile incremento dei
costi.
Analoghe considerazioni vanno svolte per i commi 4 e 5
dell'articolo 4 del disegno di legge: in tale caso si prevede
un criterio preferenziale per l'erogazione di contributi
pubblici, nei limiti delle risorse finanziarie comunque già
destinate a tali fini, non creando nessun tipo di nuovo
beneficio o di aumento degli oneri preesistenti.
Circa il comma 6 va precisato anzitutto che la norma ha
una valenza programmatica, volta ad orientare verso prodotti
informatici accessibili l'approntamento dei posti di lavoro
dei disabili; in secondo luogo va ribadito che i prodotti
informatici, ab origine progettati e realizzati per
essere accessibili, non presentano, in genere, costi
apprezzabilmente diversi da quelli normali, proprio per la
segnalata esistenza ed ampia diffusione delle tecnologie per
l'accessibilità. Va infine sottolineato che l'ipotetica ed
eventuale maggiore spesa, che potrebbe forse verificarsi solo
in casi particolarissimi (comunque modestissima e non
apprezzabile sul piano dell'impatto finanziario complessivo
sui capitoli di spesa destinati all'acquisto di beni
strumentali) sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore
produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di
poter operare in modo ottimale.
Dunque non appare corretto ritenere che dalla
disposizione derivino oneri.
Si tenga inoltre conto che l'uso diffuso delle nuove
tecnologie ha spesso rivoluzionato la tradizionale
organizzazione del lavoro anche nella pubblica
amministrazione: basti ricordare l'automatizzazione dei
centralini che, riducendo il fabbisogno di operatori già in
ruolo nelle amministrazioni, ha di fatto reso disponibile
molto personale non-vedente proficuamente impiegabile solo
grazie a prodotti accessibili.
Ne consegue che, senza tener conto dei pur evidenti
aspetti motivazionali e sociali, in quanto difficilmente
monetizzabili, il comma 6 comporta, su un piano generale,
vantaggi economici e non oneri.
Peraltro, sempre a proposito della disposizione recata
dal comma 6 dell'articolo 4, va sottolineato che la
disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per
sé richiedono l'utilizzazione dei sistemi informatici: anche
per tale motivo non si ritiene che l'attuazione del comma
comporti spesa aggiuntiva. In altri termini,
l'amministrazione, se ritiene che l'adeguamento del posto di
lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha
sempre l'opzione di trasferire il dipendente disabile,
assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non
richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici. Né sarebbe
fondata l'eventuale obiezione che tali mansioni potrebbero non
esistere: sia nel caso di assunzioni tramite collocamento
obbligatorio sia (a maggior ragione) nel caso di assunzioni di
altro tipo, la normativa già vigente dà per scontato che il
dipendente disabile debba svolgere una attività lavorativa
"reale" ovvero concretamente produttiva. In effetti la
disposizione in argomento è semplicemente esplicativa di un
obbligo già implicitamente recato dalla normativa vigente.
Neanche l'articolo 5 determina oneri: infatti la
dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), della legge n. 68 del 1999, non deve essere in alcun
modo modificata in conseguenza della disposizione.
In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie ai sensi degli articoli 6 e 7,
anche per mezzo dell'istituenda Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica, si rileva che la struttura e le
dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e della
futura Agenzia appaiono perfettamente idonee a fare fronte a
tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni
di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme
in parola non discendono oneri finanziari, neanche
indiretti.
Gli articoli da 8 a 10 non recano disposizioni idonee a
generare oneri.
Per le suesposte ragioni, in assenza di oneri, il disegno
di legge non reca disposizioni di copertura finanziaria.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme
proposte sulla legislazione vigente.
In materia di disabilità esistono, già da tempo, nel
nostro ordinamento numerose leggi, tra le quali si ricordano
la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 12 marzo
1999, n. 68, cui il disegno di legge in esame si allinea. In
particolare, gli articoli 4, comma 6, e 5, intervengono in
materia di diritto al lavoro dei disabili; entrambi gli
articoli prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di
mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria
strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge
alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai
dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge
ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti
disabili assunti per obbligo di legge.
B) Necessità dell'intervento normativo.
Delle norme proposte con il provvedimento si può rilevare
sempre l'opportunità e in qualche caso anche la necessità che
esse abbiano carattere di norme legislative e non
regolamentari.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento si presenta compatibile con la normativa
comunitaria, della quale recepisce anche i contenuti, con
riferimento alla dichiarazione per il 2003 dell'Anno europeo
del disabile e alla comunicazione della Commissione europea,
COM(2000)284, recante "Verso un'Europa senza ostacoli per i
disabili".
D) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.
L'intervento della legge statale appare giustificato alla
luce dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della
Costituzione. Si rimarca che il provvedimento comporta
obblighi solo per le pubbliche amministrazioni statali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo.
A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei
mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.
Il disegno di legge si ripromette di agevolare l'accesso
dei disabili agli strumenti informatici e, in particolare, di
rendere loro accessibili i siti INTERNET. Nei confronti delle
pubbliche amministrazioni si interviene con la predisposizione
di obblighi e si prevedono invece per i privati misure
incentivanti. I previsti obblighi entreranno effettivamente in
vigore solo con l'emanazione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, che indicherà i requisiti tecnici ai quali le
pubbliche amministrazioni dovranno attenersi.
B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a
carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche
dello Stato, regioni ed enti locali.
Il provvedimento non prevede sforzi organizzativi da
parte delle pubbliche amministrazioni. E' presumibile che
l'adeguamento dei siti delle pubbliche, amministrazioni sarà
effettuato man mano che essi saranno aggiornati, come avviene
usualmente, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica,
tipica delle strumentazioni informatiche. Le funzioni previste
dagli articoli 6 e 7 saranno svolte dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, con l'eventuale ausilio
dell'istituenda Agenzia per l'innovazione tecnologica, con le
risorse strumentali, personali e finanziarie attualmente
disponibili ovvero previste per quanto concerne l'Agenzia, che
si avvarrà delle attuali risorse dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione
di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le
strutture esistenti.
Non sono previste nuove strutture amministrative e non
esistono problemi di coordinamento tra uffici.
D) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle
imprese, di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti
burocratici.
Non vi sono oneri per i cittadini.
Gli articoli 4, comma 6, e 5 prevedono l'obbligo per il
datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente
disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo
4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali
con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti;
l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con
riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di
legge.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione di nuove definizioni normative
introdotte nel testo.
Il disegno di legge introduce nuove definizioni normative
quali "accessibilità", con ciò intendendo la proprietà dei
sistemi informatici di erogare servizi e di fornire
informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da
disabilità, e "tecnologie assistive", intese come gli
strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software,
che agevolano al disabile l'accesso alle informazioni e ai
servizi erogati dai sistemi informatici.
Si tratta di espressioni già in uso nel linguaggio
tecnico di settore, che con il testo in esame, in
considerazione dei particolari contenuti delle norme, assumono
valore di terminologia giuridica.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
citati con particolare riguardo alle successive modificazioni
ed integrazioni subite dai medesimi.
All'articolo 5, comma 1, del disegno di legge è stato
citato l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, che non ha
mai subito modifiche. In tale articolo viene introdotto il
comma 2-bis, che fa a sua volta riferimento all'articolo
13, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 68 del
1999: anche tale disposizione non ha mai subìto modifiche.
La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, alinea,
nell'individuare l'Agenzia nazionale per l'innovazione
tecnologica, rinvia all'articolo 29, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, che ha istituito tale Agenzia. La norma
è stata indicata con l'espressione "e successive
modificazioni", in quanto il predetto articolo è stato
modificato dall'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
I riferimenti normativi contenuti nell'articolo 8,
relativi all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e all'articolo 27, comma 8, lettera g),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, appaiono corretti, in
quanto le predette disposizioni non hanno mai subito
modificazioni.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Per introdurre nuove disposizioni integrative in materia
di lavoro dei soggetti disabili, è stata usata la tecnica
della novellazione con riferimento alla legge n. 68 del 1999,
in quanto tale legge è stata individuata come normativa
fondamentale per quanto concerne lo specifico argomento.
D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per
la redazione di un testo unico nella materia oggetto del
progetto.
Non si ravvisa attualmente l'opportunità di procedere
alla redazione di un testo unico sulla materia "disabili e
informatica", poiché le disposizioni di legge su questa
particolare materia sono ancora abbastanza poco numerose.
E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi
impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo non presenta abrogazioni neppure in forma
implicita.
F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento, verifica delle
linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o
di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
L'importanza delle tematiche affrontate nel presente
disegno di legge è confermata dal fatto che sul medesimo
argomento sono state presentate numerose proposte di legge di
iniziativa parlamentare, sia nella passata legislatura che in
quella attuale: nella passata legislatura l'atto Camera n.
7541; nella attuale legislatura gli atti Camera nn. 232, 494,
2950, 3486, 3713 e 3845 nonché gli atti Senato nn. 2073, 2114
e 2163.
Nel redigere il presente disegno di legge si è tenuto
conto di tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare
disponibili.
Non risultano né sentenze della Corte costituzionale, né
giudizi pendenti sull'argomento.