XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3978




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il disegno di legge non presenta oneri finanziari.
          L'articolo 1 indica le generali finalità del provvedimento; l'articolo 2 reca le definizioni di accessibilità e di tecnologie assistive necessarie per la comprensione del testo; l'articolo 3 determina i limiti di applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di accessibilità: è evidente che da queste prime disposizioni non discendono spese.
          Un'attenta disamina va dedicata all'articolo 4, concernente obblighi per le pubbliche amministrazioni statali.
          I commi 2 e 3 non determinano oneri: essi individuano tipologie di beni e servizi informatici che le pubbliche amministrazioni devono procurarsi sul mercato, limitandosi, così, ad orientare la stessa pubblica amministrazione nella scelta, ferme restando, naturalmente, le disponibilità finanziarie destinate, nei rispettivi bilanci, all'acquisizione dei predetti beni strumentali.
          In sostanza, quindi, non si impone alle pubbliche amministrazioni di procedere a nuovi e specifici acquisti e spese, ma si orienta l'acquisto su determinate tipologie di prodotto se e quando la pubblica amministrazione, con le risorse comunque disponibili, decida di procedere.
          Va peraltro sottolineato che le tecnologie volte a consentire l'accessibilità informatica sono già esistenti e disponibili sul mercato e non implicano apprezzabili aumenti dei costi dei prodotti informatici.
          Valga come esempio il mercato USA, dove i fornitori di prodotti e di servizi informatici della pubblica amministrazione sono da tempo tenuti a garantire livelli prestabiliti di accessibilità, come richiesto dalla cosiddetta "sezione 508", cioè la legge che introduce la sezione 508 nel Rehabilitation Act del 1973; si è constatato che il tenere conto delle barriere informatiche sin dalla fase progettuale non ha comportato un apprezzabile incremento dei costi.
          Analoghe considerazioni vanno svolte per i commi 4 e 5 dell'articolo 4 del disegno di legge: in tale caso si prevede un criterio preferenziale per l'erogazione di contributi pubblici, nei limiti delle risorse finanziarie comunque già destinate a tali fini, non creando nessun tipo di nuovo beneficio o di aumento degli oneri preesistenti.
          Circa il comma 6 va precisato anzitutto che la norma ha una valenza programmatica, volta ad orientare verso prodotti informatici accessibili l'approntamento dei posti di lavoro dei disabili; in secondo luogo va ribadito che i prodotti informatici, ab origine progettati e realizzati per essere accessibili, non presentano, in genere, costi apprezzabilmente diversi da quelli normali, proprio per la segnalata esistenza ed ampia diffusione delle tecnologie per l'accessibilità. Va infine sottolineato che l'ipotetica ed eventuale maggiore spesa, che potrebbe forse verificarsi solo in casi particolarissimi (comunque modestissima e non apprezzabile sul piano dell'impatto finanziario complessivo sui capitoli di spesa destinati all'acquisto di beni strumentali) sarebbe ampiamente compensata dalla maggiore produttività del lavoratore disabile, posto in condizione di poter operare in modo ottimale.
          Dunque non appare corretto ritenere che dalla disposizione derivino oneri.
          Si tenga inoltre conto che l'uso diffuso delle nuove tecnologie ha spesso rivoluzionato la tradizionale organizzazione del lavoro anche nella pubblica amministrazione: basti ricordare l'automatizzazione dei centralini che, riducendo il fabbisogno di operatori già in ruolo nelle amministrazioni, ha di fatto reso disponibile molto personale non-vedente proficuamente impiegabile solo grazie a prodotti accessibili.
          Ne consegue che, senza tener conto dei pur evidenti aspetti motivazionali e sociali, in quanto difficilmente monetizzabili, il comma 6 comporta, su un piano generale, vantaggi economici e non oneri.
          Peraltro, sempre a proposito della disposizione recata dal comma 6 dell'articolo 4, va sottolineato che la disposizione si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé richiedono l'utilizzazione dei sistemi informatici: anche per tale motivo non si ritiene che l'attuazione del comma comporti spesa aggiuntiva. In altri termini, l'amministrazione, se ritiene che l'adeguamento del posto di lavoro comporti una spesa aggiuntiva non sopportabile, ha sempre l'opzione di trasferire il dipendente disabile, assegnandogli mansioni lavorative equivalenti ma che non richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici. Né sarebbe fondata l'eventuale obiezione che tali mansioni potrebbero non esistere: sia nel caso di assunzioni tramite collocamento obbligatorio sia (a maggior ragione) nel caso di assunzioni di altro tipo, la normativa già vigente dà per scontato che il dipendente disabile debba svolgere una attività lavorativa "reale" ovvero concretamente produttiva. In effetti la disposizione in argomento è semplicemente esplicativa di un obbligo già implicitamente recato dalla normativa vigente.
          Neanche l'articolo 5 determina oneri: infatti la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68 del 1999, non deve essere in alcun modo modificata in conseguenza della disposizione.
          In merito alle funzioni svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ai sensi degli articoli 6 e 7, anche per mezzo dell'istituenda Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, si rileva che la struttura e le dotazioni strumentali e di personale del Dipartimento e della futura Agenzia appaiono perfettamente idonee a fare fronte a tali attività senza alcun incremento di spesa o di dotazioni di qualsiasi tipo: anche in questo caso, dunque, dalle norme in parola non discendono oneri finanziari, neanche indiretti.
          Gli articoli da 8 a 10 non recano disposizioni idonee a generare oneri.
          Per le suesposte ragioni, in assenza di oneri, il disegno di legge non reca disposizioni di copertura finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          In materia di disabilità esistono, già da tempo, nel nostro ordinamento numerose leggi, tra le quali si ricordano la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e la legge 12 marzo 1999, n. 68, cui il disegno di legge in esame si allinea. In particolare, gli articoli 4, comma 6, e 5, intervengono in materia di diritto al lavoro dei disabili; entrambi gli articoli prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.


B) Necessità dell'intervento normativo.

          Delle norme proposte con il provvedimento si può rilevare sempre l'opportunità e in qualche caso anche la necessità che esse abbiano carattere di norme legislative e non regolamentari.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il provvedimento si presenta compatibile con la normativa comunitaria, della quale recepisce anche i contenuti, con riferimento alla dichiarazione per il 2003 dell'Anno europeo del disabile e alla comunicazione della Commissione europea, COM(2000)284, recante "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili".


D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          L'intervento della legge statale appare giustificato alla luce dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Si rimarca che il provvedimento comporta obblighi solo per le pubbliche amministrazioni statali.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

          Il disegno di legge si ripromette di agevolare l'accesso dei disabili agli strumenti informatici e, in particolare, di rendere loro accessibili i siti INTERNET. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni si interviene con la predisposizione di obblighi e si prevedono invece per i privati misure incentivanti. I previsti obblighi entreranno effettivamente in vigore solo con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che indicherà i requisiti tecnici ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi.


B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

          Il provvedimento non prevede sforzi organizzativi da parte delle pubbliche amministrazioni. E' presumibile che l'adeguamento dei siti delle pubbliche, amministrazioni sarà effettuato man mano che essi saranno aggiornati, come avviene usualmente, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche. Le funzioni previste dagli articoli 6 e 7 saranno svolte dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con l'eventuale ausilio dell'istituenda Agenzia per l'innovazione tecnologica, con le risorse strumentali, personali e finanziarie attualmente disponibili ovvero previste per quanto concerne l'Agenzia, che si avvarrà delle attuali risorse dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

          Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.


D) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi e di adempimenti burocratici.

          Non vi sono oneri per i cittadini.
          Gli articoli 4, comma 6, e 5 prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. L'articolo 4, comma 6, si rivolge alle pubbliche amministrazioni statali con riferimento ai dipendenti disabili, comunque assunti; l'articolo 5 si rivolge ai datori di lavoro privati con riferimento ai dipendenti disabili assunti per obbligo di legge.


3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.

          Il disegno di legge introduce nuove definizioni normative quali "accessibilità", con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e di fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità, e "tecnologie assistive", intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che agevolano al disabile l'accesso alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
          Si tratta di espressioni già in uso nel linguaggio tecnico di settore, che con il testo in esame, in considerazione dei particolari contenuti delle norme, assumono valore di terminologia giuridica.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        All'articolo 5, comma 1, del disegno di legge è stato citato l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999, che non ha mai subito modifiche. In tale articolo viene introdotto il comma 2-bis, che fa a sua volta riferimento all'articolo 13, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 68 del 1999: anche tale disposizione non ha mai subìto modifiche.
          La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, alinea, nell'individuare l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica, rinvia all'articolo 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha istituito tale Agenzia. La norma è stata indicata con l'espressione "e successive modificazioni", in quanto il predetto articolo è stato modificato dall'articolo 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
          I riferimenti normativi contenuti nell'articolo 8, relativi all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, appaiono corretti, in quanto le predette disposizioni non hanno mai subito modificazioni.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Per introdurre nuove disposizioni integrative in materia di lavoro dei soggetti disabili, è stata usata la tecnica della novellazione con riferimento alla legge n. 68 del 1999, in quanto tale legge è stata individuata come normativa fondamentale per quanto concerne lo specifico argomento.


D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.

          Non si ravvisa attualmente l'opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sulla materia "disabili e informatica", poiché le disposizioni di legge su questa particolare materia sono ancora abbastanza poco numerose.

E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Il testo non presenta abrogazioni neppure in forma implicita.


F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

          L'importanza delle tematiche affrontate nel presente disegno di legge è confermata dal fatto che sul medesimo argomento sono state presentate numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare, sia nella passata legislatura che in quella attuale: nella passata legislatura l'atto Camera n. 7541; nella attuale legislatura gli atti Camera nn. 232, 494, 2950, 3486, 3713 e 3845 nonché gli atti Senato nn. 2073, 2114 e 2163.
          Nel redigere il presente disegno di legge si è tenuto conto di tutte le proposte di legge di iniziativa parlamentare disponibili.
          Non risultano né sentenze della Corte costituzionale, né giudizi pendenti sull'argomento.




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