XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3978
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame è volto
a favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici,
evitando che le nuove tecnologie determinino forme di
emarginazione forse ancora più pericolose di quelle
tradizionali ed anzi promuovendo l'uso delle medesime come
fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle
esclusioni.
Le disposizioni che si propongono sono del tutto in
sintonia con le indicazioni provenienti dall'Unione europea,
che ha proclamato il 2003 "Anno europeo del disabile". In
precedenza, in data 12 maggio 2000, la Commissione aveva
indirizzato - al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle regioni - la
comunicazione COM(2000)284 "Verso un'Europa senza ostacoli per
i disabili".
Nella consapevolezza delle difficoltà da superare per
rendere pienamente fruibili le nuove tecnologie da parte dei
disabili, il provvedimento intende favorire l'avvio di un
processo che si svolgerà in un arco di tempo non
ristrettissimo e che è evidentemente condizionato dalle
tecnologie disponibili. Alle amministrazioni pubbliche statali
il provvedimento dà prescrizioni dettagliate, mentre assume un
carattere efficacemente promozionale nei confronti degli
operatori privati e delle altre amministrazioni pubbliche.
Per la prima volta, un testo di legge definisce e
individua espressioni quali "accessibilità", con ciò
intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare
servizi e di fornire informazioni fruibili senza
discriminazioni derivanti da disabilità, e "tecnologie
assistive", intese come gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono al disabile,
superando o riducendo le iniziali condizioni di svantaggio, di
accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi
informatici.
La rapidità con la quale le tecnologie, e in particolare
quelle informatiche, progrediscono ha suggerito di predisporre
un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo
sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili.
Evitando di far assumere al provvedimento lo scarno valore
di "dichiarazione di princìpi", è stata introdotta una serie
di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i
soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di
concessione con le medesime amministrazioni statali.
Articolo 1.
L'articolo 1 enuncia gli obiettivi e le finalità del
provvedimento, distinguendo - nell'ambito di un generico
accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo
promosso - un diritto di accesso ai servizi informatici della
pubblica amministrazione statale, che viene invece
garantito.
Si è preferito evitare una definizione di disabile, poiché
quella offerta dalla legge n. 104 del 1992 (che peraltro parla
di "handicappati" e non di "disabili") risale troppo indietro
nel tempo e viene oggi considerata superata, anche a seguito
della Conferenza di Trieste dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), dell'aprile 2002. Oggi l'OMS preferisce,
piuttosto che parlare genericamente di "disabilità", indicare
specificamente quali sono le capacità psicofisiche del singolo
individuo, ricorrendo alla ICF (classificazione internazionale
della funzionalità, della disabilità e della salute). Peraltro
nell'ambito del presente provvedimento non sembra necessario e
forse neanche opportuno formulare una definizione di
"disabilità" e tanto meno distinguere tra le differenti
categorie di disabili.
Si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 68 del 1999
("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") riporta un
preciso elenco delle diverse categorie di disabili. In quel
caso però l'elencazione è giustificata dal fatto che la legge
seleziona, tra tutti coloro che potrebbero essere considerati
invalidi o affetti da minorazioni, i soggetti cui viene
attribuito un preciso diritto alla assunzione, con una
discriminazione positiva rispetto a coloro cui tale diritto
non viene riconosciuto. Questo aspetto di discriminazione è
invece del tutto assente nel presente disegno di legge. Si è
peraltro consapevoli che, in sede di determinazione delle
regole tecniche per la esecuzione della legge, sarà
inevitabile, sia pure implicitamente, operare tale
distinzione. Infatti la indicazione di specifici criteri di
accessibilità dovrà rinviare, esplicitamente o implicitamente,
alle caratteristiche dei soggetti cui viene permesso
l'accesso.
Articolo 2.
La norma contiene le definizioni di "accessibilità" e di
"tecnologie assistive", assegnando a queste due espressioni il
significato che è loro comunemente attribuito nella
pubblicistica di settore. Va rimarcato che la accessibilità è
limitata dalle potenzialità della tecnologia disponibile e che
la tecnologia assistiva può definirsi tale anche quando riduce
solo, senza riuscire ad annullare, le condizioni di svantaggio
dovute alla disabilità.
Articolo 3.
Viene qui trattato lo spinoso problema dei limiti della
accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui
sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità o almeno la
piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla
abolizione delle barriere architettoniche prevede
esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali
possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le
loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non
possono non essere costruiti in modo tale da presentare
barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1
dell'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 503 del 1996). Un discorso
simile non può non essere fatto anche per le barriere
informatiche. Si pensi, ad esempio, a un programma informatico
per l'addestramento al volo per piloti di aereo o anche a un
programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in
relazione alla capacità di superare alcune difficoltà. Non
tutti i programmi possono essere quindi accessibili a tutti e
d'altra parte occorre disciplinare le deroghe in modo tale che
esse non offrano comode scappatoie, vanificando così la stessa
legge. Si è ritenuto di poter fare riferimento ai casi in cui
le stesse finalità alle quali le risorse informatiche e i
servizi telematici sono destinati limitano obiettivamente
l'area degli utilizzatori.
Articolo 4.
All'articolo 4 sono riunite tutte le disposizioni recanti
obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali,
obblighi dal contenuto precettivo immediato e dalla osservanza
facilmente verificabile.
Al comma 1 sono stati individuati i soggetti destinatari
degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni
statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici
servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari. Si
è rinunciato a formulare una definizione giuridica di "servizi
pubblici" e anche a individuarla nella normativa già
vigente.
I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La
regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere
adeguatamente in considerazione le caratteristiche della
accessibilità, in tutte le procedure per l'acquisto di beni e
per la fornitura di servizi informatici. Il successivo comma 3
prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o
della modifica di un sito INTERNET della pubblica
amministrazione, allora i requisiti di accessibilità diventano
condizione di legittimità; in caso di mancata previsione dei
descritti requisiti, è poi prevista l'inserzione ex lege
di una apposita clausola nel contratto, senza oneri per
l'amministrazione. Poiché i siti INTERNET vengono prodotti o
modificati con notevole frequenza, per ovviare alla
rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni
informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far
sì che, nell'arco di poco tempo, tutti i siti INTERNET delle
pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per
i disabili. La norma rinvia all'articolo 9, il quale prevede
che i parametri della accessibilità siano fissati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie. La natura squisitamente tecnica
delle prescrizioni e il rapido mutamento delle tecnologie
hanno indotto a non disciplinare direttamente con la legge
questi aspetti, che vengono rinviati a provvedimento
successivo.
Si sottolinea che le amministrazioni pubbliche statali
procederanno alla realizzazione o alla modifica dei loro siti
INTERNET con le normali dotazioni finanziarie di cui esse già
dispongono. Ciò spiega la mancanza di un articolo di copertura
finanziaria nel presente disegno di legge. Peraltro i tecnici
interpellati dall'Ufficio legislativo del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie sostengono che non
necessariamente un sito INTERNET accessibile ai disabili
presenta un costo maggiore rispetto ad un sito privo di tale
caratteristica. Soprattutto nel caso in cui si tratti di
progettare ex novo un sito, il rispetto del criterio
della accessibilità dovrebbe comportare una maggiorazione di
costo minima, che potrebbe anche annullarsi. Peraltro, ove
anche tale maggiorazione di costo si determini, la
amministrazione vi farebbe fronte con le normali dotazioni
finanziarie o anche - semplicemente - riducendo il numero
delle pagine del sito.
Nei commi 4 e 5 dell'articolo non si prevedono nuovi
contributi finanziari, ma - in riferimento a contributi
pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l'acquisto
di materiale informatico da parte di privati - si considera,
in generale, il carattere di accessibilità del materiale
motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4)
ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia
specificamente destinato ai disabili. Il comma 5 comporta il
positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a
verificare, prima della concessione del contributo, che il
materiale informatico sia effettivamente adeguato all'uso che
di esso il lavoratore disabile dovrà fare.
Si ricorda che, tra l'altro, l'acquisto di materiale
informatico, come motivazione per la erogazione del
contributo, rientra tra i casi previsti dalla legge n. 68 del
1999 <"Norme per il diritto al lavoro dei disabili",
all'articolo 13, comma 1, lettera c)>.
Il comma 6 dell'articolo 4 infine obbliga le pubbliche
amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente
disabile la necessaria strumentazione informatica. Ci si
riferisce qui a tutti i disabili dipendenti delle
amministrazioni, e non solo a quelli assunti con il
collocamento obbligatorio. La disposizione intende più che
altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo
che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon
senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un
lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti
informatici che ne rendano concretamente possibile l'effettivo
espletamento. Si rimarca che la disposizione recata dal comma
si riferisce a mansioni lavorative che già di per sé
richiedono l'utilizzazione di sistemi informatici: anche per
tale motivo, non si ritiene che il comma comporti spesa
aggiuntiva.
Articolo 5.
L'articolo 5 introduce una novella all'articolo 10 della
legge n. 68 del 1999, con un effetto di esplicitazione di un
obbligo implicitamente già previsto dalla vigente normativa.
La disposizione dell'articolo 13 della citata legge n. 68 del
1999, alla quale si rinvia, prevede la possibilità di
contributi pubblici: "(...) gli uffici competenti possono
concedere ai datori di lavoro privati (...) il rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile". Si
osservi che scopo della legge n. 68 del 1999 non è quello di
far erogare comunque uno stipendio al disabile, ma quello di
fare del disabile un lavoratore, agevolando in tal modo la sua
integrazione nella società. E perché lo scopo sia raggiunto la
prestazione lavorativa deve essere effettivamente erogata, con
l'uso della necessaria strumentazione informatica.
Articolo 6.
L'articolo 6 consente al soggetto privato di chiedere una
valutazione da parte della pubblica amministrazione,
valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente utilizzare
per rendere nota al pubblico l'accessibilità dei propri
siti.
Articolo 7.
L'articolo 7 riconosce alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
molte incisive competenze, al di là di un generico potere di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge. Si e
voluto attribuire tali compiti ad una struttura burocratica,
in ossequio al principio della distinzione tra il potere,
tipico del vertice politico, di emanare direttive e la
responsabilità dell'organo amministrativo di assumere
concretamente la decisione nel caso singolo.
Articolo 8.
Si prevede che le problematiche della accessibilità siano
inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale,
nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo 9.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua
delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è
autorizzato ad emanare un decreto per la fissazione delle
norme tecniche.
Articolo 10.
Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo di
attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere
reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i
controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota
l'accessibilità del proprio sito. Il regolamento sarà emanato
su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Il combinato disposto delle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 10 rende possibile quello che
talvolta, tra gli addetti ai lavori, viene definito il
"bollino blu". Il responsabile del sito o del prodotto
informatico, dopo aver controllato, anche con un programma
automatico di valutazione, la accessibilità del materiale, ha
diritto a fregiarsi di un particolare simbolo, esponendosi
peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte
della pubblica autorità. Il "bollino blu" costituisce in
sostanza una attestazione di particolare benemerenza, tale da
poter essere sfruttata a fini pubblicitari e quindi funzionare
anche come potente fattore di stimolo. Si auspica che questo
strumento premiante possa aiutare a conseguire le finalità
della legge. Si ricorda comunque che finora l'esperienza
internazionale sembra dimostrare una praticabilità molto
limitata delle sanzioni negative nel campo di INTERNET,
soprattutto di quelle a carattere penale.