XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3933




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Governo del Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

          Articolo 2, secondo paragrafo: si prevede l'invio di funzionari ad Amman allo scopo di concordare ed elaborare possibili programmi operativi di cooperazione bilaterale nei settori interessati.
        Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari ad Amman, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione: euro

pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni) = 2.580

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA S 134 = euro 141, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 141 viene ridotto di euro 47, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 136 + euro 53 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44) (euro 189 x 5 persone x 4 giorni) = 3.780


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Amman (euro 1.500 x 5 persone = euro 7.500 + euro 375 quale maggiorazione del 5 per cento) =
7.875

                Totale onere                 (articolo 2, secondo paragrafo) ........... 14.235

          Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 14.235.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
        Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

            le eventuali richieste per attività di assistenza e di sostegno tecnologico nei settori dell'inquinamento, degli approvvigionamenti ed equipaggiamenti militari (articolo 3, lettere b) e i) potranno essere accolte soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

            le eventuali attività di controllo sugli armamenti (articolo 3, lettera e) rientrano nelle ordinarie attività di operazione del Ministero della difesa che utilizza, per tale iniziativa, gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente legislazione;

            le eventuali richieste per la partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento per il personale da utilizzare nelle attività militari, la possibilità di realizzare programmi di addestramento (articoli 3, lettera g), e 4, lettera c), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

            gli eventuali inviti ai cittadini della Giordania per partecipare ad esercitazioni militari e navali, alle visite ufficiali, agli incontri di lavoro e a manifestazioni culturali e sportive (articolo 4, lettere d), f), g) e i) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

            le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto e alloggio per il personale della Giordania accolto in strutture militari (articolo 6) sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

            l'articolo 2, secondo paragrafo, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di integrare l'Accordo; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Memorandum d'intesa (MOU), che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Giordania nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.


B) Analisi del quadro normativo.

          L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

          L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta "devolution", in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.


G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", per le ragioni indicate al secondo periodo del punto B). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.


A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non vengono utilizzate definizioni normative e che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

          Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.


3. Ulteriori elementi.


A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

          Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          In materia di accordi con la Giordania, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia, ma relativi a intese sottoscritte con altri Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti.

          Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello giordano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.


B) Obiettivi e risultati attesi.

          Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.


C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

          Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.


D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

          L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

          Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.
F) Impatto sui destinatari indiretti.

          L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto a) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura "indotto" delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.
          Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite e alle suddette positive ricadute economiche.




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