XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3933
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Governo del
Regno hascemita di Giordania in materia di cooperazione nel
campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del
bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato
articolo:
Articolo 2, secondo paragrafo: si prevede l'invio di
funzionari ad Amman allo scopo di concordare ed elaborare
possibili programmi operativi di cooperazione bilaterale nei
settori interessati.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari ad Amman, con
una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione: euro
pernottamento (euro 129 al giorno x
5 persone x 4 giorni) = 2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA S 134 =
euro 141, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 141 viene ridotto di
euro 47, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 136 + euro
53 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali, ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto
legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44) (euro 189 x 5 persone
x 4 giorni) = 3.780
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Amman (euro 1.500 x 5 persone = euro
7.500 + euro 375 quale maggiorazione del 5 per cento) =
7.875
Totale onere
(articolo 2, secondo paragrafo) ........... 14.235
Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della difesa, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni
successivi è di euro 14.235.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
le eventuali richieste per attività di assistenza e di
sostegno tecnologico nei settori dell'inquinamento, degli
approvvigionamenti ed equipaggiamenti militari (articolo 3,
lettere b) e i) potranno essere accolte soltanto
previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese
richiedente;
le eventuali attività di controllo sugli armamenti
(articolo 3, lettera e) rientrano nelle ordinarie
attività di operazione del Ministero della difesa che
utilizza, per tale iniziativa, gli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti dalla vigente legislazione;
le eventuali richieste per la partecipazione ai corsi di
formazione e di addestramento per il personale da utilizzare
nelle attività militari, la possibilità di realizzare
programmi di addestramento (articoli 3, lettera g), e 4,
lettera c), potranno essere accolte soltanto in
relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi
corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese
richiedente;
gli eventuali inviti ai cittadini della Giordania per
partecipare ad esercitazioni militari e navali, alle visite
ufficiali, agli incontri di lavoro e a manifestazioni
culturali e sportive (articolo 4, lettere d), f), g) e
i) necessitano della preventiva autorizzazione e non
comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato;
le spese relative al trasporto locale e quelle di vitto
e alloggio per il personale della Giordania accolto in
strutture militari (articolo 6) sono a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
l'articolo 2, secondo paragrafo, prevede la possibilità
per i Paesi contraenti di integrare l'Accordo; va da sé che,
ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato
nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre
un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento
delle maggiori spese.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente intervento si rende necessario per dare
attuazione legislativa ad un Memorandum d'intesa (MOU), che
costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo
italiano in materia di cooperazione con la Giordania nel
settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei
reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità
militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale,
ed in conformità con gli obblighi assunti a livello
internazionale.
B) Analisi del quadro normativo.
L'Accordo impegna le Parti in attività che possono
trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi
generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento
nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato
dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica
degli accordi internazionali mediante legge formale.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e
regolamenti vigenti.
L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a
favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato
compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla
legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a
seguito di parere del Ministero della giustizia.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le
competenze delle autonomie locali.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali.
Non si pone il problema di verificare la coerenza del
provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta
"devolution", in quanto la materia disciplinata rientra
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della
Costituzione.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta
"delegificazione", per le ragioni indicate al secondo periodo
del punto B). Pertanto, rimangono verificate le
condizioni in titolo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non vengono utilizzate definizioni normative e che non
appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia
regolata.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni subite dai medesimi.
Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami
normativi.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella
legislativa per introdurre le previsioni normative.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme dello schema di provvedimento non comportano
effetti abrogativi espressi né impliciti.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza
ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul
medesimo o analogo progetto.
Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né
si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su
analoghi provvedimenti di ratifica.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
In materia di accordi con la Giordania, nello specifico
settore della difesa, non risultano altri progetti di legge
all'esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere
provvedimenti che vertono su analoga materia, ma relativi a
intese sottoscritte con altri Paesi.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed
indiretti.
Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito
della politica governativa in materia di cooperazione con le
strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i
destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della
difesa italiano e quello giordano. Inoltre, si possono
assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici
ed industriali delle due Parti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno,
oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto
f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra
i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in
uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico,
ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere
sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di
reciproco interesse.
C) Illustrazione della metodologia di analisi
adottata.
Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie
per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di
disegno di legge che non presenta di per sé aspetti
progettuali di particolare complessità e che non siano,
comunque, già sperimentati.
D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di
operatività.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto
delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi
esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la
creazione presso quest'ultimo di nuove strutture
organizzative.
E) Impatto sui destinatari diretti.
Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non
sussistere condizioni che possano influire negativamente
nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia
ratificata concerne un ambito operativo in cui
l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti
esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in
atto.
F) Impatto sui destinatari indiretti.
L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto
a) è valutato potenzialmente positivo. Dal
provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni
settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a
vario titolo ed in varia misura "indotto" delle politiche
della logistica e degli armamenti, espresse secondo le
direttrici nazionali e internazionali autonomamente adottate
da ciascuna delle Parti contraenti.
Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento,
pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità
perseguite e alle suddette positive ricadute economiche.