XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3933




        Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
        In particolare l'Accordo con la Giordania, nel riaffermare l'adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.
        L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.
        L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.
        L'articolo 3 individua i campi e l'articolo 4 le varie forme della cooperazione, che può essere così sintetizzata:

            legislazione militare, scienza, storia e sport militare;

            organizzazione, e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;

            formazione e addestramento del personale militare con frequenze di corsi;

            sicurezza, politica della difesa;

            comunicazione ed informazione nell'ambito delle Forze armate;

            industrie della Difesa e politica degli approvvigionamenti;

            operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento;

            attività umanitaria, culturale con partecipazione a manifestazioni solenni e culturali;

            scambi di visite ufficiali a livello del Ministero della difesa e delle Forze armate, di personale militare in genere e di unità navali ed aeree;

            questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

            partecipazione ad esercitazioni militari nello spirito del Programma del Partenariato per la pace e partecipazione di osservatori.

        L'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento dei quali viene data anche una chiara definizione, rende l'Accordo una "apposita intesa", elemento essenziale per l'applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta l'esportazione dei materiali d'armamento.
        Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari, mentre il risanamento di eventuali danni è stabilito con l'articolo 7.
        L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.

            L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.
        L'articolo 10 sancisce che eventuali divergenze vengano risolte mediante trattative amichevoli.
        Infine, l'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplina le modalità di recesso e, inoltre, consente di modificarlo in qualsiasi momento.
        L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.
        Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, sono stati quantificati con la relazione tecnica che si unisce.




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