XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3933
Onorevoli Deputati! - In linea di principio, la
sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione
stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita
valenza politica, considerati gli interessi strategici
nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare l'Accordo con la Giordania, nel riaffermare
l'adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni
Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale
tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le
rispettive capacità difensive.
L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui
si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno
in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e
con gli impegni internazionali assunti.
L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche
consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a
concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra
le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno,
eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.
L'articolo 3 individua i campi e l'articolo 4 le varie
forme della cooperazione, che può essere così sintetizzata:
legislazione militare, scienza, storia e sport
militare;
organizzazione, e funzionamento delle Forze armate,
amministrazione e gestione del personale;
formazione e addestramento del personale militare con
frequenze di corsi;
sicurezza, politica della difesa;
comunicazione ed informazione nell'ambito delle Forze
armate;
industrie della Difesa e politica degli
approvvigionamenti;
operazioni di interscambio e transito di materiali
d'armamento;
attività umanitaria, culturale con partecipazione a
manifestazioni solenni e culturali;
scambi di visite ufficiali a livello del Ministero della
difesa e delle Forze armate, di personale militare in genere e
di unità navali ed aeree;
questioni ambientali e controllo dell'inquinamento
causato dalle strutture militari;
partecipazione ad esercitazioni militari nello spirito
del Programma del Partenariato per la pace e partecipazione di
osservatori.
L'articolo 5, che approfondisce le questioni legate alle
operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento
dei quali viene data anche una chiara definizione, rende
l'Accordo una "apposita intesa", elemento essenziale per
l'applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, che
regolamenta l'esportazione dei materiali d'armamento.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola
le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché
gli eventuali aspetti sanitari, mentre il risanamento di
eventuali danni è stabilito con l'articolo 7.
L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto
di giurisdizione sul proprio personale che commette reati
inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di
reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese
d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.
L'articolo 9 regolamenta il trattamento delle
informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le
norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che
tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente
per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere
trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte
cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.
L'articolo 10 sancisce che eventuali divergenze vengano
risolte mediante trattative amichevoli.
Infine, l'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la
durata dell'Accordo, disciplina le modalità di recesso e,
inoltre, consente di modificarlo in qualsiasi momento.
L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore
dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato,
compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla
legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a
seguito di parere del Ministero della giustizia.
Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione
dell'Accordo, sono stati quantificati con la relazione tecnica
che si unisce.