XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3921




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468
e successive modificazioni).


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e San Marino in materia di collaborazione culturale e scientifica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:


          Articolo 3.

          Allo scopo di migliorare la collaborazione fra le istituzioni accademiche e scolastiche dei rispettivi Paesi viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.
          Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Peraltro, al fine di promuovere la collaborazione fra le rispettive biblioteche e sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente un bibliotecario sammarinese; la relativa spesa viene così suddivisa:

soggiorno per 1 bibliotecario per 7 giorni (euro 93 per 1 persona per 7 giorni) ......................... 651

          Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a San Marino un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

1 biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 1 persona) ............................................ 400

        Totale onere (articolo 3) ........................ 1.051

          Il suddetto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

          Articolo 4.

          Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi dei rispettivi Paesi si prevede lo scambio di esperti. La relativa spesa viene così suddivisa:

soggiorno per un archivista sammarinese (euro 93 al giorno per 7 giorni) ................................ 651

invio a San Marino di un archivista italiano
        
1 biglietto aereo A/R Roma San Marino (euro 400 per 1 persona) ...................................... 400

          Si prevede altresì, di contribuire all'invio della documentazione ed allo svolgimento di progetti comuni di ricerca.
          La relativa spesa viene quantificata in ......... 5.165

        Totale onere (articolo 4) ........................ 6.216

          L'indicata spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

          Articolo 5, lettera b).

          Al fine di incrementare la collaborazione nel settore della istruzione scolastica, mediante l'esame dei programmi e dei sistemi scolastici dei rispettivi Paesi, si prevede l'invio in missione a San Marino di tre funzionari per un periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno per 3 persone per 5 giorni) ........................................... 1.935

pasti e diaria giornaliera (euro 130 per 3 persone per 5 giorni) ....................................... 1.950

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 3 persone = euro 1.200 + euro 60 quale maggiorazione del 5 per cento) .................................... 1.260

        Totale onere (articolo 5, lettera b)....... 5.145

          Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 5, lettera c).

          Per favorire la collaborazione nel settore dell'istruzione universitaria, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori universitari. Per tale finalità, la relativa spesa viene così suddivisa:

soggiorno per un docente o ricercatore sammarinese per 10 giorni (euro 93 al giorno per 1 persona per 10 giorni) .......................................... 930

invio a San Marino di un docente o ricercatore italiano

        1 biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 1 persona) ...................................... 400

        Totale onere (articolo 5, lettera c)....... 1.330

          Di detto onere, l'importo di euro 400 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6, lettera b).

          Al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra le Istituzioni accademiche e di ricerca dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di docenti o ricercatori.
          Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

soggiorno per 5 docenti o ricercatori sammarinesi per un periodo di 10 giorni: soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno per 5 persone per 10 giorni) ............................................. 4.650

spese di assicurazione (euro 155 per 5 persone) ..... 775

          Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a San Marino n. 5 docenti o ricercatori italiani. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 5 biglietti aerei A/R Roma-San Marino (euro 400 per 5 persone) ...................................... 2.000

        Totale onere (articolo 6, lettera b)....... 7.425

          Articolo 6, lettere c) e d).

          Al fine di contribuire alla organizzazione di appositi seminari e per consentire lo svolgimento dei progetti di ricerche congiunte nei settori scientifici, viene previsto l'apporto da parte italiana di un contributo, così quantificato:

organizzazione di seminari .......................... 50.000

svolgimento dei progetti di ricerche ................ 15.494

        Totale onere (articolo 6, lettere c) e       d)............................................ 65.494

          Di detto onere, l'importo di euro 15.494 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

          Articolo 7.

          Relativamente alla concessione di borse di studio in favore di studenti sammarinesi, si prevede che l'Italia possa assegnare una borsa di studio annua; la relativa spesa viene così suddivisa:

borsellino mensile (euro 51,67 per 12 mensilità) .... 620

spesa assicurativa (euro 30 per 1 persona) .......... 30

        Totale onere (articolo 7) ........................ 650

          Articolo 8.

          Al fine di contribuire alla realizzazione delle attività rivolte alla promozione del patrimonio culturale ed artistico nazionale e di San Marino, viene previsto un contributo da parte italiana, quantificato in euro 30.000.

        Totale onere (articolo 8) ........................ 30.000

          Articolo 10.

          Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente a San Marino ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 4 funzionari (dei quali 3 del Ministero degli affari esteri ed 1 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di 3 giorni, in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno per 4 persone per 3 giorni) ........................................... 1.548

pasti e diaria giornaliera (euro 130 per 4 persone per 3 giorni) ....................................... 1.560

Spese di viaggio:

n. 4 biglietti aerei A/R Roma-San Marino (euro 400 per 4 persone = euro 1.600 + euro 80 quale maggiorazione del 5 per cento) ...................... 1.680

        Totale onere (articolo 10) ....................... 4.788

          Di detta spesa, l'importo di euro 1.197 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 22.236 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'euro 7.267 nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e, per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

... (omissis) ...

          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, agli accordi tra le università, alla concessione della borsa di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali ed iniziative scientifiche, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

              A) Necessità dell'intervento normativo

              L'Accordo in oggetto permette di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere iniziative comuni in campo culturale e scientifico colmando una lacuna esistente nelle relazioni bilaterali.

          B) Impatto normativo

              L'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

              C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

              L'Accordo prevede che esso rispetti le regolamentazioni nazionali.

          D) Impatto comunitario

              Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

              E) Impatto normativo regionale

              L'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

              F) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

              Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

              G) Delegificazioni

              Non sussistono delegificazioni.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

              A) Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.
              B) I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.
              C) Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.


3. Ulteriori elementi.

              A) Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità.
              B) Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico, scolastico e universitario tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia e di buon vicinato, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di San Marino ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo in materia di collaborazione culturale e scientifica.
          Per quanto attiene agli elementi di impatto della regolamentazione, si ritiene che i destinatari delle previsioni dell'Accordo saranno ricercatori, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche ed artistiche.
          L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso la riunione periodica di una Commissione Mista culturale e scientifica, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e affiancata da esperti di enti o istituzioni.
          La Commissione Mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.
          Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità, proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri.
          Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
          Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale dei due Paesi.




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