XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3921
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e San Marino in
materia di collaborazione culturale e scientifica, comporta i
seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 3.
Allo scopo di migliorare la collaborazione fra le
istituzioni accademiche e scolastiche dei rispettivi Paesi
viene previsto lo scambio di esperti, docenti e
ricercatori.
Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il
quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e
quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.
Peraltro, al fine di promuovere la collaborazione fra le
rispettive biblioteche e sulla base di analoghe iniziative di
precedenti Accordi si prevede che il nostro Paese possa
ospitare annualmente un bibliotecario sammarinese; la relativa
spesa viene così suddivisa:
soggiorno per 1 bibliotecario per 7 giorni (euro 93
per 1 persona per 7 giorni) ......................... 651
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che
l'Italia possa inviare a San Marino un bibliotecario. I
relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così
quantificati:
1 biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 1
persona) ............................................ 400
Totale onere (articolo 3) ........................ 1.051
Il suddetto onere è da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali.
Articolo 4.
Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli
archivi dei rispettivi Paesi si prevede lo scambio di esperti.
La relativa spesa viene così suddivisa:
soggiorno per un archivista sammarinese (euro 93 al
giorno per 7 giorni) ................................ 651
invio a San Marino di un archivista italiano
1 biglietto aereo A/R Roma San Marino (euro 400
per 1 persona) ...................................... 400
Si prevede altresì, di contribuire all'invio della
documentazione ed allo svolgimento di progetti comuni di
ricerca.
La relativa spesa viene quantificata in ......... 5.165
Totale onere (articolo 4) ........................ 6.216
L'indicata spesa è da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 5, lettera b).
Al fine di incrementare la collaborazione nel settore
della istruzione scolastica, mediante l'esame dei programmi e
dei sistemi scolastici dei rispettivi Paesi, si prevede
l'invio in missione a San Marino di tre funzionari per un
periodo di cinque giorni. La relativa spesa viene così
suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno per 3 persone per
5 giorni) ........................................... 1.935
pasti e diaria giornaliera (euro 130 per 3 persone
per 5 giorni) ....................................... 1.950
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400 per 3
persone = euro 1.200 + euro 60 quale maggiorazione
del 5 per cento) .................................... 1.260
Totale onere (articolo 5, lettera b)....... 5.145
Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 5, lettera c).
Per favorire la collaborazione nel settore
dell'istruzione universitaria, viene previsto lo scambio di
docenti e ricercatori universitari. Per tale finalità, la
relativa spesa viene così suddivisa:
soggiorno per un docente o ricercatore sammarinese
per 10 giorni (euro 93 al giorno per 1 persona per
10 giorni) .......................................... 930
invio a San Marino di un docente o ricercatore italiano
1 biglietto aereo A/R Roma-San Marino (euro 400
per 1 persona) ...................................... 400
Totale onere (articolo 5, lettera c)....... 1.330
Di detto onere, l'importo di euro 400 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Articolo 6, lettera b).
Al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra le
Istituzioni accademiche e di ricerca dei rispettivi Paesi,
viene previsto lo scambio di docenti o ricercatori.
Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi,
si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le
sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
soggiorno per 5 docenti o ricercatori sammarinesi
per un periodo di 10 giorni: soggiorni di breve
durata (euro 93 al giorno per 5 persone per 10
giorni) ............................................. 4.650
spese di assicurazione (euro 155 per 5 persone) ..... 775
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che
l'Italia possa inviare a San Marino n. 5 docenti o ricercatori
italiani. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di
viaggio e sono così quantificati:
n. 5 biglietti aerei A/R Roma-San Marino (euro 400
per 5 persone) ...................................... 2.000
Totale onere (articolo 6, lettera b)....... 7.425
Articolo 6, lettere c) e d).
Al fine di contribuire alla organizzazione di appositi
seminari e per consentire lo svolgimento dei progetti di
ricerche congiunte nei settori scientifici, viene previsto
l'apporto da parte italiana di un contributo, così
quantificato:
organizzazione di seminari .......................... 50.000
svolgimento dei progetti di ricerche ................ 15.494
Totale onere (articolo 6, lettere c) e
d)............................................ 65.494
Di detto onere, l'importo di euro 15.494 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Articolo 7.
Relativamente alla concessione di borse di studio in
favore di studenti sammarinesi, si prevede che l'Italia possa
assegnare una borsa di studio annua; la relativa spesa viene
così suddivisa:
borsellino mensile (euro 51,67 per 12 mensilità) .... 620
spesa assicurativa (euro 30 per 1 persona) .......... 30
Totale onere (articolo 7) ........................ 650
Articolo 8.
Al fine di contribuire alla realizzazione delle attività
rivolte alla promozione del patrimonio culturale ed artistico
nazionale e di San Marino, viene previsto un contributo da
parte italiana, quantificato in euro 30.000.
Totale onere (articolo 8) ........................ 30.000
Articolo 10.
Per l'esame dei programmi operativi, viene costituita una
Commissione Mista, che si riunirà alternativamente a San
Marino ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 4
funzionari (dei quali 3 del Ministero degli affari esteri ed 1
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca) per un periodo di 3 giorni, in detta città, la
relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così
quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno per 4 persone per
3 giorni) ........................................... 1.548
pasti e diaria giornaliera (euro 130 per 4 persone
per 3 giorni) ....................................... 1.560
Spese di viaggio:
n. 4 biglietti aerei A/R Roma-San Marino (euro 400
per 4 persone = euro 1.600 + euro 80 quale
maggiorazione del 5 per cento) ...................... 1.680
Totale onere (articolo 10) ....................... 4.788
Di detta spesa, l'importo di euro 1.197 è da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno degli anni
successivi, da iscrivere per euro 22.236 nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, per l'euro 7.267 nello stato di previsione del
Ministero dei beni e attività culturali e, per la rimanente
parte nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, è il seguente:
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, agli accordi
tra le università, alla concessione della borsa di studio,
alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi
culturali ed iniziative scientifiche, costituiscono
riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato
provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo
L'Accordo in oggetto permette di soddisfare l'esigenza
di costituire, promuovere, sostenere iniziative comuni in
campo culturale e scientifico colmando una lacuna esistente
nelle relazioni bilaterali.
B) Impatto normativo
L'Accordo non presenta specificità che possano incidere
sul quadro normativo vigente.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti
L'Accordo prevede che esso rispetti le
regolamentazioni nazionali.
D) Impatto comunitario
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili
di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E) Impatto normativo regionale
L'intervento risulta compatibile con la competenza
delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
F) Coerenza con le legislazioni primarie che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli
enti locali
Si ravvisa che l'intervento normativo non determina
alcun impatto in materia.
G) Delegificazioni
Non sussistono delegificazioni.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Non sono state introdotte nel testo nuove
definizioni normative non coerenti con quelle in uso.
B) I riferimenti normativi contenuti nel progetto
sono corretti.
C) Non sono state introdotte modificazioni ed
integrazioni a disposizioni vigenti.
3. Ulteriori elementi.
A) Non sussistono pendenze di giudizi di
costituzionalità.
B) Non risultano esservi su materia analoga
progetti di legge all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
La necessità di disporre di un quadro giuridico
appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di
cooperazione culturale e scientifica, nonché lo sviluppo degli
scambi di tipo artistico, scolastico e universitario tra i due
Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia e
di buon vicinato, hanno indotto i Governi della Repubblica
italiana e della Repubblica di San Marino ad assumere
l'iniziativa di concludere un Accordo in materia di
collaborazione culturale e scientifica.
Per quanto attiene agli elementi di impatto della
regolamentazione, si ritiene che i destinatari delle
previsioni dell'Accordo saranno ricercatori, docenti,
università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e
privati, associazioni scientifiche ed artistiche.
L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla
Direzione generale per la promozione culturale del Ministero
degli affari esteri in collaborazione con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il
Ministero per i beni e le attività culturali, avverrà
attraverso gli strumenti tipici della collaborazione
internazionale in tale settore e, in particolare, attraverso
la riunione periodica di una Commissione Mista culturale e
scientifica, preceduta e seguita da scambi di informazioni con
le Amministrazioni competenti e affiancata da esperti di enti
o istituzioni.
La Commissione Mista avrà il compito di perfezionare gli
obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i
contributi finanziari necessari.
Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà
corrisposto secondo le modalità, proprie di simili interventi
gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la
promozione culturale del Ministero degli affari esteri.
Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle
normali competenze istituzionali della Direzione generale per
la promozione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda
l'introduzione di innovazioni sul piano della
regolamentazione.
Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica
appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie
finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due
Paesi per il perseguimento degli obiettivi nei settori citati
e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio
culturale dei due Paesi.