XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3921
Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San
Marino in materia di collaborazione culturale e scientifica
costituisce il punto di partenza per l'avvio di iniziative e
progetti di scambio culturale e scientifico con un Paese con
cui esistono una Convenzione di amicizia e di buon vicinato
del 1939 e un Accordo sul riconoscimento dei titoli di studio
del 1983. Esso rappresenta un nuovo importante tassello nelle
relazioni bilaterali fra i due Paesi e disciplina in modo
generale ed organico la materia culturale e scientifica
rispondendo ad un'esigenza da tempo avvertita dalle due Parti.
Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e
collaborazioni in ambito culturale e scientifico attraverso le
cooperazioni universitarie e scolastiche, i convegni e le
borse di studio, l'Accordo faciliterā forme di collaborazione
nei settori degli archivi, del turismo culturale, della
conservazione del patrimonio artistico e, nell'intento di
prevenire i trasferimenti illeciti di beni culturali e di
reperti archeologici, di quello archeologico.
Il testo si compone di un preambolo e di 12 articoli.
L'articolo 1 enuncia lo scopo generale dell'Accordo, che č
quello di favorire la cooperazione culturale e scientifica
anche nell'ambito dei programmi comunitari.
L'articolo 2 elenca gli ambiti di attivitā in cui si
svilupperanno con maggiore intensitā le collaborazioni:
istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria,
istruzione scolastica e professionale, archivi, musei e
biblioteche, turismo.
L'articolo 3 attribuisce alla Commissione Mista l'incarico
d'individuare misure che garantiscano le stesse condizioni
d'accesso ai musei e ad altri istituti nei due Paesi
nell'ambito della cooperazione, per diffondere la conoscenza
reciproca del patrimonio artistico e culturale.
L'articolo 4 sottolinea l'importanza della collaborazione
nel settore specifico riguardante gli archivi, data la
necessitā di tutelare e valorizzare il ricco patrimonio dei
due Paesi.
L'articolo 5 definisce quali forme di cooperazione
verranno privilegiate nell'ambito dell'istruzione scolastica:
scambio di esperti e docenti, scambio di metodi e strumenti
didattici, avvio di ricerche congiunte e di progetti di
carattere educativo e formativo.
L'articolo 6 riguarda la cooperazione scientifica tra
universitā ed enti di ricerca dei due Paesi da realizzare
attraverso scambi di ricercatori, organizzazione di seminari,
corsi di formazione.
L'articolo 7 definisce i destinatari delle borse di studio
individuati tra studenti e laureati dell'altro Paese.
L'articolo 8 fa riferimento all'impegno di favorire
reciprocamente nei Paesi terzi la promozione e la diffusione
del patrimonio culturale e artistico.
L'articolo 9 riguarda la collaborazione, al fine di
prevenire ed impedire l'illecita importazione ed esportazione
dei beni culturali.
L'articolo 10 stabilisce la costituzione di una
Commissione Mista che si riunirā regolarmente per esaminare lo
stato e lo sviluppo della collaborazione e per redigere
programmi esecutivi pluriennali.
Gli articoli 11 e 12 definiscono le modalitā di notifica
reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in
vigore (alla data di ricezione della seconda delle due
notifiche), la durata (durata illimitata) e le modalitā di
modifica dell'Accordo (scambio di note).