XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3921




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione culturale e scientifica costituisce il punto di partenza per l'avvio di iniziative e progetti di scambio culturale e scientifico con un Paese con cui esistono una Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 e un Accordo sul riconoscimento dei titoli di studio del 1983. Esso rappresenta un nuovo importante tassello nelle relazioni bilaterali fra i due Paesi e disciplina in modo generale ed organico la materia culturale e scientifica rispondendo ad un'esigenza da tempo avvertita dalle due Parti. Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e scientifico attraverso le cooperazioni universitarie e scolastiche, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterā forme di collaborazione nei settori degli archivi, del turismo culturale, della conservazione del patrimonio artistico e, nell'intento di prevenire i trasferimenti illeciti di beni culturali e di reperti archeologici, di quello archeologico.
        Il testo si compone di un preambolo e di 12 articoli.
        L'articolo 1 enuncia lo scopo generale dell'Accordo, che č quello di favorire la cooperazione culturale e scientifica anche nell'ambito dei programmi comunitari.
        L'articolo 2 elenca gli ambiti di attivitā in cui si svilupperanno con maggiore intensitā le collaborazioni: istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria, istruzione scolastica e professionale, archivi, musei e biblioteche, turismo.
        L'articolo 3 attribuisce alla Commissione Mista l'incarico d'individuare misure che garantiscano le stesse condizioni d'accesso ai musei e ad altri istituti nei due Paesi nell'ambito della cooperazione, per diffondere la conoscenza reciproca del patrimonio artistico e culturale.
        L'articolo 4 sottolinea l'importanza della collaborazione nel settore specifico riguardante gli archivi, data la necessitā di tutelare e valorizzare il ricco patrimonio dei due Paesi.
        L'articolo 5 definisce quali forme di cooperazione verranno privilegiate nell'ambito dell'istruzione scolastica: scambio di esperti e docenti, scambio di metodi e strumenti didattici, avvio di ricerche congiunte e di progetti di carattere educativo e formativo.
        L'articolo 6 riguarda la cooperazione scientifica tra universitā ed enti di ricerca dei due Paesi da realizzare attraverso scambi di ricercatori, organizzazione di seminari, corsi di formazione.
        L'articolo 7 definisce i destinatari delle borse di studio individuati tra studenti e laureati dell'altro Paese.
        L'articolo 8 fa riferimento all'impegno di favorire reciprocamente nei Paesi terzi la promozione e la diffusione del patrimonio culturale e artistico.
        L'articolo 9 riguarda la collaborazione, al fine di prevenire ed impedire l'illecita importazione ed esportazione dei beni culturali.
        L'articolo 10 stabilisce la costituzione di una Commissione Mista che si riunirā regolarmente per esaminare lo stato e lo sviluppo della collaborazione e per redigere programmi esecutivi pluriennali.
        Gli articoli 11 e 12 definiscono le modalitā di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data di ricezione della seconda delle due notifiche), la durata (durata illimitata) e le modalitā di modifica dell'Accordo (scambio di note).




Frontespizio Relazione tecnica Testo articoli